Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 231/2021
ECLI:EU:C:2021:535
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
29 giugno 2021 (
*
)
«Domanda di autorizzazione ad effettuare un pignoramento presso la [OSCURATO:PERSONA] europea»
Nella causa C‑593/20 SA,
avente ad oggetto una domanda di autorizzazione ad effettuare un pignoramento presso la [OSCURATO:PERSONA] europea, proposta l’11 novembre 2020,
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Treviso (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in [OSCURATO:PERSONA] (Italia),
[OSCURATO:PERSONA],
residente in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
residente in [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA],
residente in Viterbo (Italia), rappresentati da S. Colledan, avvocato,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da E. Georgieva ed A. Spina, in qualità di agenti,
convenuta,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta da L. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente di sezione, M. Safjan e N. Jääskinen, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione adottata, sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
1
Con la loro istanza, le sigg.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], chiedono alla Corte l’autorizzazione ad effettuare un pignoramento presso la [OSCURATO:PERSONA] europea sui fondi stanziati o che verranno stanziati dall’Unione europea a favore della Repubblica di Serbia, in vista della preadesione o dell’adesione di quest’ultima all’Unione.
Contesto giuridico
Protocollo sulle immunità
2
Ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, allegato ai Trattati UE, FUE e CEEA (in prosieguo: il «Protocollo sulle immunità»), «[i] beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia [dell’Unione europea]».
Regolamento
[OSCURATO:PERSONA]
3
I considerando 2, 6 e 7 del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) (GU 2014, L 77, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento [OSCURATO:PERSONA]»), enunciano quanto segue:
«(2) Poiché il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio[, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU 2006, L 210, pag. 82),] ha cessato di produrre effetti il 31 dicembre 2013, e al fine di rendere più efficace l’azione esterna dell’Unione, è opportuno mantenere per il periodo dal 2014 al 2020 un quadro di programmazione e fornitura dell’assistenza esterna. (…)
(…)
(6) Il Consiglio europeo ha concesso lo status di paese candidato all’Islanda, al Montenegro, all’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, alla Turchia e alla Serbia. (…)
(7) (…) È opportuno che l’assistenza sia imperniata principalmente su un numero selezionato di settori che aiuteranno i beneficiari elencati nell’allegato I a rafforzare le istituzioni democratiche e lo [S]tato di diritto, a riformare il sistema giudiziario e la pubblica amministrazione, a rispettare i diritti fondamentali e a promuovere la parità di genere, la tolleranza, l’inclusione sociale e la non discriminazione».
4
L’articolo 1 del regolamento [OSCURATO:PERSONA] dispone quanto segue:
«Lo strumento di assistenza preadesione ([OSCURATO:PERSONA]) per il periodo dal 2014 al 2020 sostiene i beneficiari elencati nell’allegato I nell’adozione e nell’attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie affinché tali beneficiari si conformino ai valori dell’Unione e si allineino progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell’Unione in vista dell’adesione all’Unione.
Tramite tale sostegno l’[OSCURATO:PERSONA] contribuisce alla stabilità, sicurezza e prosperità dei beneficiari elencati nell’allegato I».
5
L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento [OSCURATO:PERSONA] prevede quanto segue:
«L’assistenza dell’Unione nell’ambito del presente regolamento è attuata direttamente, indirettamente o in gestione concorrente tramite i programmi e le misure di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (UE) n. 236/2014 [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce norme comuni e procedure per l’attuazione degli strumenti dell’Unione per il finanziamento dell’azione esterna (GU 2014, L 77, pag. 95),] e in conformità delle norme specifiche che stabiliscono condizioni uniformi di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda le strutture e procedure di gestione, che la [OSCURATO:PERSONA] adotta conformemente all’articolo 13 del presente regolamento. Di norma, l’attuazione assume la forma di programmi annuali o pluriennali riguardanti uno o più paesi, nonché di programmi di cooperazione transfrontaliera stabiliti conformemente ai documenti di strategia di cui all’articolo 6 ed elaborati dai rispettivi beneficiari elencati nell’allegato I del presente regolamento e/o dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo il caso».
Fatti all’origine della controversia
6
Nell’ambito del loro ricorso, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e gli altri ricorrenti producono due sentenze pronunciate da giudici italiani, vale a dire la sentenza della Corte d’assise d’appello di Roma (Italia) n. 25/2013 e la sentenza della Corte suprema di cassazione (Italia) n. 43696/2015, aventi forza di giudicato e provviste della formula esecutiva, che condannano la Repubblica di Serbia, in solido con altri accusati, a versare a ciascuno dei predetti ricorrenti somme di denaro, per un ammontare complessivo di EUR 1 352 271,68, a titolo di risarcimento del danno da essi subito quali familiari di militari italiani rimasti uccisi.
7
Con atto di precetto datato 14 dicembre 2015, notificato per via diplomatica il 21 aprile 2016 presso l’ambasciata della Repubblica di Serbia a Roma, i ricorrenti hanno chiesto alle autorità serbe il pagamento della somma di EUR 1 352 271,68, oltre alle spese di notifica, agli interessi legali dovuti fino al pagamento effettivo, e alle spese eventualmente necessarie con relativi accessori.
Conclusioni delle parti
8
Poiché, ad avviso dei ricorrenti, la Repubblica di Serbia non ha versato alcuna somma a titolo delle sentenze sopra menzionate, essi chiedono alla Corte di autorizzarli ad effettuare, a norma dell’articolo 1 del Protocollo sulle immunità, un pignoramento presso la [OSCURATO:PERSONA] sui fondi che l’Unione dovrebbe versare alla Repubblica di Serbia, fino al soddisfacimento integrale del loro credito.
9
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto dell’istanza e la condanna dei ricorrenti alle spese.
Sulla domanda
Arg
omentazione delle parti
10
A sostegno della loro domanda, i ricorrenti affermano che, poiché la Repubblica di Serbia non ha mai provveduto al pagamento di quanto era dovuto in conformità delle sentenze ricordate al punto 6 della presente ordinanza, e poiché le procedure esecutive instaurate in Italia non hanno avuto esito positivo, essi intendono procedere al pignoramento dei fondi stanziati dalla [OSCURATO:PERSONA] per il processo di preadesione o di adesione della Repubblica di Serbia all’Unione.
11
[OSCURATO:PERSONA] replica che i ricorrenti non hanno identificato alcun credito della Repubblica di Serbia nei confronti dell’Unione che sia certo, liquido ed esigibile e che possa risultare dagli impegni assunti direttamente a titolo dell’[OSCURATO:PERSONA], stante che le dotazioni finanziarie previste a titolo di tale strumento di assistenza al primo livello della sua attuazione non danno luogo a siffatti crediti finanziari.
12
Ad ogni modo, anche se una parte delle risorse finanziarie dell’[OSCURATO:PERSONA] destinate alla Repubblica di Serbia potesse essere considerata come un credito liquido, certo ed esigibile, l’eventuale destinazione di tali risorse a favore degli interessi creditori dei ricorrenti avrebbe come effetto di ostacolare il buon funzionamento e l’indipendenza dell’Unione.
Giudizio della Corte
13
Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 1 del Protocollo sulle immunità, «[i] beni e gli averi dell’Unione non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione (…) giudiziaria senza autorizzazione della Corte di giustizia [dell’Unione europea]».
14
Secondo una consolidata giurisprudenza, tale disposizione mira ad evitare che vengano frapposti ostacoli al funzionamento e all’indipendenza dell’Unione (ordinanza del 21 settembre 2015, Shotef/[OSCURATO:PERSONA], C‑1/15 SA, non pubblicata, EU:C:2015:632, punto 12 e la giurisprudenza ivi citata).
15
La Corte ha statuito che tale immunità non è assoluta, in quanto un provvedimento coercitivo può essere ordinato qualora esso non rischi di ostacolare il funzionamento dell’Unione (ordinanza del 21 settembre 2015, Shotef/[OSCURATO:PERSONA], C‑1/15 SA, non pubblicata, EU:C:2015:632, punto 13 e la giurisprudenza ivi citata).
16
Risulta da una costante giurisprudenza della Corte che il funzionamento dell’Unione può essere ostacolato da provvedimenti coercitivi che incidono sul finanziamento delle politiche comuni o sull’attuazione di programmi d’azione stabiliti dall’Unione (ordinanza del 21 settembre 2015, Shotef/[OSCURATO:PERSONA], C‑1/15 SA, non pubblicata, EU:C:2015:632, punto 14 e la giurisprudenza ivi citata).
17
Nell’odierna fattispecie e in ogni caso, al pari di quanto constatato dalla Corte nella sua ordinanza del 21 settembre 2015, Shotef/[OSCURATO:PERSONA] (C‑1/15 SA, non pubblicata, EU:C:2015:632, punto 15), l’esecuzione del pignoramento sarebbe non soltanto idonea a rimettere in discussione una parte della politica di assistenza condotta dall’Unione a favore dei paesi candidati all’adesione, tra cui, segnatamente, il Montenegro, la Repubblica della Macedonia del Nord e la Repubblica di Serbia, ma rischierebbe anche di nuocere alle relazioni che l’Unione intrattiene con la Repubblica di Serbia e, in generale, con la totalità dei paesi suddetti.
18
L’autorizzazione a procedere ad un pignoramento nel caso di specie avrebbe l’effetto di destinare ad interessi particolari, che, seppur legittimi, sono estranei alla suddetta politica di assistenza, fondi assegnati dall’Unione a tale politica (v., in tal senso, ordinanza del 29 maggio 2001, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑1/00 SA, EU:C:2001:296, punto 16).
19
Dato che gli elementi illustrati nei due punti precedenti sono sufficienti per ritenere che l’autorizzazione a procedere a un pignoramento sarebbe, in ogni caso, idonea ad ostacolare il buon funzionamento dell’Unione, occorre respingere la domanda presentata dai ricorrenti.
Sulle spese
20
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo la condanna dei ricorrenti e questi ultimi sono rimasti soccombenti nei motivi proposti, occorre condannare i ricorrenti alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) così provvede:
1)
La domanda è respinta.
2)
Le sigg.re [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i sigg. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], sono condannati alle spese.
Lussemburgo, 29 giugno 2021
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
L. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: l’italiano.