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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 maggio 1967

Cassazione n. 19636/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1967 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di L'Aquila, con ordinanza del 7/3/2022, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal 24/4/2018 al 2/4/2019 in regime di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, co. 1, DPR 309/90.

Il ricorrente era stato ammesso con ordinanza del Tribunale di sorveglianza, emessa in data 27/2/2018 alla misura alternativa della detenzione domiciliare per tutta la durata della pena inflittagli con sentenza del Gip del Tribunale di Pescara del 26/2/2013.

La misura alternativa aveva esecuzione a far data dal 6/4/2018.

In data 24/4/2018 era arrestato in flagranza per il reato di cui sopra e gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara del 27/4/2018.

Con ordinanza del 22/5/2018 veniva revocata dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila la misura alternativa.

Il ricorrente veniva assolto dal reato per cui era stata emessa la misura cau- telareper non aver commesso il fatto con sentenza del GIP del Tribunale di Pescara emessa in data 14/11/2018 divenuta irrevocabile il 30/3/2019.

Successivamente con ordinanza del 2/4/2019, il Tribunale di sorveglianza riammetteva il condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare ori- ginariamente concessagli.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cirelli deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione.

Si deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata alla luce dei principi inter- pretativi forniti dalla Corte Costituzionale in relazione all'art. 314 cod. proc. pen ed ai principi contenuti nella Costituzione e stabiliti dalle fonti sovranazionali.

La revoca della misura alternativa concessa, con l'applicazione di una misura cautelare carceraria per fatti cui l'imputato è risultato estraneo, fin dall'inizio co- stituisce, secondo il ricorrente, un'ipotesi di ingiusta detenzione e, pertanto, in- dennizzabile ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen.

Si sottolinea l'erroneità della motivazione fornita nell'ordinanza di rigetto che il fatto non possa ricondursi nelle ipotesi previste dall'art. 314 cod. proc. pen. e che la detenzione per altra causa farebbe venir meno il requisito dell'ingiustizia della limitazione della libertà personale.Il ricorrente ritiene che, alla luce di un'interpretazione sistematica dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, non possa ritenersi che rientrino nella fattispecie esclusivamente i casi espressamente indicati nella norma.

Si richiamano i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti nella Costitu- zione, nonché dell'inviolabilità della libertà personale per evidenziare la fondatezza della richiesta di riparazione.

Nel caso che ci occupa in cui il Cirelli è stato sottoposto a 343 giorni di restri- zione maggiore rispetto a quella precedentemente applicata per l'errata applica- zione di una misura cautelare per fatti cui era risultato fin dall'inizio estraneo.

Si ritiene evidente, pertanto, la presenza di violazioni e/o vizi di legge nell'im- pugnata ordinanza.

Il ricorrente chiede l'annullamento della ordinanza impugnata.

Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come ripor- tato in epigrafe in epigrafe

3. I motivi sopra illustrati sono del tutto generici ed aspecifici e privi di un reale confronto critico con l'ordinanza impugnata.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territo- riale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo perve- nuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile

4. Come correttamente esposto nell'ordinanza impugnata, la fattispecie che ci occupa non può essere inquadrata nell'ambito della richiesta di indennizzo ex art. 314 c.p.p.

Difatti, il titolo detentivo sofferto, ed il suo periodo di decorrenza indicato tra la data di arresto e il susseguente ripristino della misura detentiva domiciliare, risulta correttamente imputato alla espiazione della pena attribuita conseguentemente alla condanna resa in data 26/2/2013 dal G.I.P. del Tribunale di Pescara, in relazione alla quale era stata originariamente applicata la misura alternativa.

Il provvedimento impugnato è conforme al dettato normativo per il quale ex art. 314, co. 4, cod. proc. pen., non è applicabile l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione per le limitazioni della libertà personale sofferta per altro ti- tolo, laddove ricorrano sovrapposizioni tra titoli diversi, con conseguente compen- sazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo.

E si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità se- condo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove risulti che l'istante, nel periodo concernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, era sottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, in caso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione al quale è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 3551 del 18/1/2022, MEF, Rv. 282576; conf.

Sez. 4, n. 11750 del 15/2/2019, Sabatino, Rv. 275282; Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016, Ricco, Rv. 265975) Oltremodo, come nella specie, ricorre la corretta sovrapposizione dei titoli esecutivi, con sospensione di quello per la detenzione domiciliare, poi corretta- mente, per l'esito del giudizio cognitivo, riattivato.

Il motivo di ricorso ripete le omologhe censure che il Collegio aquilano aveva correttamente esaminato ed esposto.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente ai dictum di Sez.

Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez.

Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella de- positata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Nulla per le

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/05/1967 avverso l'ordinanza del 07/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p, del PG in persona del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e quelle dell'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese, A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con ordinanza del 7/3/2022, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal 24/4/2018 al 2/4/2019 in regime di custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 73, co. 1, DPR 309/90. Il ricorrente era stato ammesso con ordinanza del Tribunale di sorveglianza, emessa in data 27/2/2018 alla misura alternativa della detenzione domiciliare per tutta la durata della pena inflittagli con sentenza del Gip del Tribunale di Pescara del 26/2/2013. La misura alternativa aveva esecuzione a far data dal 6/4/2018. In data 24/4/2018 era arrestato in flagranza per il reato di cui sopra e gli veniva applicata la misura della custodia cautelare in carcere con ordinanza del GIP del Tribunale di Pescara del 27/4/2018. Con ordinanza del 22/5/2018 veniva revocata dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila la misura alternativa. Il ricorrente veniva assolto dal reato per cui era stata emessa la misura cau- telareper non aver commesso il fatto con sentenza del GIP del Tribunale di Pescara emessa in data 14/11/2018 divenuta irrevocabile il 30/3/2019. Successivamente con ordinanza del 2/4/2019, il Tribunale di sorveglianza riammetteva il condannato alla misura alternativa della detenzione domiciliare ori- ginariamente concessagli. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Cirelli deducendo l'unico motivo di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione. Si deduce l'illegittimità dell'ordinanza impugnata alla luce dei principi inter- pretativi forniti dalla Corte Costituzionale in relazione all'art. 314 cod. proc. pen ed ai principi contenuti nella Costituzione e stabiliti dalle fonti sovranazionali. La revoca della misura alternativa concessa, con l'applicazione di una misura cautelare carceraria per fatti cui l'imputato è risultato estraneo, fin dall'inizio co- stituisce, secondo il ricorrente, un'ipotesi di ingiusta detenzione e, pertanto, in- dennizzabile ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen. Si sottolinea l'erroneità della motivazione fornita nell'ordinanza di rigetto che il fatto non possa ricondursi nelle ipotesi previste dall'art. 314 cod. proc. pen. e che la detenzione per altra causa farebbe venir meno il requisito dell'ingiustizia della limitazione della libertà personale.Il ricorrente ritiene che, alla luce di un'interpretazione sistematica dell'istituto della riparazione per ingiusta detenzione, non possa ritenersi che rientrino nella fattispecie esclusivamente i casi espressamente indicati nella norma. Si richiamano i principi di uguaglianza e ragionevolezza sanciti nella Costitu- zione, nonché dell'inviolabilità della libertà personale per evidenziare la fondatezza della richiesta di riparazione. Nel caso che ci occupa in cui il Cirelli è stato sottoposto a 343 giorni di restri- zione maggiore rispetto a quella precedentemente applicata per l'errata applica- zione di una misura cautelare per fatti cui era risultato fin dall'inizio estraneo. Si ritiene evidente, pertanto, la presenza di violazioni e/o vizi di legge nell'im- pugnata ordinanza. Il ricorrente chiede l'annullamento della ordinanza impugnata. Le parti hanno reso conclusioni scritte ex art. 611 cod. proc. pen. come ripor- tato in epigrafe in epigrafe 3. I motivi sopra illustrati sono del tutto generici ed aspecifici e privi di un reale confronto critico con l'ordinanza impugnata. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice della riparazione per negare il chiesto indennizzo e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo la Corte territo- riale valutato il comportamento colposo dell'odierno ricorrente ed essendo perve- nuta alle proprie conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile 4. Come correttamente esposto nell'ordinanza impugnata, la fattispecie che ci occupa non può essere inquadrata nell'ambito della richiesta di indennizzo ex art. 314 c.p.p. Difatti, il titolo detentivo sofferto, ed il suo periodo di decorrenza indicato tra la data di arresto e il susseguente ripristino della misura detentiva domiciliare, risulta correttamente imputato alla espiazione della pena attribuita conseguentemente alla condanna resa in data 26/2/2013 dal G.I.P. del Tribunale di Pescara, in relazione alla quale era stata originariamente applicata la misura alternativa. Il provvedimento impugnato è conforme al dettato normativo per il quale ex art. 314, co. 4, cod. proc. pen., non è applicabile l'istituto della riparazione per ingiusta detenzione per le limitazioni della libertà personale sofferta per altro ti- tolo, laddove ricorrano sovrapposizioni tra titoli diversi, con conseguente compen- sazione della ingiusta detenzione subita nella parte in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di altro legittimo provvedimento definitivo. E si colloca nel solco della giurisprudenza di questa Corte di legittimità se- condo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ove risulti che l'istante, nel periodo concernente la richiesta di riparazione per l'ingiusta custodia cautelare subita, era sottoposto a regime detentivo presso l'abitazione, il giudice deve dare conto del titolo, definitivo o meno, di tale detenzione, onde consentire la verifica della sussistenza dei presupposti per l'esclusione del diritto all'indennizzo, in quanto, in caso di limitazioni della libertà sofferte anche in applicazione di altro titolo, tale diritto è escluso, in caso di titolo definitivo, a prescindere dalle modalità di espiazione della pena, mentre, in caso di titolo non definitivo, solo se relativo a misura cautelare di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione al quale è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 3551 del 18/1/2022, MEF, Rv. 282576; conf. Sez. 4, n. 11750 del 15/2/2019, Sabatino, Rv. 275282; Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep. 2016, Ricco, Rv. 265975) Oltremodo, come nella specie, ricorre la corretta sovrapposizione dei titoli esecutivi, con sospensione di quello per la detenzione domiciliare, poi corretta- mente, per l'esito del giudizio cognitivo, riattivato. Il motivo di ricorso ripete le omologhe censure che il Collegio aquilano aveva correttamente esaminato ed esposto. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Viceversa, ritiene il Collegio, conformemente ai dictum di Sez. Un., n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello che ci occupa; vedasi anche Sez. Un., n. 34559 del 26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella de- positata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Nulla per le
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