CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15225/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 27/11/2020 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 11/01/2019, il Tribunale di Patti aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di getto pericoloso di cose e li aveva condannati alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorsi) per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato, per ciascuno dei propri assistiti, due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione (li=thrzeztnr per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità. In particolare, deduce che la Corte territoriale avrebbe fondato la conferma dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati su un impianto motivazionale scarno e del tutto privo di logicità, attribuendo a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di autore materiale dei fatti alla stregua di filmati che riprendevano, invero, la sagoma di un individuo non identificabile e inferendo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], in veste di concorrenti morali, in difetto di comportamenti esteriori qualificabili come contributi alla commissione del reato. Aggiunge, inoltre, che i giudici di merito avrebbero negato l'applicabilità dell'esimente della particolare tenuità del fatto mediante l'utilizzo di una mera formula di stile in cui si faceva menzione della reiterazione della condotta, della protervia degli agenti e dell'assenza di ogni forma di resipiscenza, senza considerare che l'operatività di tale causa di non punibilità risulta normativamente collegata ai diversi presupposti dell'inoffensività dei fatto, desumibile dalle modalità della condotta e dall'esiguità del danno o del pericolo e della non abitualità del comportamento. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 674 cod. pen. Assume nello specifico che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto configurabile la contravvenzione in contestazione, essendo richiesta per la sussistenza del reato una potenzialità nociva della condotta nei confronti delle persone di cui la stessa era concretamente sfornita. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] sono fondati e meritano, quindi, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Motivi di ordine sistematico inducono a esaminare l'azionata impugnativa principiando dal vaglio del secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione alla previsione dell'art. 674 cod. pen., sostenendo che sarebbe stata erroneamente ritenuta configurabile la contravvenzione di getto pericoloso di cose, in quanto la condotta dell'agente era sprovvista di potenzialità nociva nei confronti delle persone. Ritiene al riguardo il Collegio che la doglianza risulta destituita di fondamento, ove si consideri che la questione non fu prospettata alla Corte territoriale con l'atto di appello, essendosi la difesa degli imputati limitata ad avanzare genericamente richiesta di assoluzione. Tale circostanza esclude che possa farsi valere, in questa sede, la dedotta lamentazione, non essendo consentito al giudice di legittimità annullare il provvedimento impugnato con riferimento a un punto della decisione rispetto al quale si configuri a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato lo stesso intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice a quo. 3. Risulta, per converso, fondato il primo motivo di ricorso, con cui ci si duole di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità, assumendo che la Corte di appello di Messina avrebbe fondato la propria decisione su un argomentato motivazionale lacunoso e illogico, posto che aveva riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di autore materiale dell'illecito, a dispetto di filmati che riprendevano la sagoma di un individuo non identificabile e ai suoi genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quello di concorrenti morali, in assenza di elementi che comprovassero una loro effettiva adesione all'azione criminosa. Osserva, infatti, il Collegio che la sentenza gravata, così come quella di prime cure alla quale si salda per averne confermato la decisione di condanna, non indica le ragioni in forza delle quali si è ritenuta corretta l'identificazione in [OSCURATO:PERSONA] del soggetto resosi autore materiale del lancio delle secchiate d'acqua sporca e dei vasi nella proprietà della persona offesa, tanto più ove si consideri che - come posto in rilievo nell'atto di gravame - quest'ultima, in sede di escussione, si limitò a riferire che le riprese effettuate dall'impianto di videosorveglianza esistente in loco avevano disvelato la sola presenza, in orari notturni, della sagoma di un individuo che si aggirava negli spazi antistanti l'abitazione e registrato il fragore derivante dal getto dell'acqua o dal rompersi di oggetti di coccio, aggiungendo che era sua convinzione che il responsabile di tali azioni fosse uno degli imputati. E analogamente è a dirsi con riguardo a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], dei quali si è affermato il coinvolgimento nei fatti in veste di concorrenti morali omettendo l'indicazione degli elementi in tesi giustificativi di detta conclusione, la qual cosa rende la decisione assunta nei loro confronti assertiva e del tutto priva di motivazione. Alla stregua di quanto evidenziato, deve ritenersi assorbita l'ulteriore doglianza agitata con il motivo di ricorso in disamina, con cui s'è lamentato che la denegata applicazione dell'esimente della particolare tenuità del fatto sarebbe stata motivata con l'utilizzo di mere formula di stile. 4. Il rimarcato difetto argomentativo su un tenia all'evidenza non irrilevante si traduce in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, spettando al giudice di rinvio la rivalutazione, senza vincoli predeterminati, della questione in oggetto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Messi