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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13968/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIA.

Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione; lette, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento dei propri motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 648, comma secondo, e 474 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale della stessa città, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto: - alla omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.; - al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; - all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen.; - all'omessa riduzione di pena, da commisurare ai limiti edittali minimi, con riduzione ulteriore per le circostanze attenuanti generiche; - al diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va: - annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione; - annullata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.

Il ricorso è, nel resto, inammissibile.

1. I motivi riguardanti il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. ed il diniego della sospensione condizionale della pena non sono consentiti, ex artt. 606, comma 3, e 591, comma 4, cod. proc. pen.: i corrispondenti motivi di appello erano, infatti, carenti della necessaria specificità perché meramente assertivi, limitandosi, nella sostanza, alla richiesta di "concessione" della circostanza attenuante e del beneficio, e quindi inammissibili, il che non ne consente la riproposizione in questa sede.

1.1. Peraltro, l'elevato numero di beni oggetto di contestazione evidenzia di per sé l'improponibilità del riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante.

1.2. La Corte di appello ha, inoltre, sinteticamente, ma incensurabilnnente, ricollegato 6.____ l'impossibilità di riconoscere l'ulteriore beneficio invocato all'esistenza di precedenti penai specifici a carico dell'imputato.

2. Il motivo riguardante l'omessa riduzione di pena, da commisurare ai limiti edittali minimi, con riduzione ulteriore per le circostanze attenuanti generiche è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando l'apprezzabile gravità dei fatti accertati (desunta dal quantitativo di merce tratta in sequestro e dall'argomentata intensità del dolo) ed i precedenti penali specifici dell'imputato, in assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; la Corte di appello è, comunque, nel complesso pervenuta all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi.

3. Il motivo riguardante la omessa valutazione in ordine alla declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. relativamente al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. è fondato.

3.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 24/06-21/07/2020, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131-bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva.

Per tale ragione, la questione oggetto dell'odierno motivo di ricorso non poteva essere dedotta, nel 2015, come motivo di appello; cionondimeno, come già chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707 — 01)) la predetta causa di non punibilità doveva essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

In presenza di siffatta omissione, la questione risulta deducibile per la prima volta in sede di legittimità.

4. Non può essere accolta la richiesta di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., formulata dal sostituto Procuratore Generale nella requisitoria scritta trasmessa.

L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., non costituisce, infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673); per tale ragione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in presenza di eventi interruttivi, oltre sospensioni), e, nel caso di specie, non risultava decorso alla data della sentenza di appello.648 comma 2

5. In difetto di cause di sospensione del corso della prescrizione, il reato di cui all'art. 474 cod. pen. era prescritto a partire dal 06/10/21019, ovvero in data antecedente rispetto a quella della sentenza impugnata, risalente al 06/07/2021.

Non risultano acquisiti elementi idonei a legittimare un più favorevole proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito, ex art. 129 cod. proc. pen. 6.

Il disposto annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. assorbe, allo stato, la questione della rideterminazione del trattamento sanzionatorio all'esito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen.

P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso, 01/03/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE di APPELLO di CATANIA. Dato atto che si procede nelle forme di cui all'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 conv. in I. n. 176 del 2020; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del sostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione; lette, per il ricorrente, le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in accoglimento dei propri motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Catania ha confermato la sua condanna in ordine ai reati di cui agli artt. 648, comma secondo, e 474 cod. pen., unificati dal vincolo della continuazione, alla pena ritenuta di giustizia dal Tribunale della stessa città, deducendo violazione di leggi e vizi di motivazione quanto: - alla omessa declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen.; - al diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen.; - all'omessa declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen.; - all'omessa riduzione di pena, da commisurare ai limiti edittali minimi, con riduzione ulteriore per le circostanze attenuanti generiche; - al diniego della sospensione condizionale della pena. [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va: - annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione; - annullata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Il ricorso è, nel resto, inammissibile. 1. I motivi riguardanti il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen. ed il diniego della sospensione condizionale della pena non sono consentiti, ex artt. 606, comma 3, e 591, comma 4, cod. proc. pen.: i corrispondenti motivi di appello erano, infatti, carenti della necessaria specificità perché meramente assertivi, limitandosi, nella sostanza, alla richiesta di "concessione" della circostanza attenuante e del beneficio, e quindi inammissibili, il che non ne consente la riproposizione in questa sede. 1.1. Peraltro, l'elevato numero di beni oggetto di contestazione evidenzia di per sé l'improponibilità del riconoscimento dell'invocata circostanza attenuante. 1.2. La Corte di appello ha, inoltre, sinteticamente, ma incensurabilnnente, ricollegato 6.____ l'impossibilità di riconoscere l'ulteriore beneficio invocato all'esistenza di precedenti penai specifici a carico dell'imputato. 2. Il motivo riguardante l'omessa riduzione di pena, da commisurare ai limiti edittali minimi, con riduzione ulteriore per le circostanze attenuanti generiche è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., poiché non considera le corrette argomentazioni in virtù delle quali la Corte di appello ha motivato la contestata determinazione del trattamento sanzionatorio, valorizzando l'apprezzabile gravità dei fatti accertati (desunta dal quantitativo di merce tratta in sequestro e dall'argomentata intensità del dolo) ed i precedenti penali specifici dell'imputato, in assenza di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza; la Corte di appello è, comunque, nel complesso pervenuta all'irrogazione di una pena estremamente mite, perché ben lontana dai possibili limiti edittali massimi, ed anzi prossima a quelli minimi. 3. Il motivo riguardante la omessa valutazione in ordine alla declaratoria di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. relativamente al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. è fondato. 3.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 156 del 24/06-21/07/2020, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131-bis cod. pen., inserito dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2015, nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Per tale ragione, la questione oggetto dell'odierno motivo di ricorso non poteva essere dedotta, nel 2015, come motivo di appello; cionondimeno, come già chiarito da questa Corte (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Rv. 280707 — 01)) la predetta causa di non punibilità doveva essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. In presenza di siffatta omissione, la questione risulta deducibile per la prima volta in sede di legittimità. 4. Non può essere accolta la richiesta di dichiarare estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., formulata dal sostituto Procuratore Generale nella requisitoria scritta trasmessa. L'ipotesi del fatto di particolare tenuità, prevista, in tema di ricettazione, dall'art. 648, comma secondo, cod. pen., non costituisce, infatti, una figura autonoma di reato, ma una circostanza attenuante della ricettazione (Sez. 7, n. 19744 del 26/01/2016, Sabani, Rv. 266673); per tale ragione, ai sensi dell'art. 157 cod. pen., non può tenersene conto ai fini della determinazione del termine di prescrizione, che andrà computato con riferimento al limite edittale massimo previsto per l'ipotesi-base (pari ad anni otto, aumentato fino ad un massimo di anni dieci in presenza di eventi interruttivi, oltre sospensioni), e, nel caso di specie, non risultava decorso alla data della sentenza di appello.648 comma 2 5. In difetto di cause di sospensione del corso della prescrizione, il reato di cui all'art. 474 cod. pen. era prescritto a partire dal 06/10/21019, ovvero in data antecedente rispetto a quella della sentenza impugnata, risalente al 06/07/2021. Non risultano acquisiti elementi idonei a legittimare un più favorevole proscioglimento dell'imputato per ragioni di merito, ex art. 129 cod. proc. pen. 6. Il disposto annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. assorbe, allo stato, la questione della rideterminazione del trattamento sanzionatorio all'esito della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso, 01/03/2
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