CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29259/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
QXR) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 050HZIY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha emesso sentenza ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. e lo ha condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 18.000 di multa, per l'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la sentenza di primo grado e lo ha condannato alla pena di anni 4, mesi 6 e giorni 20 di reclusione ed euro 13.400,00 di multa, entrambi per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990, per molteplici condotte di detenzione e vendita di sostanza stupefacente di tipo cocaina. I ricorrenti, con un unico atto di ricorso, formulano due motivi di ricorso. Con il primo motivo, dedotto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990. Con il secondo motivo, formulato nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte d'appello ha, infatti, evidenziato una molteplicità di elementi che escludono la lieve entità, quali la pluralità di detenzioni e cessioni, per un arco temporale di oltre cinque mesi, di sostanze stupefacenti; il quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina (grammi 100) nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA]; il numero e la diversità degli acquirenti nonché i mezzi utilizzati ed i guadagni incamerati. Inoltre, la Corte territoriale (pag. 8) ha evidenziato l'assenza di riscontri processuali circa il ruolo meramente secondario ed esecutivo del [OSCURATO:PERSONA], assunto, peraltro, contraddetto dalle conversazioni captate e dalle dichiarazioni dei correi. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Quanto al secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello, per motivi non consentiti. A seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589 cod. proc. pen., ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali vienechiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Quanto ai vizi denunciabili è stato affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Deve pertanto ritenersi che le uniche doglianze proponibili siano quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla formazione della volontà delle parti di accedere al concordato in appello, ed all'eventuale contenuto difforme della pronuncia del giudice di appello, mentre alcuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 2 n. 22002 del 10/04/2019, Marinello, Rv. 276102 - 01). Il motivo di ricorso proposto sulla pena concordata dall'imputato non ponendo profili di illegalità, nemmeno denunciata dal ricorrente che lamenta in via del tutto generica un vizio di motivazione rispetto ad una pena concordata, è inammissibile, essendo inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01). Stante l'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichi P.Q.M, [OSCURATO:PERSONA] \ ' ' l'i . ¦ (9 '.t, - 3