CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 07285/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1239/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 10, pressoil proprio studio , rappresenta ta e difende da se stessa; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA -intimato- avverso l’ ORDINANZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3653/2017 depositata il27/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla richiesta di liquidazione dei compensi avanzata dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’attività difensiva svolta in favore della curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA], ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione avverso il decreto di liquidazione e, con ordinanza del 25.2.2013, la Corte d’appello di Roma liquidò il compenso sulla base delle tariffe professionali di cui al DM 140/2012. Propose ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dedusse che l’attività era stata svolta nella vigenza del DM 127/2004. La Corte di Cassazione, con ordinanza N.4949/2017, accolse il ricorso. La Corte d’appello di Roma, con ordinanza del 27.10.2017, in sede di rinvio, accolse l’opposizione e liquidò i compensi sulla base del DM 127/2004. Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello compensò le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità per mancata costituzione degli opposti e perché la giurisprudenza applicabile in seguito all’entrata invigore del DM 140 del 2012 non si era consolidata al momento della decisione. Per la cassazione dell’ordinanza della Corte d’appello di Roma ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo ed ha depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza. Nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente, deducendo la violazione degli artt.91 e 92 c.p.c. , in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., si duole dell’integrale compensazione delle spese di lite dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità, nonostante non ne sussistessero i presupposti in quanto era risultata vittoriosa, sarebbe irrilevante la contumacia dei convenuti e non sussisterebbe il contrasto di giurisprudenza, né la novità della questione. Il motivo è fondato. L’art.92 c.p.c.l, nel testo applicabile al giudizio di opposizione, come modificato dall’art.45, comma 11 della L. 18.6.2009, n 69 così disponeva:: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti». L’art.92, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art.13 del D. L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.132 e modificato, in sede di conversione, dalla L. 10.11.2014, n.162,, prevede che se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero. In nessun grado di giudizio, si sono verificati i presupposti per l’applicazione dell’art.92 ratione temporisapplicabile. Ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] è sempre stata vittoriosa nei gradi di merito e nel giudizio di cassazione. La mancata costituzione degli opposti non costituisce “grave ed eccezionale ragione” per compensare le spese, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte in quanto le ragioni della compensazione non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n.21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763). In particolare, è stato affermato che la mancata opposizione del convenuto non giustifica, di per sé, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n.23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763). Contrariamente a quanto affermato dalla Corte d’appello, la giurisprudenza era consolidata in ordine all’applicabilità del DM 127 del 2004 ai giudizi esauriti nella vigenza di tale normativa poichè era intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite del 12.10.2012 n. 17405 Con la citata decisione è stato affermato che, in tema dispese processuali, agli effetti dell'art. 41 d.m. 20 luglio 2012 n.140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012 n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. Ne consegue che, al momento della pronuncia dell’ordinanza, che aveva deciso sull’opposizione al decreto di liquidazione, in data 25.2.2013, la giurisprudenza si era consolidata riguardo all’applicazione del DM 127/2004. Il ricorso va, pertanto, accolto, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, disponendo la condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità, secondo le tariffe vigenti al momento in cui l’incarico si è esaurito. La liquidazione va fatta in dispositivo.. P.Q.M. Accoglie il ricorso e decidendo nel merito, liquida in favore della ricorrente le spese di lite così determinate per le seguenti fasi: - Giudizio di opposizione:€ 497,00 per diritti ed € 497,00 per onorari ed € 200,00 per spese, oltre iva a cap come per legge; - Per il primo giudizio innanzi alla Corte di cassazione: € 1000,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; - per il giudizio di rinvio: € 900,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; - per il giudizio di legittimità: € 1500,00 per compensi , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile del