Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18150/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

017 ORDINANZA sul ricorso 4196/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche già erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano (Assb), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n .33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso; la sentenza n. 114/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO - SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, pubblicata il 09/07/2 udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano con la sentenza riportata in epigrafe, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha respinto la domanda a suo tempo proposta da [OSCURATO:PERSONA] – a cui è succeduto iure hereditario l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e della Provincia autonoma di Bolzano e volta a conseguire l'accertamento negativo del credito reclamato dalla prima di dette convenute a titolo di compartecipazione della Pozzan alle spese sostenute per l'ospitalità della madre presso una residenza per anziani.

La Corte d'Appello, richiamate le disposizioni regolanti nell'ambito territoriale di riferimento la materia ovvero la l. prov. 30 aprile 1991, n. 13 e il regolamento di attuazione di essa adottata con d.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, onde motivare la propria decisione, ha primamente escluso che dalle citate fonti normative originasse a carico dei soggetti obbligati un obbligo di tipo privatistico, posto che le determinazioni adottate dalle amministrazioni interessate in ordine RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 all'an e al quantum della compartecipazione ai costi del servizio fruito dall'utente avviene nell'esercizio di un attività provvedimentale; ed interrogandosi, quindi, sulla copertura costituzionale della disciplina provinciale evocata, ha conclusivamente osservato che essa non viola né il precetto dell'art. 23 Cost., dal momento che il concetto di legge a cui esso si richiama è comprensivo anche delle leggi provinciali e, dunque, vi rientra anche l'art. 7 l. prov. 13/91, che delinea il regime di compartecipazione alla spesa degli utenti e dei loro familiari, né il precetto dell'art. 117, Cost., tanto del comma 1, lett. i), perché l'obbligo di compartecipazione è un obbligo verso la pubblica amministrazione che prescinde dalle vicende del credito alimentare e quindi non interferisce con la competenza esclusiva riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, quanto del comma 2, lett. m), perché non è revocabile in dubbio, tanto più alla stregua delle enunciazioni di Corte Cost. 296/2012, la sussistenza di una competenza legislativa regionale e provinciale nella materia de qua fino alla definizione in sede governativa dei livelli essenziali di assistenza sociale.

Per la cassazione di detta sentenza insorge ora l'Osler con due motivi di ricorso, cui replicano la Provincia di Bolzano e l'[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano.

Memorie di tutte le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

2. Il primo motivo di ricorso ha un contenuto composito, poiché mentre le pagine da 7 a 13 sono intese a rappresentare le pretese anomalie che la sentenza impugnata evidenzierebbe in punto di diritto, le pagine da 13 a 20 si limitano a operare una parafrasi in chiave critica delle enunciazioni operate dal decidente ed esprimono semplicemente un dissenso motivazionale rispetto alle conclusioni da RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 esso raggiunte, che non si traduce tuttavia nell'esternazione di compiuti rilievi provvisti di concludenza cassatoria.

3. Sicché limitando lo scrutino ai soli di essi suscettibili di considerazione in questa sede, va detto – quando non si voglia più generalmente rilevarne il difetto di specificità risolvendosi in una mera riproposizione delle ragioni già portate al vaglio del giudice d'appello – che con una prima argomentazione il ricorrente lamenta che la disciplina di settore vigente su base provinciale colliderebbe con il principio della riserva di legge affermato in materia impositiva dall'art.23 Cost. non individuando essa i presupposti, i soggetti passivi e la misura dell'imposizione.

L'obiezione è, presto detto, di poco momento, poiché, fermo che nell'accezione costituzionale è legge anche l'atto di analoga denominazione adottato dalle Regioni e dalle Province autonome, va osservato che, pur se nella specie le modalità di concreta attuazione del principio di compartecipazione alla spesa degli assistiti e dei loro familiari legati ai primi da un vincolo ristretto o di collegamento siano racchiuse nel relativo regolamento adottato con d.P.G.P. 30/2000, nondimeno i principi informatori dell'obbligo in tal modo previsto rampollano direttamente da una previsione legislativa quale risulta dal complesso delle disposizioni racchiuse nella l. prov. 13/91 ed in particolare dall'art. 7, comma 2, l. prov. 13/91 che il principio in parola espressamente canonizza rimettendo appunto alla potestà regolamentare dell'ente il compito di fissare "criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento".

