CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05613/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23414/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Jet [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e Giovanni BISAZZA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 60; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata – avverso la sentenza n. 657/2020 del TRIBUNALE di PAVIA, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 da [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che 1.-Mariachi a ra Merlano ha acquistato online un biglietto aereo emesso dalla compagnia [OSCURATO:PERSONA] LTD (“Easyjet”), per il volo da [OSCURATO:PERSONA] a Marrakech, per il 30 settembre 2017. Il volo è arrivato con ritardo, e di conseguenza la passeggera ha citato [OSCURATO:PERSONA] presso il Giudice di Pace di Pavia, luogo di sua residenza, per chiedere sia il risarcimento dei danni forfettari e strandardizzati, ed in particolare danni da compensazione pecuniaria (400 euro)e danni per violazione di assistenza (150 euro),sia il risarcimento del danno non patrimoniale individuale (400 euro) 2.-[OSCURATO:PERSONA] si è costituita ed ha eccepito il difetto di competenza del giudice adito, in favore di quello di [OSCURATO:PERSONA], che è il luogo in cui la società ha la sua sede italiana (presso l’aeroportodi [OSCURATO:PERSONA]). Nel meritoha chiesto il rigetto della domanda. 3.-[OSCURATO:PERSONA] di Pace ha accolto l’eccezione di incompetenza, dichiarando quella del Giudice di [OSCURATO:PERSONA], ma questa decisione, su appello della passeggera, è stata riformata dal Tribunale di Pavia, che, oltre ad affermare la competenza propria, ha accolto la domanda nel merito, sul presupposto che, da un lato, il ritardo era pacifico, e che, per altro verso, la compagnia non aveva allegato alcuna causa a lei non imputabileper tale ritardo. 4.-Questa decisione è qui impugnata dalla EasyJet con tre motiv i di ricorso. L’intimata non si è costituita. Considerato che 1.-La ratio della decisione impugnata. Il giudice di merito premette che,con la domanda introduttiva, viene richiesto il risarcimento di due tipi di danni: a) quelli forfettari previsti dal diritto della Unione europea, ed in particolaredal Reg. 261 del 2004; b) quelli individuali, ossia i danni non patrimoniali, che invece sono risarcibili per l’inadempimento contrattuale, e la cui disciplina,quanto alla individuazione del giudice, è rimessa alla Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] sul trasporto internazionale. Osserva poi il giudice che, mentre per il primo tipo di danno, il giudice competente è in alternativa quello del luogo di partenza oppure quello del luogo di destinazione, per il secondo tipo di danno si applica la Convenzione di [OSCURATO:PERSONA], la quale prevede alcuni criteri alternativi, come il domicilio del vettore, la sua sede principale, il luogo in cui comunque il vettore ha una impresa, il luogo di destinazione. In base a tali criteri, il Tribunale ha deciso dunque che la competenza sia sua,in quanto il luogo in cui EasyJet ha un’impresa che ha provveduto a concludere il contratto è quella in cui il contratto si è concluso, e sulla scorta di un precedente di questa Corte a Sezioni Unite, esso deve individuarsi con il domicilio dell’acquirente. 2.-Questa ratio è contestata dalla compagnia aerea con il primo motivo di ricorso, con cui si prospetta violazione dell’articolo 33 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]. La tesi è la seguente. In base a tale Convenzione, che qui è applicabile in quanto, oltre ai danni forfettari previsti dal diritto della Unione Europea, viene chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale contrattuale, tra i criteri di individuazione della competenza, c’è altresì quello cui ha fatto ricorso il giudice di merito, ossia il luogo in cui ha sede la l’impresa che ha stipulato il contratto, la quale si trova a [OSCURATO:PERSONA] (rectius, nel circondario), e non a Pavia. La tesi secondo cui per luogo in cui ha sede l’impresa che ha stipulato il contratto si deve intendere quella del domicilio del passeggero, è infondata, ed è arbitraria: vero che l’hanno sostenuta le Sezioni Unite 18257/ 2019, ma per individuare la giurisdizione, non la competenza. E comunque questa tesi è smentita dalla successiva decisione della Corte di Giustizia del 2019 (C-213/ 2018). Del resto, luogo in cui la compagnia aerea ha la sua impresa in Italia, non vuol dire luogo in cui si è perfezionato il contratto. 2.- Con il secondo motivo si chiede di rimettere la questione, in via pregiudiziale alla Corte di Giustizia: secondo la ricorrente, ove si volesse ritenere che per luogo in cui si trova la sede dell’impresa si debba intendere il luogo in cui si è concluso il contratto, tale interpretazione dovrebbe essere verificata come compatibile con il diritto della Unione Europea. 3.-Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c. Infatti, il giudice di merito ha ritenuto che il danno non patrimoniale invocato dal passeggero fosse provato, in quanto il vettore non ha nemmeno “allegato la sussistenza delle condizioni integranti l’esonero della responsabilità presunta dell’art. 19 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA]”. Si prospetta una inversione dell’onere della prova La ratio , in quanto il passeggero, che invoca un danno individuale, ossia un danno diverso da quelli forfettariamente risarciti in caso di ritardo, deve dimostrare che tale danno si è verificato, ossia che il ritardo è stato causa di un pregiudizio non patrimoniale suo personale, ed in che misura: qualora anche si intendesse l’articolo 19 della Convenzione di [OSCURATO:PERSONA] (“Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle”) come ipotesi di responsabilità presunta, come in ogni caso di responsabilità presunta, il danneggiato è esonerato solo dalla prova della colpa (o del dolo) ma deve comunque dimostrare che a causa del ritardo ha subito un danno individuale, spettando poi al vettore l’onere della prova liberatoria. 4.- Alla luce di tali motivi, r itiene il collegio che il ricorso debba essere trattato in pubblica udienza, sia per il rilievo posto dalla questione del luogo di conclusione del contrato, sia soprattutto per la questione relati