CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 12785/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dall’ Avvocatura generale dello Stato per il Ministerodell’Economia e delle Finanze.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza richiamata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha respintol’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di De NicoloCostante, con riferimento alla restrizione della libertà personale patita nella formadegli arresti domiciliari dall’1 giugno al 22 dicembre 2011, nell’ambito di unprocedimento penale nel quale l’istante era indagato per il reato previsto dagli artt.346, 61 n. 9 cod. pen., procedimento definito con sentenza del Tribunale di Velletri,divenuta irrevocabile il 22 luglio 2023, di non doversi procedere per difetto di querela,previa riqualificazione giuridica del fatto nel delitto di cui all’art. 640 cod. pen.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con tre motivi sintetizzati come segue, ai sensi dell’art. 173 disp. att.cod.proc.pen.:- la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. in quanto il ricorrente assume che laCorte territoriale abbia fondato il rigetto della domanda esclusivamente su elementidi fatto tratti dal provvedimento cautelare originario e che la riqualificazione del fattoin termini meno gravi è intervenuta sulla base del medesimo compendio probatoriogià disponibile al momento dell’adozione della misura cautelare. Secondo laprospettazione difensiva, la sentenza di non doversi procedere, fondata sulladerubricazione del fatto e sulla mancanza di querela, doveva ascriversi all’erroreesclusivo dell’organo giudiziario che ha disposto la custodia sulla base di un’erroneaqualificazione giuridica del fatto;- il vizio di illogicità della motivazione in quanto si era affermata la sussistenzadella colpa grave ostativa ravvisandola nella mera riprovevolezza morale dellacondotta del ricorrente, senza dimostrare come tale condotta abbia effettivamenteingannato il giudice cautelare in maniera inevitabile, posto che si era riconosciuto, daparte della Corte d’appello, che il ricorrente (nella qualità di appuntato dei Carabinieri)non aveva in concreto alcun potere (quanto alla concessione del permesso disoggiorno promesso al cittadino straniero a cui aveva richiesto il pagamento di unasomma di danaro). Data tale premessa, risulterebbe illogica la successivaaffermazione secondo la quale la condotta avrebbe ingenerato l’apparenza del reatoper cui si era applicata la misura cautelare;- Violazione del principio secondo il quale il giudice della riparazione non deverivalutare i medesimi elementi già valutati dal giudice dell’assoluzione, affermato daSez. 4 n. 17515 del 2025.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha depositato memoria difensiva,concludendo per l’inammissibilità o, in via subordinata, per il rigettodell’impugnazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta fondato.I motivi pongono questioni connesse per cui è opportuna la trattazione congiuntadei medesimi. La Corte di merito ha respinto la domanda di riparazione ritenendointegrata una colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo, individuata in uncomportamento idoneo a determinare l’apparenza di una condotta truffaldina, conabuso della qualità di pubblico ufficiale ricoperta dall’istante, nei confronti dellapersona offesa. Tale argomentazione non è conforme a diritto.2. Nella fattispecie in esame, infatti, ricorre un’ipotesi di ingiustizia formale dellamisura cautelare, atteso che all’esito del giudizio di cognizione è stato accertato ilvenir meno delle condizioni che ne consentivano l’applicazione. In un simile contesto,il giudice della riparazione non avrebbe dovuto limitarsi a verificare la sussistenza diuna condotta ostativa ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen., ma avrebbe dovutoconsiderare, sin dall’origine, la diversa qualificazione del fatto oggetto di imputazionecome reato punito con pene edittali inferiori a quelle indicate dall’art. 280, comma 1,cod. proc. pen.3. Nel caso concreto, il delitto originariamente contestato ai sensi dell’art. 346cod. pen., aggravato ex art. 61 n. 9 cod. pen., è stato successivamente riqualificatonel reato di cui all’art. 640 cod. pen. Tale fattispecie incriminatrice, applicati i criteridi cui all’art. 278 cod. proc. pen., non avrebbe comunque consentito l’adozione dellacustodia cautelare in carcere, ai sensi dell’art. 280 cod. proc. pen., trattandosi di reatopunito con pena edittale della reclusione non superiore a tre anni.3. La fattispecie rientra, pertanto, in quella esaminata dalla pronuncia con cui leSezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a stabilire se la circostanzadell’avere dato o concorso a dare causa alla misura custodiale per dolo o colpa gravecostituisca condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione peringiusta detenzione anche nell’ipotesi prevista dall’art. 314, comma 2, cod. proc. pen.,relativa alla custodia cautelare disposta in assenza delle condizioni di applicabilità dicui agli artt. 273 e 280 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, Rv.247663‑01).4. Si è chiarito che il diritto alla riparazione è riconosciuto, in via generale, dalcomma 1 dell’art. 314 cod. proc. pen. con riferimento all’ipotesi di custodia cautelare– comprensiva tanto della custodia in carcere quanto di quella domiciliare – la cuiingiustizia, definita ingiustizia sostanziale, derivi non da vizi originari delprovvedimento applicativo, bensì dall’esito definitivo del processo conclusosi con unapronuncia liberatoria adottata con una delle formule previste. Il riconoscimentodell’indennizzo è espressamente subordinato alla condizione che non sussista unacondotta dolosa o gravemente colposa dell’interessato che abbia causato o concorsoa causare la misura.5. Ai sensi dell’art. 314, comma 2, cod. proc. pen., il diritto all’equa riparazionespetta anche al soggetto prosciolto per qualunque causa, ovvero al condannato che,nel corso del procedimento, sia stato sottoposto a custodia cautelare, qualora risultiaccertato con decisione irrevocabile che il provvedimento restrittivo sia stato adottatoo mantenuto in mancanza delle condizioni di applicabilità previste dagli artt. 273 e280 cod. proc. pen. Le medesime disposizioni trovano applicazione anche nei confrontidei soggetti destinatari di provvedimenti di archiviazione o di sentenze di non luogo aprocedere.La previsione normativa di cui all’art. 314, comma 2, cod. proc. pen. riguarda,dunque, le ipotesi in cui, indipendentemente dall’esito del giudizio di merito – e quindianche in presenza di una condanna – venga accertato con provvedimento irrevocabileche la custodia cautelare è stata disposta o protratta illegittimamente, configurandosiun’ipotesi di ingiustizia formale della restrizione subita, in quanto riconducibile a vizitipizzati della misura relativi all’assenza dei presupposti previsti dagli artt. 273 e 280cod. proc. pen.6. In tale contesto, il secondo comma dell’art. 314 riconosce il “medesimo diritto”previsto dal primo comma, indipendentemente dall’esito finale del processo, achiunque sia stato sottoposto a custodia cautelare la cui applicazione risulti, condecisione irrevocabile, non conforme alle condizioni stabilite dagli artt. 273 e 280 cod.proc. pen. La pronuncia delle Sezioni Unite citata ha tuttavia precisato che ilriconoscimento dell’indennizzo presuppone non solo una decisione definitiva cheaccerti l’insussistenza dei presupposti della misura, ma anche che tale illegittimitàfosse oggettivamente percepibile dal giudice per le indagini preliminari al momentodell’adozione del provvedimento cautelare.7. Tale principio ha trovato ampia applicazione nella giurisprudenza successiva,che ha riconosciuto il diritto all’indennizzo anche nei casi di derubricazione del reatooperata in sede di merito in una fattispecie per la quale, in ragione della pena edittale,non era consentita l’adozione di misure custodiali (Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021,Rv. 281038‑01; Sez. 4, n. 8021 del 28/01/2014 Rv. 258621‑01; Sez. 4, n. 13559 del02/12/2011, dep. 2012, Rv. 253319‑01).Ne deriva che, nel rispetto dei principi affermati dalla citata pronuncia delleSezioni Unite, il giudice della riparazione è tenuto a verificare se l’accertata assenzadelle condizioni di applicabilità della misura cautelare sia stata fondata su elementidecisivi emersi in un momento successivo alla sua adozione o permanenza, ovverosui medesimi elementi già conosciuti dal giudice della cautela. Qualora quest’ultimofosse stato oggettivamente in grado di negare o revocare la misura, la condotta dolosao gravemente colposa dell’indagato non potrebbe assumere alcuna efficacia causalenella determinazione della restrizione.8. Nel caso di specie, il giudice della riparazione era pertanto tenuto a svolgeretale verifica, confrontandosi con l’esito del giudizio di cognizione che ha riqualificatoil fatto nel delitto di truffa aggravata dall’abuso della qualità di pubblico ufficiale,punito con pena inferiore ai limiti di applicabilità delle misure cautelari detentive, evalutando l’eventuale sussistenza di una condotta ostativa solo qualora il giudice dimerito si fosse pronunciato sulla base di un quadro probatorio diverso e più ampiorispetto a quello disponibile al giudice della cautela.9. Per tali ragioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio pernuovo esame alla Corte di appello di Roma, che provvederà a riesaminare la domandadi riparazione per ingiusta detenzione attenendosi ai principi di diritto sopra enunciati.Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presentegiudizio di legittimità. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appellodi Roma, cui demanda anche la regolamentazione delle spese tra le parti del presentegiudizio di legittimità.Così è deciso l’11 marzo 2026.Il Consigliere est. Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]