CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 aprile 1967
Cassazione n. 03086/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/04/1967 avverso la sentenza del 16/11/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Rimini, in data 22 dicembre 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 483 cod. pen., di mesi due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. [OSCURATO:PERSONA], proprio per gli accertamenti svolti il 22 febbraio 2011, aveva dichiarato nella successiva SCIA del 2 febbraio 2012, l'effettiva superficie commerciale secondo indicazioni ricevute da un tecnico, non sindacabili. Tanto, al fine di rendere edotta la autorità comunale sulle superfici effettive, precisando che, invece, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, le superfici indicate erano quelle effettive. Inoltre, l'accertamento era stato svolto dalla polizia Minucipale e ben avrebbe potuto essere revocato o annullato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto le censure prospettate non sono consentite in sede di legittimità e, comunque, sono generiche e reiterative di identico motivo di appello. La contestazione attiene alla falsa indicazione, nella SCIA, che le condizioni urbanistiche del locale commerciale erano conformi alle norme urbanistiche ed edilizie, in data 2 febbraio 2012, senza evidenziare che, invece, vi erano tre strutture in legno adiacenti oggetto di procedimento penale in quanto abusive. La Corte di appello evidenzia che, prima della presentazione della SCIA, era stato accertato che tre gazebo, realizzati presso l'esercizio commerciale, non erano conformi, posto che, a fronte di una SCIA che indicava come superficie, mq. 136, in realtà vi era stato un ampliamento fino a 201 mq. per effetto proprio dei tre gazebo. Sicché, la Corte sottolinea che, successivamente, il 2 febbraio 2012, era presentata la SCIA, del cui contenuto si discute nella presente sede, che attestava una superficie pari a mq. 201 e la regolarità del locale rispetto alla destinazione di uso dei locali medesimo e dei regolamenti edilizi sulla base di autocertificazione, dunque, reputata falsa. La motivazione è non manifestamente logica, congrua e risponde in pieno al motivo di appello reiterato nel presente giudizio, dunque, inammissibile. A fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la sostanziale mera riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte territoriale, risultando, pertanto, i motivi necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta (Sez. 6 n. 20377 del 11 marzo 2009, Arnone, Rv. 243838). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2021 [OSCURATO:PERSONA]