Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 07377/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZAsul ricorso 21152-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 376/2023 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 15/03/2023;Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 96/2022 il Giudice di Pace di Pescara rigettava ilricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due verbali dicontestazione di violazione dell’art. 142, commi 8 e 9, del codice dellastrada.

Il giudice di prime cure riteneva in particolare che le infrazionifossero state contestate su strada extraurbana, mediante apparato dirilevamento a distanza debitamente omologato, approvato e tarato,posto in luogo visibile e preannunciato da idonea segnaletica stradale.Con la sentenza impugnata, n. 376/2023, il Tribunale di Pescararigettava il gravame proposto dal Meterangelo avverso la decisione diprime cure, confermandola.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia MarcoMeterangelo, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso il Comune di Bussi sul Tirino.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe omesso di considerare che le caratteristiche del tratto di stradasul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali da non consentirne laricomprensione tra quelli sui quali è consentita la rilevazione dellavelocità mediante apparati a distanza.Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbeconsiderato il fatto decisivo, rappresentato dall’assenza dellecaratteristiche minime per poter ricomprendere il tratto di strada sulNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026quale la contestazione era stata elevata nell’ambito di quelli per i qualiè consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni al codice dellastrada.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Inammissibile, in primo luogo, è la deduzione di omesso esame diun fatto decisivo, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme.

Inogni caso, il fatto del quale si denunzia l’omesso esame non è neppuretale, poiché il ricorrente si duole della valutazione operata dal Tribunalecirca l’idoneità del tratto di strada lungo il quale le due contravvenzioniimpugnate sono state elevate ad essere compreso tra quelli per i qualila rilevazione a distanza è consentita.

Si contesta, dunque, non giàl’omessa considerazione di un fatto storico, bensì l’apprezzamento delfatto e delle prove operato dal giudice di merito, introducendo in talmodo una doglianza a contenuto squisitamente meritale.

Va ricordato,sul punto, che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deveriguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,“… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto"della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale,ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo oestintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr.anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio.Inammissibile è, del pari, la deduzione del vizio di violazione degliartt. 115 e 2697 c.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01).

Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 2697 c.c., va data continuità al principio secondo cui“La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez.

L,Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541; conf.

Cass. Sez. 3,Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860).Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026Nel caso di specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sullabase di prove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcunerisultanze istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge,ovvero operando una inversione dell’onere della prova, bensì sulla basedel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli attidel giudizio di merito.

Il giudice del gravame, in particolare, ha ritenutoche, nel caso di specie, fosse stata conseguita la prova,rispettivamente:a) dell’idoneità del tratto stradale sul quale le contravvenzioni eranostate elevate ad essere compreso tra quelli sui quali è consentita larilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada;b) della sussistenza dei requisiti di omologazione e taraturaperiodica dell’apparato, dimostrati da certificazione rilasciata in epocanon superiore ad un anno prima della contestazione;c) della idonea segnalazione della postazione e della sua visibilità.Tali accertamenti di fatto sono stati conseguiti mediante unamotivazione articolata, specifica e coerente.

Non sussiste dunque,neppure il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c. sollevato dal ricorrente,posto che la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né appare affetta da irriducibile contrasto logico, ed èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 7del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto conseguitaNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026la prova della taratura dell’apparato utilizzato per la rilevazione delledue infrazioni oggetto dei verbali contestati.La censura è infondata.Il Tribunale ha evidenziato, come già detto, che l’apparecchiaturautilizzata nel caso di specie era stata sottoposta a verifica periodica difunzionamento alcuni mesi prima della contestazione.

La circostanza èconfermata dal controricorso, a pag. 17 del quale si precisa che laverifica era stata eseguita il 3.6.2019.

