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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 13765/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26816/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, poi SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata – nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di NOLA n. 552/2019 depositata il25.

3. 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Nola, in contraddittorio col Ministero della Giustizia e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, avverso il decreto emesso il 16.11.2018 dal Gip presso il medesimo ufficio giudiziario nel procedimento penale n. 3511/2013 RG Gip a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], col quale il medesimo aveva liquidato in favore della società suddetta la somma di € 6.667,00 a titolo di compenso per la custodia giudiziaria dal 19.2.2007 al 20.4.2018 di 78 bombole di gas e di un'elettropompa. 2) Il Tribunale di Nola, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con ordinanza del 25.3/6.4.2021, rideterminava il compenso spettante alla custode opponente in € 12.967,00 oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla richiesta di liquidazione e dichiarava compensate le spese processuali. 3) Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario alla Suprema Corte con cinque motivi la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ministero della Giustizia, che ha resistito senza notificare controricorso, e nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola.

Con ordinanza interlocutoria del 18.11.2023, in esito alla camera di consiglio in pari data, veniva concesso termine di sessanta giorni alla parte ricorrente per integrare il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, in quanto la notifica alla stessa era erroneamente avvenuta all'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura Generale dello Stato, e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

Mutato il nominativo della ricorrente a seguito di cessione della quota del socio accomandatario in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e conferita dalla stessa procura aggiuntiva all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], veniva integrato il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, che restava intimata, e la causa veniva quindi trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 7.5.2024 senza che fossero depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. 4) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. (rectius n. 4), la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., ossia il difetto d'integrità del contraddittorio del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, in quanto il Tribunale di Nola avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'imputato (rectius indagato) del procedimento penale in cui era stata disposta la custodia dei beni, D'[OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo emergeva dal decreto di liquidazione e da quello di archiviazione, atteso che il compenso è liquidato solo in via anticipata a carico dello Stato, ma grava effettivamente sull'imputato verso il quale l'Amministrazione ha regresso in caso di condanna, così come in caso di assoluzione, o di pronuncia di non doversi procedere (artt. 691 c.p.c. e seguenti, 181, 199 e 200 disp. att. c.p.p., 340 e 542 c.p.p.).

Da tale violazione del principio del contraddittorio deriva, secondo la prospettazione della ricorrente, la nullità dell'ordinanza impugnata e la necessità della rimessione al Tribunale di Nola ex art. 383 comma 3° c.p.c. 5) Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, non solo in relazione alla mancata partecipazione al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del Tribunale di Nola del soggetto a carico del quale il sequestro dei beni custoditi era stato disposto, D'[OSCURATO:PERSONA], potenziale destinatario dell'azione di regresso dell'Amministrazione nonostante l'intervenuta archiviazione del procedimento penale ai sensi degli articoli 699 c.p.p. e 199 e 200 disp. att. c.p.p., ma anche in relazione al mancato coinvolgimento nello stesso giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua volta parte del procedimento penale nell'ambito del quale il sequestro dei beni custoditi era stato disposto.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale ex art. 170 del D.P.R. n.115/2002, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il Pubblico Ministero e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. 31.1.2023 n. 2789; Cass.2.5.2022 n. 13784; Cass. 18.6.2020 n. 11795; Cass.n.28711/2013; Cass. n. 24786/2010; Cass. n. 4697/1999).

