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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25328/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 febbraio 2021, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la condanna del medesimo imputato emessa dal Tribunale di Larino in data 19 settembre 2019 in relazione a delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso il 30 dicembre 2013.

Unico il motivo di doglianza, con il quale il ricorrente denuncia violazione di norme processuali con riguardo all'art. 420-bis cod. proc. pen., lamentando che nella specie vi sarebbe stata omessa citazione dell'imputato, essendo state effettuate le notifiche degli atti del processo diretti all'interessato presso il difensore d'ufficio, domiciliatario dell'imputato.

Ciò, deduce l'esponente, non consente di avere la certezza che quest'ultimo abbia avuto notizia effettiva o quanto meno presunta dell'esistenza del processo a suo carico e del suo diritto a parteciparvi, né del fatto che la sua assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole di non comparire.

2. Il ricorso é fondato.

Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, in relazione a una fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, le Sezioni Unite della Corte hanno recentemente affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez.

U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420).

E' appena il caso di ricordare che, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. dianzi richiamato, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario: si é così voluto evitare ogni condizione di incertezza in ordine alla sussistenza di un valido ed effettivo rapporto fra il prevenuto e il suo difensore e all'effettiva conoscenza del procedimento, così da inferirne l'eventuale volontarietà dell'assenza dal procedimento.

Ne deriva comunque che, alla luce della novella legislativa e del dictum delle Sezioni Unite, né in relazione al periodo antecedente, né in relazione a quello successivo all'entrata in vigore dell'art. 162, comma 4-bis, cod.pen. é consentito farsi luogo ad alcuna forma di presunzione circa l'effettività e la validità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio.

Dall'incarto non risulta che la necessaria verifica dell'effettività del rapporto sia stata effettivamente svolta dall'organo giudicante.

A nulla peraltro rileva, nella specie, la mancata prospettazione della questione in sede di appello, atteso che - come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - nel giudizio in assenza é affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, Sentenza n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315).

3. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale, in data 4 febbraio 2021, la Corte d'appello di Campobasso ha confermato la condanna del medesimo imputato emessa dal Tribunale di Larino in data 19 settembre 2019 in relazione a delitto di omicidio colposo con violazione di norme sulla circolazione stradale, contestato come commesso il 30 dicembre 2013. Unico il motivo di doglianza, con il quale il ricorrente denuncia violazione di norme processuali con riguardo all'art. 420-bis cod. proc. pen., lamentando che nella specie vi sarebbe stata omessa citazione dell'imputato, essendo state effettuate le notifiche degli atti del processo diretti all'interessato presso il difensore d'ufficio, domiciliatario dell'imputato. Ciò, deduce l'esponente, non consente di avere la certezza che quest'ultimo abbia avuto notizia effettiva o quanto meno presunta dell'esistenza del processo a suo carico e del suo diritto a parteciparvi, né del fatto che la sua assenza sia dovuta a una scelta volontaria e consapevole di non comparire. 2. Il ricorso é fondato. Risolvendo un contrasto di giurisprudenza, in relazione a una fattispecie precedente all'introduzione dell'art. 162, comma 4-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, le Sezioni Unite della Corte hanno recentemente affermato che, ai fini della dichiarazione di assenza, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa (Sez. U, Sentenza n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279420). E' appena il caso di ricordare che, successivamente all'entrata in vigore dell'art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen. dianzi richiamato, l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario: si é così voluto evitare ogni condizione di incertezza in ordine alla sussistenza di un valido ed effettivo rapporto fra il prevenuto e il suo difensore e all'effettiva conoscenza del procedimento, così da inferirne l'eventuale volontarietà dell'assenza dal procedimento. Ne deriva comunque che, alla luce della novella legislativa e del dictum delle Sezioni Unite, né in relazione al periodo antecedente, né in relazione a quello successivo all'entrata in vigore dell'art. 162, comma 4-bis, cod.pen. é consentito farsi luogo ad alcuna forma di presunzione circa l'effettività e la validità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio. Dall'incarto non risulta che la necessaria verifica dell'effettività del rapporto sia stata effettivamente svolta dall'organo giudicante. A nulla peraltro rileva, nella specie, la mancata prospettazione della questione in sede di appello, atteso che - come recentemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - nel giudizio in assenza é affetta da nullità assoluta, deducibile in ogni stato e grado del procedimento, la notifica del decreto di citazione all'imputato eseguita presso il difensore d'ufficio domiciliatario, ove non sia stata accertata la sussistenza dell'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale e l'imputato o di altri elementi idonei a far ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento (Sez. 5, Sentenza n. 22752 del 21/01/2021, Georgieva, Rv. 281315). 3. Da quanto precede consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Salerno. Così
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