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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 settembre 2022

Cassazione n. 44724/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 marzo 2022 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma, in data 5 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di rapina e porto ingiustificato di un coltello riducendo le pene secondo l'accordo raggiunto dalle parti; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; -19 ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 24 marzo 2022 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma, in data 5 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione ai reati di rapina e porto ingiustificato di un coltello riducendo le pene secondo l'accordo raggiunto dalle parti; rilevato che il ricorso, che deduce vizio di motivazione, risulta presentato personalmente dall'imputato; considerato, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso deve essere trattato con procedura «de plano», trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; -19 ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44724/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris