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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30463/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 27gaham:Th.e.. 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Messina il 12 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso re- sponsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, il 21 gennaio 2021, in conse- guenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge.

2.1. Sotto il primo profilo, denunzia il mancato approfondimento del tema dell'elemento soggettivo dell'imputato, il quale poteva non essere consapevole che nella busta trasportata nell'auto vi fosse, insieme alla carne, la droga.

2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata ed alle pp. 2-3 di quella del Tribunale, ove si è spiegato sia per quale ragione non è credibile la versione dell'imputato sia perché i gravi e recenti precedenti penali siano valutati impeditivi di una diminuzione di pena), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Messina il 27gaham:Th.e.. 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione con la quale il G.i.p. del Tribunale di Messina il 12 maggio 2021, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso re- sponsabile della violazione dell'art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione cocaina, il 21 gennaio 2021, in conse- guenza condannandolo, con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente difetto di motivazione e violazione di legge. 2.1. Sotto il primo profilo, denunzia il mancato approfondimento del tema dell'elemento soggettivo dell'imputato, il quale poteva non essere consapevole che nella busta trasportata nell'auto vi fosse, insieme alla carne, la droga. 2.2. Con il secondo motivo si duole del mancato riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambe le riferite doglianze, infatti, sono assertive, generiche e meramente reiterative di temi già posti nell'impugnazione di merito e già affrontati e risolti con adeguata, congrua e non illogica motivazione (che si rinviene alla p. 3 della sentenza impugnata ed alle pp. 2-3 di quella del Tribunale, ove si è spiegato sia per quale ragione non è credibile la versione dell'imputato sia perché i gravi e recenti precedenti penali siano valutati impeditivi di una diminuzione di pena), motivazione con la quale, in realtà, il ricorrente non si confronta: donde la vistosa aspecificità dell'impugnazione. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Cos
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