Il primo motivo va quindi accolto e l'ordinanza impugnata, viziata da nullità, va cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Nola, che provvederà previa rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti (custode, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e D'[OSCURATO:PERSONA]) anche per le spese del giudizio di legittimità, restando assorbiti i restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia ad altro giudice del Tribunale di N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26816/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in NAPOLI, [OSCURATO:PERSONA] N. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso, poi SOCIETA’ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del socio accomandatario [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] N. 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], -intimata – nonché contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, -resistente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di NOLA n. 552/2019 depositata il25. 3. 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7.5.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 ed ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Nola, in contraddittorio col Ministero della Giustizia e con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, avverso il decreto emesso il 16.11.2018 dal Gip presso il medesimo ufficio giudiziario nel procedimento penale n. 3511/2013 RG Gip a carico di D'[OSCURATO:PERSONA], col quale il medesimo aveva liquidato in favore della società suddetta la somma di € 6.667,00 a titolo di compenso per la custodia giudiziaria dal 19.2.2007 al 20.4.2018 di 78 bombole di gas e di un'elettropompa. 2) Il Tribunale di Nola, nella resistenza del Ministero della Giustizia, con ordinanza del 25.3/6.4.2021, rideterminava il compenso spettante alla custode opponente in € 12.967,00 oltre IVA, rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla richiesta di liquidazione e dichiarava compensate le spese processuali. 3) Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso straordinario alla Suprema Corte con cinque motivi la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti del Ministero della Giustizia, che ha resistito senza notificare controricorso, e nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola. Con ordinanza interlocutoria del 18.11.2023, in esito alla camera di consiglio in pari data, veniva concesso termine di sessanta giorni alla parte ricorrente per integrare il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, in quanto la notifica alla stessa era erroneamente avvenuta all'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocatura Generale dello Stato, e la causa veniva rinviata a nuovo ruolo. Mutato il nominativo della ricorrente a seguito di cessione della quota del socio accomandatario in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e conferita dalla stessa procura aggiuntiva all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], veniva integrato il contraddittorio nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, che restava intimata, e la causa veniva quindi trattenuta in decisione nell'adunanza camerale del 7.5.2024 senza che fossero depositate memorie ex art. 380 bis.1 c.p.c.. 4) Col primo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all'art. 360 comma primo n. 3) c.p.c. (rectius n. 4), la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., ossia il difetto d'integrità del contraddittorio del giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso, in quanto il Tribunale di Nola avrebbe dovuto chiamare in giudizio l'imputato (rectius indagato) del procedimento penale in cui era stata disposta la custodia dei beni, D'[OSCURATO:PERSONA], il cui nominativo emergeva dal decreto di liquidazione e da quello di archiviazione, atteso che il compenso è liquidato solo in via anticipata a carico dello Stato, ma grava effettivamente sull'imputato verso il quale l'Amministrazione ha regresso in caso di condanna, così come in caso di assoluzione, o di pronuncia di non doversi procedere (artt. 691 c.p.c. e seguenti, 181, 199 e 200 disp. att. c.p.p., 340 e 542 c.p.p.). Da tale violazione del principio del contraddittorio deriva, secondo la prospettazione della ricorrente, la nullità dell'ordinanza impugnata e la necessità della rimessione al Tribunale di Nola ex art. 383 comma 3° c.p.c. 5) Il primo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento, non solo in relazione alla mancata partecipazione al giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del Tribunale di Nola del soggetto a carico del quale il sequestro dei beni custoditi era stato disposto, D'[OSCURATO:PERSONA], potenziale destinatario dell'azione di regresso dell'Amministrazione nonostante l'intervenuta archiviazione del procedimento penale ai sensi degli articoli 699 c.p.p. e 199 e 200 disp. att. c.p.p., ma anche in relazione al mancato coinvolgimento nello stesso giudizio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, a sua volta parte del procedimento penale nell'ambito del quale il sequestro dei beni custoditi era stato disposto. Per costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale ex art. 170 del D.P.R. n.115/2002, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali, compreso il Pubblico Ministero e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso (Cass. 31.1.2023 n. 2789; Cass.2.5.2022 n. 13784; Cass. 18.6.2020 n. 11795; Cass.n.28711/2013; Cass. n. 24786/2010; Cass. n. 4697/1999). Il primo motivo va quindi accolto e l'ordinanza impugnata, viziata da nullità, va cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Nola, che provvederà previa rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti (custode, Ministero della Giustizia, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola e D'[OSCURATO:PERSONA]) anche per le spese del giudizio di legittimità, restando assorbiti i restanti motivi di ricorso. P.Q.M. La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti, cassa l'impugnata ordinanza e rinvia ad altro giudice del Tribunale di N
Decreto Cassazione n. 13765/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris