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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 14756/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) della rubrica e il rigetto del ricorso nel resto, con rideterminazione della pena finale in mesi due di arresto ed 250,00 di ammenda; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputata ha concluso, per iscritto, insistendo nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 13 giugno 2019, il Tribunale di Messina riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 681 cod. pen. (capo A della rubrica: per avere, in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tenuto aperto un locale di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, segnatamente adibito a trattenimento musicale e danzante, sito presso il locale "Capo dei Greci", senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica impostele con provvedimento del 25.6.2016, permettendo o, comunque, non impedendo che venisse consentita un'affluenza di circa 1,900 persone, in una circostanza, e di 2.280, in altra, superiore alla capacità recettiva del locale medesimo, stabilita in 750 persone), nonché di quello di cui agli artt. 81, comma 2, 659, comma 1, cod. pen. (capo B della rubrica: perché, nella già indicata qualità, abusando di strumenti sonori o, comunque, consentendone o non impedendone l'abuso e, segnatamente, dell'impianto di amplificazione collocato presso il locale adibito al trattenimento musicale e danzante, mantenuto in funzione oltre l'orario di cessazione delle diffusioni musicali (ore 3,00), previsto dall'ordinanza sindacale vigente, disturbava le occupazioni o il riposo delle persone); conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi tre di arresto ed C. 300,00 di ammenda, la cui esecuzione veniva sospesa a' termini e condizioni di legge.

2. La Corte di appello di Messina, con pronuncia resa in data 15 marzo 2021, riqualificava il fatto contestato all'imputata al capo B) della rubrica ai sensi dell'art. 659, comma 2, cod. pen. e rideterminava la pena alla predetta inflitta nella misura di mesi due, giorni quindici di arresto ed C. 300,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione appellata.

3. Avverso quest'ultima sentenza, il difensore di fiducia dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 681 cod. pen.; violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione".

Secondo la difesa, la Corte territoriale, pur riconoscendo la fallacità delle modalità di conteggio delle persone presenti presso la struttura al momento del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, avrebbe dato "per scontata la buona fede dei verbalizzanti", ma soprattutto avrebbe contraddetto la precedente affermazione sull'approssimazione del conteggio e sulla plausibilità che si fosse verificato un errore.

3.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 659 cod. pen.; violazione di legge ex art. 606 lett. b) e d) cod. proc. pen. in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.; violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione".

La sentenza impugnata - sempre secondo l'atto di ricorso - avrebbe violato il disposto dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la contestazione ascritta all'imputata riguardava espressamente l'ipotesi contemplata nel primo comma dell'art. 659 cod. pen., mentre la Corte di appello di Messina avrebbe ritenuto che la condotta ascrivibile alla Chiavaro, consistente nell'avere esercitato un'attività rumorosa contro le prescrizioni orarie dell'Autorità, integrasse il reato di cui al secondo comma della citata norma; epperò, il superamento dei limiti orari imposti con apposita ordinanza sindacale per lo svolgimento dello spettacolo di intrattenimento musicale rappresenterebbe fatto diverso da quello contestato nel capo di imputazione, nel quale si faceva riferimento al disturbo delle persone; in ogni caso, l'affermazione di responsabilità per la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., così come riqualificata, sarebbe frutto di erronea applicazione della legge penale, in quanto il bene della pubblica tranquillità sarebbe tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen., distinguendosi le due fattispecie, unicamente, per la fonte del rumore, di talché la Corte territoriale non avrebbe potuto addivenire a una conferma della condanna in assenza dell'accertamento sulla concreta idoneità della condotta rumorosa a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma medesima; infine, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio d travisamento della prova laddove avrebbe affermato che i testi avevano dichiarato di essere intervenuti perché l'intrattenimento musicale era ancora in corso dopo l'orario consentito, mentre tale circostanza non sarebbe stata mai riferita dai citati testi i quali avevano semplicemente riferito di avere effettuato il controllo nel corso del loro servizio notturno.

4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo b) di rubrica e il rigetto del ricorso nel resto, con rideterminazione della pena inflitta all'imputata nella misura di mesi due di arresto ed C. 250.00 di ammenda; il difensore dell'imputata ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate.

Il primo motivo di impugnazione riproduce profili di censura già vagliati e rigettati dai giudici di merito con corretta argomentazione.

La Corte di appello di Messina - dopo avere rilevato che dall'accertamento compiuto dai Carabinieri fosse emerso che presso il locale "Capo dei Greci", annesso all'albergo gestito dalla società di cui l'imputata era amministratore unico, in due distinte occasioni, si stessero svolgendo delle serate danzanti con intrattenimento musicale ad alto volume, ancora in corso oltre le ore 3,00 della mattina e con la presenza di più di 750 persone, che rappresentava il limite della capacità recettiva del locale come stabilito dal provvedimento del 25.6.2016, concernente l'autorizzazione di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. - ha precisato che i militari avevano proceduto al conteggio delle persone presenti allorché le stesse defluivano all'uscita e ha osservato che i suddetti militari avevano riscontrato, nella prima serata, la presenza di persone in misura superiore al doppio rispetto alle 750 consentite e, nella seconda, in misura pari al triplo.

Conseguentemente, ha affermato che "anche ad ammettere che, in un conteggio sommario, gli operanti siano potuti incorrere in un errore nell'ordine del 10 - 15%, è oggettivamente impossibile che abbiano potuto fornire in buona fede un'indicazione così macroscopicamente errata come quella che ipotizza l'atto di appello".

Ebbene, dette argomentazioni non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Messina, nella su riferita motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui la ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione.

2. Manifestamente infondata è la censura difensiva, contenuta nel secondo motivo di impugnazione, relativa alla dedotta violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale condannato l'imputata per l'ipotesi di cui all'art. 659, comma 2, cod. pen. a fronte di una contestazione nella quale si faceva riferimento al primo comma della citata norma.

E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa" (Cass. Sez. 4 n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265946 - 01; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1 n. 28877 del 04/06/2013, Rv. 256785 - 01, che ha affermato che "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi").

Il fatto per il quale la Chiavaro è stata condannata è quello alla medesima addebitato nel capo B) di imputazione, perché, nella già indicata qualità, "abusando di strumenti sonori o, comunque, consentendone o non impedendone l'abuso e, segnatamente, dell'impianto di amplificazione collocato presso il locale adibito al trattenimento musicale e danzante, mantenuto in funzione oltre l'orario di cessazione delle diffusioni musicali (ore 3,00), previsto dall'ordinanza sindacale vigente, disturbava le occupazioni o il riposo delle persone".

3. Manifestamente infondata è, altresì, l'altra censura contenuta sempre nel secondo motivo di impugnazione relativa alla dedotta violazione della norma di cui all'art. 659, comma 2, cod. pen..

Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995" (Cass. Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Rv. 261885 - 01).

Nella fattispecie in esame, emergono dalla sentenza alcuni dati fattuali significativi: il fenomeno disturbante era stato cagionato dall'utilizzazione specifica di apparecchiature e strumenti tipici di una professione o un mestiere rumoroso, quella cioè di cui si occupava la società di cui l'imputata era amministratore unico, sebbene risultassero violate le prescrizioni relative all'orario fissato dall'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività medesima.

Cosicché corretta è la qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte territoriale.

4. Infine, il denunciato vizio di "travisamento della prova" in relazione alle dichiarazioni dei Carabinieri che avevano proceduto a effettuare i controlli, da intendere più propriamente come censura di tipo logico al ragionamento giustificativo del giudice, finisce con il prospettare una diversa valutazione degli elementi fattuali non consentita nel presente scrutinio di legittimità.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo B) della rubrica e il rigetto del ricorso nel resto, con rideterminazione della pena finale in mesi due di arresto ed 250,00 di ammenda; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell'imputata ha concluso, per iscritto, insistendo nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 giugno 2019, il Tribunale di Messina riteneva [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt. 81, comma 2, e 681 cod. pen. (capo A della rubrica: per avere, in qualità di amministratore unico della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., tenuto aperto un locale di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, segnatamente adibito a trattenimento musicale e danzante, sito presso il locale "Capo dei Greci", senza osservare le prescrizioni a tutela dell'incolumità pubblica impostele con provvedimento del 25.6.2016, permettendo o, comunque, non impedendo che venisse consentita un'affluenza di circa 1,900 persone, in una circostanza, e di 2.280, in altra, superiore alla capacità recettiva del locale medesimo, stabilita in 750 persone), nonché di quello di cui agli artt. 81, comma 2, 659, comma 1, cod. pen. (capo B della rubrica: perché, nella già indicata qualità, abusando di strumenti sonori o, comunque, consentendone o non impedendone l'abuso e, segnatamente, dell'impianto di amplificazione collocato presso il locale adibito al trattenimento musicale e danzante, mantenuto in funzione oltre l'orario di cessazione delle diffusioni musicali (ore 3,00), previsto dall'ordinanza sindacale vigente, disturbava le occupazioni o il riposo delle persone); conseguentemente, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione, concesse circostanze attenuanti generiche, la condannava alla pena di mesi tre di arresto ed C. 300,00 di ammenda, la cui esecuzione veniva sospesa a' termini e condizioni di legge. 2. La Corte di appello di Messina, con pronuncia resa in data 15 marzo 2021, riqualificava il fatto contestato all'imputata al capo B) della rubrica ai sensi dell'art. 659, comma 2, cod. pen. e rideterminava la pena alla predetta inflitta nella misura di mesi due, giorni quindici di arresto ed C. 300,00 di ammenda, confermando nel resto la decisione appellata. 3. Avverso quest'ultima sentenza, il difensore di fiducia dell'imputata, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando due distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 681 cod. pen.; violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". Secondo la difesa, la Corte territoriale, pur riconoscendo la fallacità delle modalità di conteggio delle persone presenti presso la struttura al momento del controllo effettuato dalla polizia giudiziaria, avrebbe dato "per scontata la buona fede dei verbalizzanti", ma soprattutto avrebbe contraddetto la precedente affermazione sull'approssimazione del conteggio e sulla plausibilità che si fosse verificato un errore. 3.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen.; erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 659 cod. pen.; violazione di legge ex art. 606 lett. b) e d) cod. proc. pen. in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.; violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". La sentenza impugnata - sempre secondo l'atto di ricorso - avrebbe violato il disposto dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto la contestazione ascritta all'imputata riguardava espressamente l'ipotesi contemplata nel primo comma dell'art. 659 cod. pen., mentre la Corte di appello di Messina avrebbe ritenuto che la condotta ascrivibile alla Chiavaro, consistente nell'avere esercitato un'attività rumorosa contro le prescrizioni orarie dell'Autorità, integrasse il reato di cui al secondo comma della citata norma; epperò, il superamento dei limiti orari imposti con apposita ordinanza sindacale per lo svolgimento dello spettacolo di intrattenimento musicale rappresenterebbe fatto diverso da quello contestato nel capo di imputazione, nel quale si faceva riferimento al disturbo delle persone; in ogni caso, l'affermazione di responsabilità per la fattispecie di cui al secondo comma dell'art. 659 cod. pen., così come riqualificata, sarebbe frutto di erronea applicazione della legge penale, in quanto il bene della pubblica tranquillità sarebbe tutelato da entrambi i commi dell'art. 659 cod. pen., distinguendosi le due fattispecie, unicamente, per la fonte del rumore, di talché la Corte territoriale non avrebbe potuto addivenire a una conferma della condanna in assenza dell'accertamento sulla concreta idoneità della condotta rumorosa a porre in pericolo il bene tutelato dalla norma medesima; infine, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio d travisamento della prova laddove avrebbe affermato che i testi avevano dichiarato di essere intervenuti perché l'intrattenimento musicale era ancora in corso dopo l'orario consentito, mentre tale circostanza non sarebbe stata mai riferita dai citati testi i quali avevano semplicemente riferito di avere effettuato il controllo nel corso del loro servizio notturno. 4. Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e successive proroghe, in assenza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al capo b) di rubrica e il rigetto del ricorso nel resto, con rideterminazione della pena inflitta all'imputata nella misura di mesi due di arresto ed C. 250.00 di ammenda; il difensore dell'imputata ha concluso, per iscritto, chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esplicitate. Il primo motivo di impugnazione riproduce profili di censura già vagliati e rigettati dai giudici di merito con corretta argomentazione. La Corte di appello di Messina - dopo avere rilevato che dall'accertamento compiuto dai Carabinieri fosse emerso che presso il locale "Capo dei Greci", annesso all'albergo gestito dalla società di cui l'imputata era amministratore unico, in due distinte occasioni, si stessero svolgendo delle serate danzanti con intrattenimento musicale ad alto volume, ancora in corso oltre le ore 3,00 della mattina e con la presenza di più di 750 persone, che rappresentava il limite della capacità recettiva del locale come stabilito dal provvedimento del 25.6.2016, concernente l'autorizzazione di cui all'art. 80 T.U.L.P.S. - ha precisato che i militari avevano proceduto al conteggio delle persone presenti allorché le stesse defluivano all'uscita e ha osservato che i suddetti militari avevano riscontrato, nella prima serata, la presenza di persone in misura superiore al doppio rispetto alle 750 consentite e, nella seconda, in misura pari al triplo. Conseguentemente, ha affermato che "anche ad ammettere che, in un conteggio sommario, gli operanti siano potuti incorrere in un errore nell'ordine del 10 - 15%, è oggettivamente impossibile che abbiano potuto fornire in buona fede un'indicazione così macroscopicamente errata come quella che ipotizza l'atto di appello". Ebbene, dette argomentazioni non possono dirsi manifestamente illogiche, né contraddittorie, né parziali, né, infine, in contrasto con i dati acquisiti; anzi, il Collegio osserva che i giudici della Corte di appello di Messina, nella su riferita motivazione del provvedimento impugnato, si sono puntualmente attenuti a un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione; questa, perciò, resiste alle censure con cui la ricorrente, in buona sostanza, ha riproposto la tesi difensiva già esposta nel corso dei giudizi di primo e di secondo grado e alla quale - lo si ribadisce - è stata data adeguata risposta con logica motivazione. 2. Manifestamente infondata è la censura difensiva, contenuta nel secondo motivo di impugnazione, relativa alla dedotta violazione del disposto di cui all'art. 521 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale condannato l'imputata per l'ipotesi di cui all'art. 659, comma 2, cod. pen. a fronte di una contestazione nella quale si faceva riferimento al primo comma della citata norma. E in vero, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la violazione del principio di correlazione tra l'accusa e l'accertamento contenuto in sentenza si verifica solo quando il fatto accertato si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale tale da recare un reale pregiudizio dei diritti della difesa" (Cass. Sez. 4 n. 4497 del 16/12/2015 (dep. 2016 ) Rv. 265946 - 01; conforme, tra le tante, Cass. Sez. 1 n. 28877 del 04/06/2013, Rv. 256785 - 01, che ha affermato che "sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di incompatibilità ed eterogeneità, verificandosi un vero e proprio stravolgimento dei termini dell'accusa, a fronte dei quali l'imputato è impossibilitato a difendersi"). Il fatto per il quale la Chiavaro è stata condannata è quello alla medesima addebitato nel capo B) di imputazione, perché, nella già indicata qualità, "abusando di strumenti sonori o, comunque, consentendone o non impedendone l'abuso e, segnatamente, dell'impianto di amplificazione collocato presso il locale adibito al trattenimento musicale e danzante, mantenuto in funzione oltre l'orario di cessazione delle diffusioni musicali (ore 3,00), previsto dall'ordinanza sindacale vigente, disturbava le occupazioni o il riposo delle persone". 3. Manifestamente infondata è, altresì, l'altra censura contenuta sempre nel secondo motivo di impugnazione relativa alla dedotta violazione della norma di cui all'art. 659, comma 2, cod. pen.. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, l'esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l'illecito amministrativo di cui all'art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma primo dell'art. 659, cod. pen., qualora il mestiere o la attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma secondo dell'art. 659 cod. pen., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l'esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla legge n. 447 del 1995" (Cass. Sez. 3, n. 5735 del 21/01/2015, Rv. 261885 - 01). Nella fattispecie in esame, emergono dalla sentenza alcuni dati fattuali significativi: il fenomeno disturbante era stato cagionato dall'utilizzazione specifica di apparecchiature e strumenti tipici di una professione o un mestiere rumoroso, quella cioè di cui si occupava la società di cui l'imputata era amministratore unico, sebbene risultassero violate le prescrizioni relative all'orario fissato dall'autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività medesima. Cosicché corretta è la qualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte territoriale. 4. Infine, il denunciato vizio di "travisamento della prova" in relazione alle dichiarazioni dei Carabinieri che avevano proceduto a effettuare i controlli, da intendere più propriamente come censura di tipo logico al ragionamento giustificativo del giudice, finisce con il prospettare una diversa valutazione degli elementi fattuali non consentita nel presente scrutinio di legittimità. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so
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