CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 novembre 2021
Cassazione n. 43703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 30/11/2021, ha confermato la sentenza resa dal G.I.P. presso il Tribunale di Roma in data 07/01/2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] SIMONAinrelazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen. 2. Il difensore dell'imputata ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell'art. 606, lett. B) ed E) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 56 e 629 cod. pen., per motivazione generica ed illogica, nonché per contraddittorietà rispetto ad atti del procedimento indicati nei motivi d'appello e per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. 3. Nelle more della trattazione è sopravvenuta la rinuncia al ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile per la sopravvenuta rinuncia all'impugnazione. La rinuncia all'impugnazione, infatti, è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Sunii, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 in. 186), al versamento 4. della somma, che ritiene equa, di euro5% ! in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro in favore della Cassa