Poiché le contravvenzionioggetto di causa sono state elevate nel mese di agosto 2019, dalladetta verifica alla data in cui sono stati elevati i verbali non era decorsoun anno.Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., 142 del codice dellastrada e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l’esistenzadi una adeguata segnalazione preventiva della postazione dirilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada, ancorchéi due verbali non facessero alcuna menzione dell’esistenza di idoneasegnaletica stradale di preavviso.Con il quinto motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 142 del codice della strada, del D.M. del15.8.2007, dell’art. 3 del D.M. n. 287/2017, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbeerroneamente ritenuto conseguita la prova della visibilità dellapostazione di rilevamento a distanza, confondendo l’esistenza dellasegnaletica di preavviso con l’oggettiva visibilità dell’apparecchiatura.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, la relazione diservizio del 24.6.2020 dei vigili urbani del Comune controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell’esistenza di una postazione di rilevamento a distanza delleinfrazioni al codice della strada (cfr. pag. 13 della sentenza).

Ha altresìevidenziato che nessuna disposizione impone che il verbale contengala minuziosa descrizione dello stato dei luoghi, con statuizione cherisulta coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui unavolta che l’esistenza dei requisiti di segnalazione preventiva e visibilitàdella postazione di rilevamento a distanza delle infrazioni al codice dellastrada sia stata assolta (cosa che, nella specie, è avvenuta con larelazione di servizio di cui anzidetto) spetta all’utente l’onere di fornirela prova contraria (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del09/10/2017, Rv. 645584; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24166 del08/08/2023, Rv. 668727).

Più precisamente, va ribadito che “Inmateria di accertamento di violazioni delle norme del codice dellastrada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica,orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamentoo impositiva di un divieto, la prova contraria spettaall'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o didivieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentrequando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, larelativa prova incombe a lui” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del09/03/2022, Rv. 664191).

Poiché nella specie il ricorrente non contestal’assoluta inesistenza, ma l’inidoneità della segnaletica, e la nonsufficiente visibilità della postazione, la relativa prova era a suo carico.Non sussiste, dunque, alcuna violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729c.c., né dell’art. 142 del codice della strada.Neppure si configura alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema di ricorso per cassazione,la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soloNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversaindicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore cheil legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ovesi deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensidel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limitiin cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 – 02; conf.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021,Rv. 661360).

Nel caso di specie, il giudice del gravame si è limitato,confermando la decisione di prime cure, a valutare le prove secondo ilsuo prudente apprezzamento, senza incorrere in alcun profilo diviolazione della norma di cui all’art. 116 c.p.c.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. 26/03/2026 – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Rel.- R.G.N. 21152/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 21152-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 376/2023 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 15/03/2023;Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 96/2022 il Giudice di Pace di Pescara rigettava ilricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due verbali dicontestazione di violazione dell’art. 142, commi 8 e 9, del codice dellastrada.

Il giudice di prime cure riteneva in particolare che le infrazionifossero state contestate su strada extraurbana, mediante apparato dirilevamento a distanza debitamente omologato, approvato e tarato,posto in luogo visibile e preannunciato da idonea segnaletica stradale.Con la sentenza impugnata, n. 376/2023, il Tribunale di Pescararigettava il gravame proposto dal Meterangelo avverso la decisione diprime cure, confermandola.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia MarcoMeterangelo, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso il Comune di Bussi sul Tirino.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe omesso di considerare che le caratteristiche del tratto di stradasul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali da non consentirne laricomprensione tra quelli sui quali è consentita la rilevazione dellavelocità mediante apparati a distanza.Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbeconsiderato il fatto decisivo, rappresentato dall’assenza dellecaratteristiche minime per poter ricomprendere il tratto di strada sulNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026quale la contestazione era stata elevata nell’ambito di quelli per i qualiè consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni al codice dellastrada.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Inammissibile, in primo luogo, è la deduzione di omesso esame diun fatto decisivo, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme.

Inogni caso, il fatto del quale si denunzia l’omesso esame non è neppuretale, poiché il ricorrente si duole della valutazione operata dal Tribunalecirca l’idoneità del tratto di strada lungo il quale le due contravvenzioniimpugnate sono state elevate ad essere compreso tra quelli per i qualila rilevazione a distanza è consentita.

Si contesta, dunque, non giàl’omessa considerazione di un fatto storico, bensì l’apprezzamento delfatto e delle prove operato dal giudice di merito, introducendo in talmodo una doglianza a contenuto squisitamente meritale.

