CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 2022
Cassazione n. 18091/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 01/04/2022, ha confermato la sentenza resa del Tribunale di Napoli in data 06/02/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 707 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del prevenuto in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'articolo 648 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché reitera doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta alle pagg. 2 - 3 dell'impugnata sentenza. Infatti, il ricorrente non si confronta con gli argomenti esposti dalla Corte territoriale, la quale ha fatto specifico riferimento alla circostanza per cui l'odierno ricorrente, nell'immediatezza dei fatti, non solo non abbia saputo (o voluto) indicare il presunto venditore delle res di provenienza illecita (o abbia riferito successivamente informazioni poco credibili e/o contraddittorie) ma che abbia anche tentato di dileguarsi alla vista delle forze dell'ordine per cercare di eludere i controlli sulla provenienza delle stesse, senza fornire dimostrazione alcuna sul lecito possesso (di cui peraltro, le condizioni in cui versavano le cose prive di scatola e con i fili in bella vista palesavano già ictu ocu/i la provenienza delittuosa). I giudici del merito si sono pertanto conformati al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). In tal modo, d'altro canto, non si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire un'attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i