CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 02573/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TIVOLInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 del TRIBUNALE di TIVOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8DL n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli avverso la sentenza del Tribunale che il 22.3.2021 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per tentata rapina e violazione dell'art. 337 c.p., con la concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla contestata recidiva. Deduce il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione con riguardo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche perché riconosciute sulla scorta di valutazioni (ammissione dei fatti, risarcimento del danno e svolgimento di attività lavorativa) prive di fondamento e comunque contraddittoriamente motivate. Lamenta anche omessa motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza. Il ricorso è inammissibile perché le doglianze sono diverse da quelle consentite nella parte in cui non sono volte ad evidenziare violazioni di legge o mancanze argomentative e illogicità percepibili ictu oculi della sentenza impugnata, bensì mirano a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative del Tribunale in punto concessione delle circostanze attenuanti generiche considerato che la concessione, seppure in termini di mera equivalenza, è stata ancorata al comportamento sostanzialmente ammissivo tenuto dall'imputato in sede di interrogatorio di garanzia e all'intervenuto ristoro del danno subito dalla persona offesa. Circostanze non smentite dalla parte pubblica ricorrente che si è limitata solo a diversamente valutarle. Il ricorso mira a sollecitare un non consentito riesame del merito e come tale deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Sentenza a motivazione semplificata Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] VERGA Matild