Va ricordato,sul punto, che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deveriguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,“… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto"della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale,ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo oestintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr.anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio.Inammissibile è, del pari, la deduzione del vizio di violazione degliartt. 115 e 2697 c.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01).

Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 2697 c.c., va data continuità al principio secondo cui“La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez.

L,Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541; conf.

Cass. Sez. 3,Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860).Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026Nel caso di specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sullabase di prove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcunerisultanze istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge,ovvero operando una inversione dell’onere della prova, bensì sulla basedel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli attidel giudizio di merito.

Il giudice del gravame, in particolare, ha ritenutoche, nel caso di specie, fosse stata conseguita la prova,rispettivamente:a) dell’idoneità del tratto stradale sul quale le contravvenzioni eranostate elevate ad essere compreso tra quelli sui quali è consentita larilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada;b) della sussistenza dei requisiti di omologazione e taraturaperiodica dell’apparato, dimostrati da certificazione rilasciata in epocanon superiore ad un anno prima della contestazione;c) della idonea segnalazione della postazione e della sua visibilità.Tali accertamenti di fatto sono stati conseguiti mediante unamotivazione articolata, specifica e coerente.

Non sussiste dunque,neppure il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c. sollevato dal ricorrente,posto che la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né appare affetta da irriducibile contrasto logico, ed èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 7del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto conseguitaNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026la prova della taratura dell’apparato utilizzato per la rilevazione delledue infrazioni oggetto dei verbali contestati.La censura è infondata.Il Tribunale ha evidenziato, come già detto, che l’apparecchiaturautilizzata nel caso di specie era stata sottoposta a verifica periodica difunzionamento alcuni mesi prima della contestazione.

La circostanza èconfermata dal controricorso, a pag. 17 del quale si precisa che laverifica era stata eseguita il 3.6.2019.

Poiché le contravvenzionioggetto di causa sono state elevate nel mese di agosto 2019, dalladetta verifica alla data in cui sono stati elevati i verbali non era decorsoun anno.Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., 142 del codice dellastrada e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l’esistenzadi una adeguata segnalazione preventiva della postazione dirilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada, ancorchéi due verbali non facessero alcuna menzione dell’esistenza di idoneasegnaletica stradale di preavviso.Con il quinto motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 142 del codice della strada, del D.M. del15.8.2007, dell’art. 3 del D.M. n. 287/2017, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbeerroneamente ritenuto conseguita la prova della visibilità dellapostazione di rilevamento a distanza, confondendo l’esistenza dellasegnaletica di preavviso con l’oggettiva visibilità dell’apparecchiatura.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, la relazione diservizio del 24.6.2020 dei vigili urbani del Comune controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell’esistenza di una postazione di rilevamento a distanza delleinfrazioni al codice della strada (cfr. pag. 13 della sentenza).

Ha altresìevidenziato che nessuna disposizione impone che il verbale contengala minuziosa descrizione dello stato dei luoghi, con statuizione cherisulta coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui unavolta che l’esistenza dei requisiti di segnalazione preventiva e visibilitàdella postazione di rilevamento a distanza delle infrazioni al codice dellastrada sia stata assolta (cosa che, nella specie, è avvenuta con larelazione di servizio di cui anzidetto) spetta all’utente l’onere di fornirela prova contraria (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del09/10/2017, Rv. 645584; conf.

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24166 del08/08/2023, Rv. 668727).

Più precisamente, va ribadito che “Inmateria di accertamento di violazioni delle norme del codice dellastrada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica,orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamentoo impositiva di un divieto, la prova contraria spettaall'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o didivieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentrequando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, larelativa prova incombe a lui” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del09/03/2022, Rv. 664191).

Poiché nella specie il ricorrente non contestal’assoluta inesistenza, ma l’inidoneità della segnaletica, e la nonsufficiente visibilità della postazione, la relativa prova era a suo carico.Non sussiste, dunque, alcuna violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729c.c., né dell’art. 142 del codice della strada.Neppure si configura alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema di ricorso per cassazione,la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soloNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversaindicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore cheil legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ovesi deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensidel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limitiin cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione” (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 – 02; conf.

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021,Rv. 661360).

Nel caso di specie, il giudice del gravame si è limitato,confermando la decisione di prime cure, a valutare le prove secondo ilsuo prudente apprezzamento, senza incorrere in alcun profilo diviolazione della norma di cui all’art. 116 c.p.c.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026presente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026presente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 21152-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 376/2023 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 15/03/2023;Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 96/2022 il Giudice di Pace di Pescara rigettava ilricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due verbali dicontestazione di violazione dell’art. 142, commi 8 e 9, del codice dellastrada. Il giudice di prime cure riteneva in particolare che le infrazionifossero state contestate su strada extraurbana, mediante apparato dirilevamento a distanza debitamente omologato, approvato e tarato,posto in luogo visibile e preannunciato da idonea segnaletica stradale.Con la sentenza impugnata, n. 376/2023, il Tribunale di Pescararigettava il gravame proposto dal Meterangelo avverso la decisione diprime cure, confermandola.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia MarcoMeterangelo, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso il Comune di Bussi sul Tirino.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe omesso di considerare che le caratteristiche del tratto di stradasul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali da non consentirne laricomprensione tra quelli sui quali è consentita la rilevazione dellavelocità mediante apparati a distanza.Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbeconsiderato il fatto decisivo, rappresentato dall’assenza dellecaratteristiche minime per poter ricomprendere il tratto di strada sulNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026quale la contestazione era stata elevata nell’ambito di quelli per i qualiè consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni al codice dellastrada.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Inammissibile, in primo luogo, è la deduzione di omesso esame diun fatto decisivo, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Inogni caso, il fatto del quale si denunzia l’omesso esame non è neppuretale, poiché il ricorrente si duole della valutazione operata dal Tribunalecirca l’idoneità del tratto di strada lungo il quale le due contravvenzioniimpugnate sono state elevate ad essere compreso tra quelli per i qualila rilevazione a distanza è consentita. Si contesta, dunque, non giàl’omessa considerazione di un fatto storico, bensì l’apprezzamento delfatto e delle prove operato dal giudice di merito, introducendo in talmodo una doglianza a contenuto squisitamente meritale. Va ricordato,sul punto, che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deveriguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,“… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto"della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale,ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo oestintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr.anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio.Inammissibile è, del pari, la deduzione del vizio di violazione degliartt. 115 e 2697 c.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 2697 c.c., va data continuità al principio secondo cui“La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. L,Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541; conf. Cass. Sez. 3,Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860).Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026Nel caso di specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sullabase di prove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcunerisultanze istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge,ovvero operando una inversione dell’onere della prova, bensì sulla basedel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli attidel giudizio di merito. Il giudice del gravame, in particolare, ha ritenutoche, nel caso di specie, fosse stata conseguita la prova,rispettivamente:a) dell’idoneità del tratto stradale sul quale le contravvenzioni eranostate elevate ad essere compreso tra quelli sui quali è consentita larilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada;b) della sussistenza dei requisiti di omologazione e taraturaperiodica dell’apparato, dimostrati da certificazione rilasciata in epocanon superiore ad un anno prima della contestazione;c) della idonea segnalazione della postazione e della sua visibilità.Tali accertamenti di fatto sono stati conseguiti mediante unamotivazione articolata, specifica e coerente. Non sussiste dunque,neppure il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c. sollevato dal ricorrente,posto che la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né appare affetta da irriducibile contrasto logico, ed èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 7del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto conseguitaNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026la prova della taratura dell’apparato utilizzato per la rilevazione delledue infrazioni oggetto dei verbali contestati.La censura è infondata.Il Tribunale ha evidenziato, come già detto, che l’apparecchiaturautilizzata nel caso di specie era stata sottoposta a verifica periodica difunzionamento alcuni mesi prima della contestazione. La circostanza èconfermata dal controricorso, a pag. 17 del quale si precisa che laverifica era stata eseguita il 3.6.2019. Poiché le contravvenzionioggetto di causa sono state elevate nel mese di agosto 2019, dalladetta verifica alla data in cui sono stati elevati i verbali non era decorsoun anno.Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., 142 del codice dellastrada e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l’esistenzadi una adeguata segnalazione preventiva della postazione dirilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada, ancorchéi due verbali non facessero alcuna menzione dell’esistenza di idoneasegnaletica stradale di preavviso.Con il quinto motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 142 del codice della strada, del D.M. del15.8.2007, dell’art. 3 del D.M. n. 287/2017, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbeerroneamente ritenuto conseguita la prova della visibilità dellapostazione di rilevamento a distanza, confondendo l’esistenza dellasegnaletica di preavviso con l’oggettiva visibilità dell’apparecchiatura.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, la relazione diservizio del 24.6.2020 dei vigili urbani del Comune controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell’esistenza di una postazione di rilevamento a distanza delleinfrazioni al codice della strada (cfr. pag. 13 della sentenza). Ha altresìevidenziato che nessuna disposizione impone che il verbale contengala minuziosa descrizione dello stato dei luoghi, con statuizione cherisulta coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui unavolta che l’esistenza dei requisiti di segnalazione preventiva e visibilitàdella postazione di rilevamento a distanza delle infrazioni al codice dellastrada sia stata assolta (cosa che, nella specie, è avvenuta con larelazione di servizio di cui anzidetto) spetta all’utente l’onere di fornirela prova contraria (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del09/10/2017, Rv. 645584; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24166 del08/08/2023, Rv. 668727). Più precisamente, va ribadito che “Inmateria di accertamento di violazioni delle norme del codice dellastrada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica,orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamentoo impositiva di un divieto, la prova contraria spettaall'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o didivieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentrequando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, larelativa prova incombe a lui” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del09/03/2022, Rv. 664191). Poiché nella specie il ricorrente non contestal’assoluta inesistenza, ma l’inidoneità della segnaletica, e la nonsufficiente visibilità della postazione, la relativa prova era a suo carico.Non sussiste, dunque, alcuna violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729c.c., né dell’art. 142 del codice della strada.Neppure si configura alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema di ricorso per cassazione,la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soloNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversaindicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore cheil legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ovesi deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensidel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limitiin cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021,Rv. 661360). Nel caso di specie, il giudice del gravame si è limitato,confermando la decisione di prime cure, a valutare le prove secondo ilsuo prudente apprezzamento, senza incorrere in alcun profilo diviolazione della norma di cui all’art. 116 c.p.c.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. 26/03/2026 – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere Rel.- R.G.N. 21152/2023ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso 21152-2023 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio- ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –avverso la sentenza n. 376/2023 del TRIBUNALE di PESCARA,depositata in data 15/03/2023;Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon sentenza n. 96/2022 il Giudice di Pace di Pescara rigettava ilricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso due verbali dicontestazione di violazione dell’art. 142, commi 8 e 9, del codice dellastrada. Il giudice di prime cure riteneva in particolare che le infrazionifossero state contestate su strada extraurbana, mediante apparato dirilevamento a distanza debitamente omologato, approvato e tarato,posto in luogo visibile e preannunciato da idonea segnaletica stradale.Con la sentenza impugnata, n. 376/2023, il Tribunale di Pescararigettava il gravame proposto dal Meterangelo avverso la decisione diprime cure, confermandola.Propone ricorso per la cassazione di detta pronuncia MarcoMeterangelo, affidandosi a cinque motivi.Resiste con controricorso il Comune di Bussi sul Tirino.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, il ricorrente denunzia la violazione o falsaapplicazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e la nullità della sentenza, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché il Tribunaleavrebbe omesso di considerare che le caratteristiche del tratto di stradasul quale l’infrazione era stata rilevata erano tali da non consentirne laricomprensione tra quelli sui quali è consentita la rilevazione dellavelocità mediante apparati a distanza.Con il secondo motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art.360, primo comma, n. 5, c.p.c., perché il Tribunale non avrebbeconsiderato il fatto decisivo, rappresentato dall’assenza dellecaratteristiche minime per poter ricomprendere il tratto di strada sulNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026quale la contestazione era stata elevata nell’ambito di quelli per i qualiè consentita la rilevazione a distanza delle infrazioni al codice dellastrada.Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Inammissibile, in primo luogo, è la deduzione di omesso esame diun fatto decisivo, in presenza di una ipotesi di cd. doppia conforme. Inogni caso, il fatto del quale si denunzia l’omesso esame non è neppuretale, poiché il ricorrente si duole della valutazione operata dal Tribunalecirca l’idoneità del tratto di strada lungo il quale le due contravvenzioniimpugnate sono state elevate ad essere compreso tra quelli per i qualila rilevazione a distanza è consentita. Si contesta, dunque, non giàl’omessa considerazione di un fatto storico, bensì l’apprezzamento delfatto e delle prove operato dal giudice di merito, introducendo in talmodo una doglianza a contenuto squisitamente meritale. Va ricordato,sul punto, che l’omesso esame denunziabile in sede di legittimità deveriguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza,“… dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto"della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale,ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo oestintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto infunzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo”(Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016, Rv. 641174; cfr.anche Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 2805 del 05/02/2011, Rv. 616733).Non sono quindi “fatti” nel senso indicato dall’art. 360, primo comma,n. 5, c.p.c., né le singole questioni decise dal giudice di merito, né isingoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato,né le mere ipotesi alternative, ed infine neppure le singole risultanzeistruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincenteNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delleprove acquisite nel corso del relativo giudizio.Inammissibile è, del pari, la deduzione del vizio di violazione degliartt. 115 e 2697 c.c., dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema diricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c.,occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicitacon la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento delladecisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare ifatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre èinammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le proveproposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento adalcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c.” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020,Rv. 659037 – 01). Mentre, con riferimento alla deduzione relativa allaviolazione dell’art. 2697 c.c., va data continuità al principio secondo cui“La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configuranell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad unaparte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di dettanorma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delleacquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parteonerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è unerroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede dilegittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. L,Sentenza n. 17313 del 19/08/2020, Rv. 658541; conf. Cass. Sez. 3,Sentenza n. 19064 del 05/09/2006, Rv. 592634; Cass. Sez. 5,Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv. 586772; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860).Numero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026Nel caso di specie, la causa non è stata decisa dal Tribunale sullabase di prove non introdotte dalle parti, né attribuendo ad alcunerisultanze istruttorie una valenza diversa da quella prevista dalla legge,ovvero operando una inversione dell’onere della prova, bensì sulla basedel libero apprezzamento delle risultanze istruttorie acquisite agli attidel giudizio di merito. Il giudice del gravame, in particolare, ha ritenutoche, nel caso di specie, fosse stata conseguita la prova,rispettivamente:a) dell’idoneità del tratto stradale sul quale le contravvenzioni eranostate elevate ad essere compreso tra quelli sui quali è consentita larilevazione a distanza delle infrazioni al codice della strada;b) della sussistenza dei requisiti di omologazione e taraturaperiodica dell’apparato, dimostrati da certificazione rilasciata in epocanon superiore ad un anno prima della contestazione;c) della idonea segnalazione della postazione e della sua visibilità.Tali accertamenti di fatto sono stati conseguiti mediante unamotivazione articolata, specifica e coerente. Non sussiste dunque,neppure il vizio di violazione dell’art. 132 c.p.c. sollevato dal ricorrente,posto che la motivazione della sentenza impugnata non risulta viziatada apparenza, né appare affetta da irriducibile contrasto logico, ed èidonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iterlogico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire allasua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv.629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 2767 del30/01/2023, Rv. 666639).Con il terzo motivo, il ricorrente si duole della violazione o falsaapplicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 7del D. Lgs. n. 150 del 2011, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto conseguitaNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026la prova della taratura dell’apparato utilizzato per la rilevazione delledue infrazioni oggetto dei verbali contestati.La censura è infondata.Il Tribunale ha evidenziato, come già detto, che l’apparecchiaturautilizzata nel caso di specie era stata sottoposta a verifica periodica difunzionamento alcuni mesi prima della contestazione. La circostanza èconfermata dal controricorso, a pag. 17 del quale si precisa che laverifica era stata eseguita il 3.6.2019. Poiché le contravvenzionioggetto di causa sono state elevate nel mese di agosto 2019, dalladetta verifica alla data in cui sono stati elevati i verbali non era decorsoun anno.Con il quarto motivo, il ricorrente contesta la violazione o falsaapplicazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., 142 del codice dellastrada e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,perché il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto provata l’esistenzadi una adeguata segnalazione preventiva della postazione dirilevamento a distanza delle infrazioni al codice della strada, ancorchéi due verbali non facessero alcuna menzione dell’esistenza di idoneasegnaletica stradale di preavviso.Con il quinto motivo, invece, il ricorrente lamenta la violazione ofalsa applicazione degli artt. 142 del codice della strada, del D.M. del15.8.2007, dell’art. 3 del D.M. n. 287/2017, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché il giudice del gravame avrebbeerroneamente ritenuto conseguita la prova della visibilità dellapostazione di rilevamento a distanza, confondendo l’esistenza dellasegnaletica di preavviso con l’oggettiva visibilità dell’apparecchiatura.Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.Il Tribunale ha evidenziato che, nel caso di specie, la relazione diservizio del 24.6.2020 dei vigili urbani del Comune controricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026dell’esistenza di una postazione di rilevamento a distanza delleinfrazioni al codice della strada (cfr. pag. 13 della sentenza). Ha altresìevidenziato che nessuna disposizione impone che il verbale contengala minuziosa descrizione dello stato dei luoghi, con statuizione cherisulta coerente con l’insegnamento di questa Corte, secondo cui unavolta che l’esistenza dei requisiti di segnalazione preventiva e visibilitàdella postazione di rilevamento a distanza delle infrazioni al codice dellastrada sia stata assolta (cosa che, nella specie, è avvenuta con larelazione di servizio di cui anzidetto) spetta all’utente l’onere di fornirela prova contraria (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23566 del09/10/2017, Rv. 645584; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24166 del08/08/2023, Rv. 668727). Più precisamente, va ribadito che “Inmateria di accertamento di violazioni delle norme del codice dellastrada, quando il ricorrente contesti l'inesistenza della segnaletica,orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamentoo impositiva di un divieto, la prova contraria spettaall'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o didivieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata; mentrequando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, larelativa prova incombe a lui” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7715 del09/03/2022, Rv. 664191). Poiché nella specie il ricorrente non contestal’assoluta inesistenza, ma l’inidoneità della segnaletica, e la nonsufficiente visibilità della postazione, la relativa prova era a suo carico.Non sussiste, dunque, alcuna violazione degli artt. 2697, 2700 e 2729c.c., né dell’art. 142 del codice della strada.Neppure si configura alcuna violazione dell’art. 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, al riguardo, che “In tema di ricorso per cassazione,la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile soloNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, unarisultanza probatoria, non abbia operato –in assenza di diversaindicazione normativa– secondo il suo prudente apprezzamento,pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore cheil legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come,ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova siasoggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato divalutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ovesi deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprioprudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensidel novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limitiin cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 – 02; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 16016 del 09/06/2021,Rv. 661360). Nel caso di specie, il giudice del gravame si è limitato,confermando la decisione di prime cure, a valutare le prove secondo ilsuo prudente apprezzamento, senza incorrere in alcun profilo diviolazione della norma di cui all’art. 116 c.p.c.In definitiva, quindi, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo atitolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026presente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro MocciP.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore di quella controricorrente, delle spese delNumero registro generale 21152/2023Numero sezionale 796/2026Numero di raccolta generale 7377/2026Data pubblicazione 27/03/2026presente giudizio di legittimità, che liquida in € 550, di cui € 200 peresborsi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, iva,cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 marzo 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci
Sentenza Cassazione n. 07377/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris