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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21772/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];93/RG. 39591 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per evasione e resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove alle pagg. 5-6, ai fini del trattamento sanzionatorio, dà specifica menzione degli elementi utilizzati per l'esercizio della valutazione discrezionale quali: a) l'accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità dell'imputato, con un serio percorso delinquenziale e gravato da precedenti, comprovato dalla violazione dell'ordinanza cautelare in relazione a delitti in materia di stupefacenti, tali da consentire il riconoscimento della recidiva contestata; b) l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza in regione delle condizioni personali e sociali dell'imputato, non essendo consentito riconoscerle in forma prevalente proprio per la condotta tenuta; c) gli aumenti per il concorso formale interno per il delitto di resistenza e la continuazione con il reato satellite fondati su un giudizio di congruità; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];93/RG. 39591 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per evasione e resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti corretti e privi di manifeste illogicità lì dove alle pagg. 5-6, ai fini del trattamento sanzionatorio, dà specifica menzione degli elementi utilizzati per l'esercizio della valutazione discrezionale quali: a) l'accentuata colpevolezza e la maggiore pericolosità dell'imputato, con un serio percorso delinquenziale e gravato da precedenti, comprovato dalla violazione dell'ordinanza cautelare in relazione a delitti in materia di stupefacenti, tali da consentire il riconoscimento della recidiva contestata; b) l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza in regione delle condizioni personali e sociali dell'imputato, non essendo consentito riconoscerle in forma prevalente proprio per la condotta tenuta; c) gli aumenti per il concorso formale interno per il delitto di resistenza e la continuazione con il reato satellite fondati su un giudizio di congruità; ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q P.Q.M