CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 06861/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di Salvatore e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -il primo motivo è meramente ripetitivo in relazione alla affermazione di responsabilità, evocando circostanze puntualmente smentite da quanto accertato dalla Corte d'appello, con la cui motivazione il ricorso, sul punto, non si confronta, risultando pertanto generico; - puramente attinente al merito, senza la formulazione di una vera critica di legittimità, è anche il secondo motivo, che propone una tesi alternativa, pretendendo, in sostanza un terzo giudizio sul fatto, non consentito nel nostro sistema processuale; - il terzo motivo viene formulato in questa sede per la prima volta e non è pertanto consentito (art. 606, comma 3, in relazione all'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.) in quanto formulato in violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 14 gennaio 2025 [OSCURATO:PERSONA] igliere stensore [OSCURATO:PERSONA] n