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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32416/2026

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di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lettieri, che ha chiestorigettarsi il ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la decisione del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto responsabile delreato di cui all’art. 385, terzo comma, cod. pen.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesadell’imputato, articolando tre motivi.2.1.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’affermazione di responsabilità per il reato di evasione, con specificoriferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo.

Osserva chel’allontanamento dell’imputato sarebbe stato di brevissima durata, circoscrittoall’area condominiale e privo di intento elusivo, mentre la Corte territorialeavrebbe valorizzato la sola condotta materiale, senza considerare l’elementopsicologico richiesto dalla fattispecie.

Non sarebbero stati, in particolare,adeguatamente apprezzati la giovane età del ricorrente, l’assenza, all’epoca delfatto, di precedenti per evasione e la ragione dell’allontanamento dal luogo direstrizione domiciliare, individuata nell’esigenza di recuperare una bevanda dalgarage: elementi che, secondo la difesa, dimostrerebbero l’assenza del dolo.2.2.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 131-bis cod. pen.

LaCorte di merito avrebbe escluso la causa di non punibilità, già invocata con l’attodi appello, sul presupposto dell’abitualità della condotta, desunta dalla pendenzadi procedimenti penali non ancora definiti e da precedenti per reati di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non riconducibili alla stessa indole dell’evasione.La difesa lamenta, inoltre, l’omessa considerazione della minima offensività delfatto, avuto riguardo all’episodicità della condotta, alle sue concrete modalità, allascarsa offensività dell’azione e alla tenue intensità del dolo.2.3.

Con il terzo motivo si deduce l’assoluta carenza di motivazione in ordinealla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, ritenutacompatibile con la sanzione irrogata, la quale, anche tenendo conto dell’unicoprecedente gravante sul ricorrente, non determinerebbe il superamento dei limitiprevisti dall’art. 163 cod. pen.3.

Il Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore generaleLettieri, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto fondato su censure quantomenoinfondate.2.

Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1.

Il delitto di evasione, sotto il profilo soggettivo, richiede la coscienza evolontà di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare, restando irrilevanti imotivi della condotta.

Nel caso in esame, la consapevolezza dell’allontanamentonon è controversa; i profili indicati dalla difesa — la breve durata, la permanenzanell’area condominiale, la giovane età, l’assenza di precedenti specifici nonché laragione contingente dell’uscita — non incidono, pertanto, sulla configurabilità deldolo richiesto dalla fattispecie.3.

Il secondo motivo è infondato.3.1.

La motivazione della sentenza impugnata, pur caratterizzata dallasovrapposizione di più argomenti impiegati per escludere la causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen., consente di individuare con chiarezza ilfondamento della decisione, non efficacemente contrastato dal ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, rilevato che il ricorrente «è stato arrestato due volteper evasione nel giro di appena un mese».3.2.

A fronte di tale affermazione, la difesa si è limitata a sostenere chel’abitualità ostativa potrebbe essere desunta soltanto da fatti già giudicati.Tale assunto non è condivisibile.Le Sezioni Unite hanno affermato che il presupposto ostativo delcomportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reatoper il quale si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame(Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591).

È sufficiente, a tal fine,che gli illecit, diversi da quello a giudizio, siano sottoposti alla cognizione delgiudice, il quale sia quindi in grado di accertarne l’esistenza, poiché l’accertamentoimplicato dalla declaratoria di non punibilità vale a individuare un reato che,unitamente agli altri della stessa indole richiesti dalla legge, integra l’abitualità delcomportamento (nello stesso senso, Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Rv.286175; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347).Ne consegue che il giudice di merito può prendere in considerazione, ai finidell’art. 131-bis cod. pen., ulteriori episodi analoghi di evasione risultanti dagli attie accertarli incidentalmente, al fine di qualificare come abituale il comportamentodell’imputato.3.3.

Nel caso di specie, la difesa non ha contestato che gli episodi di evasione,compreso quello oggetto del presente giudizio, fossero almeno tre, né haspecificamente censurato il percorso motivazionale seguito per ritenere sussistentigli ulteriori fatti estranei alla regiudicanda.

Deve, pertanto, essere confermata lavalutazione della Corte territoriale in punto di abitualità.3.4.

La conclusione, del resto, non sarebbe stata diversa prescindendo dallaabitualità ostativa, alla luce delle concrete modalità del fatto.

La banalità dellaragione addotta a giustificazione dell’allontanamento rivela infatti un grado diintensità del dolo da ritenersi comunque incompatibile con la particolare tenuitàdell’offesa richiesta per l’applicazione della causa di non punibilità.4.

Il terzo motivo è inammissibile.Il giudizio prognostico negativo, esteso dalla Corte di merito a «qualsivogliabeneficio», ancorché espresso in forma sintetica, risulta fondato sui plurimiprecedenti del ricorrente, dato rimasto estraneo a specifiche censure ( per ilnumero delle condanne richiamate, pari a sette).

Tale elemento sorreggeadeguatamente il diniego della sospensione condizionale della pena e rende alcontempo inconferente il richiamo ai limiti quantitativi stabiliti dall’art. 163 cod.pen.5.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lettieri, che ha chiestorigettarsi il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma haconfermato la decisione del Tribunale di Roma, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è statocondannato alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto responsabile delreato di cui all’art. 385, terzo comma, cod. pen.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesadell’imputato, articolando tre motivi.2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inrelazione all’affermazione di responsabilità per il reato di evasione, con specificoriferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo. Osserva chel’allontanamento dell’imputato sarebbe stato di brevissima durata, circoscrittoall’area condominiale e privo di intento elusivo, mentre la Corte territorialeavrebbe valorizzato la sola condotta materiale, senza considerare l’elementopsicologico richiesto dalla fattispecie. Non sarebbero stati, in particolare,adeguatamente apprezzati la giovane età del ricorrente, l’assenza, all’epoca delfatto, di precedenti per evasione e la ragione dell’allontanamento dal luogo direstrizione domiciliare, individuata nell’esigenza di recuperare una bevanda dalgarage: elementi che, secondo la difesa, dimostrerebbero l’assenza del dolo.2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 131-bis cod. pen. LaCorte di merito avrebbe escluso la causa di non punibilità, già invocata con l’attodi appello, sul presupposto dell’abitualità della condotta, desunta dalla pendenzadi procedimenti penali non ancora definiti e da precedenti per reati di cui all’art.73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non riconducibili alla stessa indole dell’evasione.La difesa lamenta, inoltre, l’omessa considerazione della minima offensività delfatto, avuto riguardo all’episodicità della condotta, alle sue concrete modalità, allascarsa offensività dell’azione e alla tenue intensità del dolo.2.3. Con il terzo motivo si deduce l’assoluta carenza di motivazione in ordinealla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, ritenutacompatibile con la sanzione irrogata, la quale, anche tenendo conto dell’unicoprecedente gravante sul ricorrente, non determinerebbe il superamento dei limitiprevisti dall’art. 163 cod. pen.3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto procuratore generaleLettieri, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto fondato su censure quantomenoinfondate.2. Il primo motivo è manifestamente infondato.2.1. Il delitto di evasione, sotto il profilo soggettivo, richiede la coscienza evolontà di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare, restando irrilevanti imotivi della condotta. Nel caso in esame, la consapevolezza dell’allontanamentonon è controversa; i profili indicati dalla difesa — la breve durata, la permanenzanell’area condominiale, la giovane età, l’assenza di precedenti specifici nonché laragione contingente dell’uscita — non incidono, pertanto, sulla configurabilità deldolo richiesto dalla fattispecie.3. Il secondo motivo è infondato.3.1. La motivazione della sentenza impugnata, pur caratterizzata dallasovrapposizione di più argomenti impiegati per escludere la causa di non punibilitàdi cui all’art. 131-bis cod. pen., consente di individuare con chiarezza ilfondamento della decisione, non efficacemente contrastato dal ricorso. [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, rilevato che il ricorrente «è stato arrestato due volteper evasione nel giro di appena un mese».3.2. A fronte di tale affermazione, la difesa si è limitata a sostenere chel’abitualità ostativa potrebbe essere desunta soltanto da fatti già giudicati.Tale assunto non è condivisibile.Le Sezioni Unite hanno affermato che il presupposto ostativo delcomportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reatoper il quale si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame(Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591). È sufficiente, a tal fine,che gli illecit, diversi da quello a giudizio, siano sottoposti alla cognizione delgiudice, il quale sia quindi in grado di accertarne l’esistenza, poiché l’accertamentoimplicato dalla declaratoria di non punibilità vale a individuare un reato che,unitamente agli altri della stessa indole richiesti dalla legge, integra l’abitualità delcomportamento (nello stesso senso, Sez. 4, n. 14073 del 05/03/2024, Rv.286175; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347).Ne consegue che il giudice di merito può prendere in considerazione, ai finidell’art. 131-bis cod. pen., ulteriori episodi analoghi di evasione risultanti dagli attie accertarli incidentalmente, al fine di qualificare come abituale il comportamentodell’imputato.3.3. Nel caso di specie, la difesa non ha contestato che gli episodi di evasione,compreso quello oggetto del presente giudizio, fossero almeno tre, né haspecificamente censurato il percorso motivazionale seguito per ritenere sussistentigli ulteriori fatti estranei alla regiudicanda. Deve, pertanto, essere confermata lavalutazione della Corte territoriale in punto di abitualità.3.4. La conclusione, del resto, non sarebbe stata diversa prescindendo dallaabitualità ostativa, alla luce delle concrete modalità del fatto. La banalità dellaragione addotta a giustificazione dell’allontanamento rivela infatti un grado diintensità del dolo da ritenersi comunque incompatibile con la particolare tenuitàdell’offesa richiesta per l’applicazione della causa di non punibilità.4. Il terzo motivo è inammissibile.Il giudizio prognostico negativo, esteso dalla Corte di merito a «qualsivogliabeneficio», ancorché espresso in forma sintetica, risulta fondato sui plurimiprecedenti del ricorrente, dato rimasto estraneo a specifiche censure ( per ilnumero delle condanne richiamate, pari a sette). Tale elemento sorreggeadeguatamente il diniego della sospensione condizionale della pena e rende alcontempo inconferente il richiamo ai limiti quantitativi stabiliti dall’art. 163 cod.pen.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteBENEDETTO PATERNO' [OSCURATO:PERSONA]