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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2023

Cassazione n. 42696/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha revocato - su richiesta della locale Procura della Repubblica - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale in sede del 9/5/2008, irrevocabile il 24/6/2008, per avere commesso nel quinquennio rilevante un ulteriore reato (furto aggravato, commesso il 20/8/2012, accertato con sentenza del Tribunale dell'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 12/2/2015), ai sensi dell'art. 168 n. :l cod. pen. 2.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando erronea applicazione della legge penale con riferi- mento all'art. 168 n. 1 cod. pen. ed apparenza della relativa motivazione.

Si duole il ricorrente che sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena (peraltro, trascurando le deduzioni contenute nella memoria depositata dalla difesa in data 4/1/2023), sebbene nel caso di specie il nuovo reato non sia della stessa indole di quello per il quale era stato concesso il beneficio.

Inoltre, il ricorrente rivendica che - essendo stai:a sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria - essa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena.

Con memoria del 12/5/2023, il ricorrente ha focalizzato le doglianze sul secondo motivo di impugnazione, prendendo atto della erronea impostazione perorata sul punto dell'identità di indole del reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati contrastanti con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

1.1. Il punto, per quanto implicitamente rinunciato dal ricorrente, merita di essere precisato.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conse- guenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura.

In tali termini, ex multis, Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta e altri, Rv. 273453; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679.1.2.

A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell'enunciato normativo, si è osservato: «Nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168, primo comma, cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615).

2. Il secondo punto è invece fondato.

Invero, il risalente orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente - secondo cui «La condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa» - è stato affermato in termini costanti da plurime pronunce di questa Corte di cassazione, alle quali si deve dare continuità, attesa la correttezza della soluzione giuridica ivi accolta: infatti, l'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena "detentiva".

È stato poi aggiunto che «in considerazione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 57 il quale, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che "per ogni effetto giuridico la semi- detenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita" stabilisce, all'opposto, che "la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"» (Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, Pm in proc.

Muzzolan, Rv. 239993; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Dranne, Rv. 242249; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162).

Ne consegue che la revoca non risulta legittimamente adottata.

3. È pertanto necessario annullare l'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, che si atterrà al principio di diritto che si è richiamato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma.

Così deciso il giorno 5 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROMAudita la relazione svolta dalla Consigliera [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma ha revocato - su richiesta della locale Procura della Repubblica - la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale in sede del 9/5/2008, irrevocabile il 24/6/2008, per avere commesso nel quinquennio rilevante un ulteriore reato (furto aggravato, commesso il 20/8/2012, accertato con sentenza del Tribunale dell'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA], definitiva il 12/2/2015), ai sensi dell'art. 168 n. :l cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando erronea applicazione della legge penale con riferi- mento all'art. 168 n. 1 cod. pen. ed apparenza della relativa motivazione. Si duole il ricorrente che sia stata disposta la revoca della sospensione condizionale della pena (peraltro, trascurando le deduzioni contenute nella memoria depositata dalla difesa in data 4/1/2023), sebbene nel caso di specie il nuovo reato non sia della stessa indole di quello per il quale era stato concesso il beneficio. Inoltre, il ricorrente rivendica che - essendo stai:a sostituita la pena detentiva con la pena pecuniaria - essa non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena. Con memoria del 12/5/2023, il ricorrente ha focalizzato le doglianze sul secondo motivo di impugnazione, prendendo atto della erronea impostazione perorata sul punto dell'identità di indole del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato, in quanto prospetta enunciati contrastanti con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. 1.1. Il punto, per quanto implicitamente rinunciato dal ricorrente, merita di essere precisato. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168 n. 1 cod. pen., l'identità dell'indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conse- guenza che l'ulteriore delitto è sempre causa di revoca, quale che sia la sua natura. In tali termini, ex multis, Sez. 2, n. 35191 del 22/05/2018, Bartolotta e altri, Rv. 273453; Sez. 6, n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679.1.2. A fondamento di tale conclusione, valorizzando il dato letterale dell'enunciato normativo, si è osservato: «Nell'espressione "delitto ovvero contravvenzione della stessa indole", contenuta nell'art. 168, primo comma, cod. pen., la cui commissione da parte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revoca del beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel senso che la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia "della stessa indole" di quella in relazione alla quale era stato applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce causa di revoca sempre, quale che ne sia la natura» (così, in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615). 2. Il secondo punto è invece fondato. Invero, il risalente orientamento giurisprudenziale citato dal ricorrente - secondo cui «La condanna a pena detentiva sostituita con pena pecuniaria non può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena in precedenza concessa» - è stato affermato in termini costanti da plurime pronunce di questa Corte di cassazione, alle quali si deve dare continuità, attesa la correttezza della soluzione giuridica ivi accolta: infatti, l'art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen., prevede che la sospensione condizionale della pena sia revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato commetta un delitto per cui venga inflitta una pena "detentiva". È stato poi aggiunto che «in considerazione del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 57 il quale, nel disciplinare gli effetti delle pene sostitutive, mentre prevede che "per ogni effetto giuridico la semi- detenzione e la libertà controllata si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita" stabilisce, all'opposto, che "la pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva"» (Sez. 1, n. 20289 del 06/05/2008, Pm in proc. Muzzolan, Rv. 239993; Sez. 1, n. 41216 del 02/10/2008, Dranne, Rv. 242249; Sez. 1, n. 5638 del 20/01/2009, Poli, Rv. 242451; Sez. 5, n. 15785 del 17/01/2011, Scacco, Rv. 250162). Ne consegue che la revoca non risulta legittimamente adottata. 3. È pertanto necessario annullare l'impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio al giudice dell'esecuzione del Tribunale di Roma, che si atterrà al principio di diritto che si è richiamato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma. Così deciso il giorno 5 ottobre 2
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