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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 20 gennaio 2022

Cassazione n. 12007/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 4909 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA], alla via Roma, n. 33,, (-presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge.

CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 19.11/3.12.2020 della Corte d'Appello di Potenza, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Matera, definito dal medesimo tribunale con sentenza del 19.5.2005, passata in giudicato il 6.10.2005 e sulla cui scorta aveva ottenuto, dal curatore dell'eredità giacente del debitore, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, nell'ambito del giudizio di divisione dei beni dello stesso debitore, a seguito di sentenza del Tribunale di Matera depositata in data 1.12.2017, la somma di euro 2.740,27.

Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo.

2. Con decreto del 14.11.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso, siccome proposto decorso il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex lege n. 89/2001.

Resisteva il Ministero della Giustizia.

4. Con decreto dei 19.11/3.12.2020 la Corte d'Appello di Potenza rigettava l'opposizione.

5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese.

Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese.

6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

7. Il ricorrente ha depositato memoria.8.

Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U.

Deduce che il ricorso ex lege "Pinto" è stato proposto tempestivamente, siccome alla fase di cognizione, definita dal Tribunale di Matera con la sentenza del 19.5.2005, ha fatto seguito entro sei mesi l'inizio del processo di esecuzione con il pignoramento.

Deduce che siffatto percorso processuale si è concluso in data 12.4.2019 con il deposito del riparto finale, con cui ha conseguito la somma di euro 2.740,27; che a far data da tale momento il ricorso ex lege "Pinto" è stato proposto entro il termine di decadenza di sei mesi.

9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede.

D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che il ricorrente ha provveduto a depositare, non sono - si dirà - da condividere.

Il motivo di ricorso è dunque destituito di fondamento e va respinto.

10. Non esplica alcun rilievo nella fattispecie l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 19883 del 23.7.2019, al quale il ricorrente correla la sua pretesa.

Con la pronuncia anzidetta le sezioni unite hanno - tra l'altro - puntualizzato che la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione. 1 M 3 La pronuncia delle sezioni unite è riferibile quindi alla "fase di cognizione" che abbia accertato il diritto all'equa riparazione ed alla "fase esecutiva" susseguentemente intrapresa nei confronti dello Stato.

La pronuncia è riferibile propriamente alle cosiddette ipotesi di "Pinto su Pinto".

11. Ipotesi alle quali il caso de quo non è assolutamente assimilabile, siccome nella specie il ricorrente pretende di considerare unitariamente il giudizio (in materia di lavoro, per spettanze retributive: cfr. decreto impugnato, pag. 2) definito dal Tribunale di Matera con la sentenza n. 170/2005 - giudizio che di certo non ha portato al riconoscimento di un indennizzo per equa riparazione - e l'attività compiuta successivamente.

Su tale scorta si reputa quanto segue.

Per un verso, va in toto condiviso il rilievo della Corte di Potenza secondo cui "l'unico tentativo di notifica del pignoramento, infruttuoso, la parte lo compie il 5.10.2005, mentre tutte le ulteriori attività indicate, non tradottesi nell'inizio del processo esecutivo, non possono spostare in avanti il termine di proposizione del ricorso, con riferimento al giudizio in materia di lavoro" (così decreto impugnato, pag. 7).

Per altro verso, a nulla vale che il ricorrente adduca in memoria che "l'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 [C.E.D.U.]" (così memoria, pag. 4).

12. In dipendenza del rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio.

La liquidazione segue come da dispositivo.13.

Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001.

Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. :30.5.2002, n. 115.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022.

Il presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 4909 - 2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] - elettivamente domiciliato, con indicazione dell'indirizzo p.e.c., in [OSCURATO:PERSONA], alla via Roma, n. 33,, (-presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro MINISTERO della GIUSTIZIA - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei 19.11/3.12.2020 della Corte d'Appello di Potenza, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 gennaio 2022 dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 alla Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] si doleva per l'irragionevole durata del giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale di Matera, definito dal medesimo tribunale con sentenza del 19.5.2005, passata in giudicato il 6.10.2005 e sulla cui scorta aveva ottenuto, dal curatore dell'eredità giacente del debitore, [OSCURATO:PERSONA]Alessandro, nell'ambito del giudizio di divisione dei beni dello stesso debitore, a seguito di sentenza del Tribunale di Matera depositata in data 1.12.2017, la somma di euro 2.740,27. Chiedeva ingiungersi al Ministero il pagamento di un equo indennizzo. 2. Con decreto del 14.11.2019 il consigliere designato rigettava il ricorso, siccome proposto decorso il termine di cui all'art. 4 della legge n. 89/2001. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex lege n. 89/2001. Resisteva il Ministero della Giustizia. 4. Con decreto dei 19.11/3.12.2020 la Corte d'Appello di Potenza rigettava l'opposizione. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motivo la cassazione con ogni conseguente provvedimento anche in ordine alle spese. Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l'avverso ricorso con il favore delle spese. 6. Il relatore ha formulato proposta ex art. 375, n. 5), cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del motivo di ricorso; il presidente ai sensi dell'art. 380 bis, 10 co., cod. proc. civ. ha fissato l'adunanza in camera di consiglio. 7. Il ricorrente ha depositato memoria.8. Con l'unico motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4 della legge n. 89/2001 e dell'art. 6, par. 1, C.E.D.U. Deduce che il ricorso ex lege "Pinto" è stato proposto tempestivamente, siccome alla fase di cognizione, definita dal Tribunale di Matera con la sentenza del 19.5.2005, ha fatto seguito entro sei mesi l'inizio del processo di esecuzione con il pignoramento. Deduce che siffatto percorso processuale si è concluso in data 12.4.2019 con il deposito del riparto finale, con cui ha conseguito la somma di euro 2.740,27; che a far data da tale momento il ricorso ex lege "Pinto" è stato proposto entro il termine di decadenza di sei mesi. 9. Si premette che il collegio appieno condivide la proposta del relatore, che ben può essere reiterata in questa sede. D'altronde, le argomentazioni di cui alla memoria che il ricorrente ha provveduto a depositare, non sono - si dirà - da condividere. Il motivo di ricorso è dunque destituito di fondamento e va respinto. 10. Non esplica alcun rilievo nella fattispecie l'insegnamento delle sezioni unite di questa Corte n. 19883 del 23.7.2019, al quale il ricorrente correla la sua pretesa. Con la pronuncia anzidetta le sezioni unite hanno - tra l'altro - puntualizzato che la fase di cognizione del processo che ha accertato il diritto all'indennizzo a carico dello Stato-debitore, va considerata unitariamente rispetto alla fase esecutiva eventualmente intrapresa nei confronti dello Stato, senza la necessità che essa venga iniziata entro sei mesi dalla definitività del giudizio di cognizione. 1 M 3 La pronuncia delle sezioni unite è riferibile quindi alla "fase di cognizione" che abbia accertato il diritto all'equa riparazione ed alla "fase esecutiva" susseguentemente intrapresa nei confronti dello Stato. La pronuncia è riferibile propriamente alle cosiddette ipotesi di "Pinto su Pinto". 11. Ipotesi alle quali il caso de quo non è assolutamente assimilabile, siccome nella specie il ricorrente pretende di considerare unitariamente il giudizio (in materia di lavoro, per spettanze retributive: cfr. decreto impugnato, pag. 2) definito dal Tribunale di Matera con la sentenza n. 170/2005 - giudizio che di certo non ha portato al riconoscimento di un indennizzo per equa riparazione - e l'attività compiuta successivamente. Su tale scorta si reputa quanto segue. Per un verso, va in toto condiviso il rilievo della Corte di Potenza secondo cui "l'unico tentativo di notifica del pignoramento, infruttuoso, la parte lo compie il 5.10.2005, mentre tutte le ulteriori attività indicate, non tradottesi nell'inizio del processo esecutivo, non possono spostare in avanti il termine di proposizione del ricorso, con riferimento al giudizio in materia di lavoro" (così decreto impugnato, pag. 7). Per altro verso, a nulla vale che il ricorrente adduca in memoria che "l'esecuzione di una sentenza, indipendentemente da quale giudice l'abbia pronunciata, deve essere dunque considerata come facente parte integrante del processo ai sensi dell'art. 6 [C.E.D.U.]" (così memoria, pag. 4). 12. In dipendenza del rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] va condannato a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio. La liquidazione segue come da dispositivo.13. Ai sensi dell'art. 10 d.P.R. n. 115/2002 non è soggetto a contributo unificato il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001. Il che rende inapplicabile l'art. 13, 1° co. quater, d.P.R. :30.5.2002, n. 115. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], a rimborsare al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della VI sez. civ. - [OSCURATO:PERSONA] della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]
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