4. Anche la seconda argomentazione sviluppata nella stessa direzione dal ricorrente, che si duole della mancata considerazione da parte del giudice d'appello che la legislazione provinciale e le sue appendici lederebbero la competenza legislativa riservata in via esclusiva allo RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Stato non ha miglior fortuna; non già solo perché, come si è ricordato in narrativa, nessuna omissione è imputabile a tal riguardo al decidente, ma perché anche qui le considerazioni prospettate da questo a confutazione dell'analoga contestazione già portata al suo esame non si prestano a rimeditazioni di sorta, risultando infatti condivisibile la linea di pensiero che evidenzia l'estraneità dell'obbligo di compartecipazione alla spesa, in quanto fondato su un rapporto diretto tra chi fruisce del servizio e che lo eroga, dal regime soggetto a riserva statuale dell'ordinamento civile.

5. Il rilievo offre piuttosto lo spunto per dar conto anche dell'infondatezza che infirma le ulteriori doglianze che il ricorrente muove sempre con il primo motivo di ricorso contro la sentenza impugnata.

Si assume in succcessione che la Corte d'Appello non avrebbe considerato le ricadute sulla vicenda in esame dell'intervenuta abrogazione della l. 3 dicembre 1931, n. 1580, contenente le norme da sempre applicate per procedere al recupero delle spese di spedalità, in ragione del che risulterebbe preclusa all'ente creditore la rivalsa e, vieppiù, l'invocazione a conforto di questo dell'obbligo a carico dei familiari ristretti e collegati; ed ancora che nella specie l'obbligo ricadente su questi ultimi, non essendo per questo normativamente sostenibile, esigerebbe un impegno formale come prescritto dall'art. 44 del regolamento di attuazione.

6. Non coglie certo nel segno la prima obiezione dal momento che, ferma la potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome in materia, il regime impositivo che si delinea per effetto del concerto della l. prov. 13/91 e del d.P.G.P. 30/2000 mette capo ad un obbligo di compartecipazione alla spesa che ha un fondamento del tutto autonomo rispetto al diritto di rivalsa a suo tempo esercitabile in forza della l. 1580/1931, sicché il giudizio in ordine alla sua vincolatività RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 anche in relazione ai familiari ristretti o collegati che siano prescinde comunque dalla sua abrogazione.

Ma neppure la seconda, quantunque essa possa apparire di primo acchito più suggestiva dato che, compulsandone letteralmente il dettato, non è men vero – tanto che si è ritenuto di procedere alla sua abrogazione - che l'art. 44, comma 6, d.P.G.P. 30/2000 ("Il nucleo familiare ristretto ed i nuclei familiari collegati, ove prevista la loro partecipazione, devono impegnarsi formalmente, nei confronti dell'ente pubblico competente, a concorrere al pagamento della tariffa non coperta dall'utente stesso, nella misura prevista dal presente regolamento") possa portare alla conclusione che, onde assumere concreta cogenza in danno degli interessati, l'obbligo di compartecipazione imporrebbe la contrazione di un impegno formale.

E' una lettura questa che non suona tuttavia in modo coerente rispetto all'assetto normativo della materia risultando improprio che sia il regolamento a disciplinare un obbligo di cui la legge non faccia menzione alcuna.

Ristabilendo la corretta gerarchia tra le fonti normative è la prescrizione contenuta nel regolamento che va interpretata alla luce del dettato della legge ed è, quindi, logico pensare che, se questo non prevede che l'obbligo di compartecipazione sorga su base di un impegno volontario formale, non può certo credersi che esso sia condizionato dall'impegno formale preteso dal regolamento.

In realtà, come in qualche misura si è data cura di spiegare anche la Corte d'Appello e come bene si apprende dalla lettura di Corte Cost.2/2016 – che analoga disposizione vigente per la Provincia di Trento ha scandagliato osservando significativamente che le disposizioni in parola si iscrivono nel solco della «tendenza a prevedere l'intervento dei pubblici poteri, con l'onere per l'intera collettività, in funzione prevalentemente sussidiaria e in presenza di condizioni di difficoltà RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 economiche anche delle relative famiglie; richiedendosi, nel contempo, primariamente a queste ultime, in relazione alle proprie capacità, l'adempimento di un naturale e diretto dovere di solidarietà, oltre che dei correlativi obblighi giuridici» – l'obbligo non ha alcuna natura volontaria, ma è direttamente posto dalla legge, è un effetto che si produce ex lege per il mero fatto che in proprio o un proprio familiare siano ammessi a fruire del servizio sociale reso disponibile dall'ente.

Esso non postula, per acquistare la forza propria dell'obbligazione che vincola la parte che accede al servizio o che il servizio richieda per un proprio congiunto, dunque l'assunzione di un impegno formale su base volontaria, trattandosi infatti di un'obbligazione che ha fonte nella legge.

Così ricostruito il sistema anche l'apparente suggestività del passaggio normativo contenuto nell'art. 44 si svuota di ogni contenuto precettivo e si risolve, del resto in modo coerente con le finalità del testo normativo che lo accoglie, in un pratico strumento per rendere più agevole l'esazione della quota di compartecipazione gravante sui soggetti obbligati.

7. Il secondo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata l'omesso esame di un fatto decisivo per non aver preso in considerazione il precetto riportato dal citato art. 44. comma 6, d.P.G.P. 30/2000.

Il motivo, ove non resti assorbito per quanto si è detto innanzi, non si allinea esattamente alla sottostante verità processuale, giacché la Corte d'Appello nell'attribuire cogenza all'obbligo di compartecipazione in ragione della sua natura di obbligo ex lege, ha implicitamente anche disatteso il fatto allegato dal ricorrente non incorrendo perciò nel denunciato vizio omissivo.

8. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto.

9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA].

Cons.

Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
017 ORDINANZA sul ricorso 4196/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima anche già erede di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 - controricorrente [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]- contro [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano (Assb), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n .33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso; la sentenza n. 114/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO - SEZIONE DISTACCATA di BOLZANO, pubblicata il 09/07/2 udita la relazione della causa svolta all'adunanza non partecipata del 4/05/2022 dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Trento Sezione distaccata di Bolzano con la sentenza riportata in epigrafe, in riforma dell'impugnata decisione di primo grado, ha respinto la domanda a suo tempo proposta da [OSCURATO:PERSONA] – a cui è succeduto iure hereditario l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] – nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano e della Provincia autonoma di Bolzano e volta a conseguire l'accertamento negativo del credito reclamato dalla prima di dette convenute a titolo di compartecipazione della Pozzan alle spese sostenute per l'ospitalità della madre presso una residenza per anziani. La Corte d'Appello, richiamate le disposizioni regolanti nell'ambito territoriale di riferimento la materia ovvero la l. prov. 30 aprile 1991, n. 13 e il regolamento di attuazione di essa adottata con d.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, onde motivare la propria decisione, ha primamente escluso che dalle citate fonti normative originasse a carico dei soggetti obbligati un obbligo di tipo privatistico, posto che le determinazioni adottate dalle amministrazioni interessate in ordine RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 all'an e al quantum della compartecipazione ai costi del servizio fruito dall'utente avviene nell'esercizio di un attività provvedimentale; ed interrogandosi, quindi, sulla copertura costituzionale della disciplina provinciale evocata, ha conclusivamente osservato che essa non viola né il precetto dell'art. 23 Cost., dal momento che il concetto di legge a cui esso si richiama è comprensivo anche delle leggi provinciali e, dunque, vi rientra anche l'art. 7 l. prov. 13/91, che delinea il regime di compartecipazione alla spesa degli utenti e dei loro familiari, né il precetto dell'art. 117, Cost., tanto del comma 1, lett. i), perché l'obbligo di compartecipazione è un obbligo verso la pubblica amministrazione che prescinde dalle vicende del credito alimentare e quindi non interferisce con la competenza esclusiva riservata allo Stato in materia di ordinamento civile, quanto del comma 2, lett. m), perché non è revocabile in dubbio, tanto più alla stregua delle enunciazioni di Corte Cost. 296/2012, la sussistenza di una competenza legislativa regionale e provinciale nella materia de qua fino alla definizione in sede governativa dei livelli essenziali di assistenza sociale. Per la cassazione di detta sentenza insorge ora l'Osler con due motivi di ricorso, cui replicano la Provincia di Bolzano e l'[OSCURATO:PERSONA] di Bolzano. Memorie di tutte le parti ex art. 380-bis1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 2. Il primo motivo di ricorso ha un contenuto composito, poiché mentre le pagine da 7 a 13 sono intese a rappresentare le pretese anomalie che la sentenza impugnata evidenzierebbe in punto di diritto, le pagine da 13 a 20 si limitano a operare una parafrasi in chiave critica delle enunciazioni operate dal decidente ed esprimono semplicemente un dissenso motivazionale rispetto alle conclusioni da RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 esso raggiunte, che non si traduce tuttavia nell'esternazione di compiuti rilievi provvisti di concludenza cassatoria. 3. Sicché limitando lo scrutino ai soli di essi suscettibili di considerazione in questa sede, va detto – quando non si voglia più generalmente rilevarne il difetto di specificità risolvendosi in una mera riproposizione delle ragioni già portate al vaglio del giudice d'appello – che con una prima argomentazione il ricorrente lamenta che la disciplina di settore vigente su base provinciale colliderebbe con il principio della riserva di legge affermato in materia impositiva dall'art.23 Cost. non individuando essa i presupposti, i soggetti passivi e la misura dell'imposizione. L'obiezione è, presto detto, di poco momento, poiché, fermo che nell'accezione costituzionale è legge anche l'atto di analoga denominazione adottato dalle Regioni e dalle Province autonome, va osservato che, pur se nella specie le modalità di concreta attuazione del principio di compartecipazione alla spesa degli assistiti e dei loro familiari legati ai primi da un vincolo ristretto o di collegamento siano racchiuse nel relativo regolamento adottato con d.P.G.P. 30/2000, nondimeno i principi informatori dell'obbligo in tal modo previsto rampollano direttamente da una previsione legislativa quale risulta dal complesso delle disposizioni racchiuse nella l. prov. 13/91 ed in particolare dall'art. 7, comma 2, l. prov. 13/91 che il principio in parola espressamente canonizza rimettendo appunto alla potestà regolamentare dell'ente il compito di fissare "criteri e modalità omogenei per il concorso alle spese delle prestazioni da parte degli assistiti e delle altre persone tenute al pagamento". 4. Anche la seconda argomentazione sviluppata nella stessa direzione dal ricorrente, che si duole della mancata considerazione da parte del giudice d'appello che la legislazione provinciale e le sue appendici lederebbero la competenza legislativa riservata in via esclusiva allo RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Stato non ha miglior fortuna; non già solo perché, come si è ricordato in narrativa, nessuna omissione è imputabile a tal riguardo al decidente, ma perché anche qui le considerazioni prospettate da questo a confutazione dell'analoga contestazione già portata al suo esame non si prestano a rimeditazioni di sorta, risultando infatti condivisibile la linea di pensiero che evidenzia l'estraneità dell'obbligo di compartecipazione alla spesa, in quanto fondato su un rapporto diretto tra chi fruisce del servizio e che lo eroga, dal regime soggetto a riserva statuale dell'ordinamento civile. 5. Il rilievo offre piuttosto lo spunto per dar conto anche dell'infondatezza che infirma le ulteriori doglianze che il ricorrente muove sempre con il primo motivo di ricorso contro la sentenza impugnata. Si assume in succcessione che la Corte d'Appello non avrebbe considerato le ricadute sulla vicenda in esame dell'intervenuta abrogazione della l. 3 dicembre 1931, n. 1580, contenente le norme da sempre applicate per procedere al recupero delle spese di spedalità, in ragione del che risulterebbe preclusa all'ente creditore la rivalsa e, vieppiù, l'invocazione a conforto di questo dell'obbligo a carico dei familiari ristretti e collegati; ed ancora che nella specie l'obbligo ricadente su questi ultimi, non essendo per questo normativamente sostenibile, esigerebbe un impegno formale come prescritto dall'art. 44 del regolamento di attuazione. 6. Non coglie certo nel segno la prima obiezione dal momento che, ferma la potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome in materia, il regime impositivo che si delinea per effetto del concerto della l. prov. 13/91 e del d.P.G.P. 30/2000 mette capo ad un obbligo di compartecipazione alla spesa che ha un fondamento del tutto autonomo rispetto al diritto di rivalsa a suo tempo esercitabile in forza della l. 1580/1931, sicché il giudizio in ordine alla sua vincolatività RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 anche in relazione ai familiari ristretti o collegati che siano prescinde comunque dalla sua abrogazione. Ma neppure la seconda, quantunque essa possa apparire di primo acchito più suggestiva dato che, compulsandone letteralmente il dettato, non è men vero – tanto che si è ritenuto di procedere alla sua abrogazione - che l'art. 44, comma 6, d.P.G.P. 30/2000 ("Il nucleo familiare ristretto ed i nuclei familiari collegati, ove prevista la loro partecipazione, devono impegnarsi formalmente, nei confronti dell'ente pubblico competente, a concorrere al pagamento della tariffa non coperta dall'utente stesso, nella misura prevista dal presente regolamento") possa portare alla conclusione che, onde assumere concreta cogenza in danno degli interessati, l'obbligo di compartecipazione imporrebbe la contrazione di un impegno formale. E' una lettura questa che non suona tuttavia in modo coerente rispetto all'assetto normativo della materia risultando improprio che sia il regolamento a disciplinare un obbligo di cui la legge non faccia menzione alcuna. Ristabilendo la corretta gerarchia tra le fonti normative è la prescrizione contenuta nel regolamento che va interpretata alla luce del dettato della legge ed è, quindi, logico pensare che, se questo non prevede che l'obbligo di compartecipazione sorga su base di un impegno volontario formale, non può certo credersi che esso sia condizionato dall'impegno formale preteso dal regolamento. In realtà, come in qualche misura si è data cura di spiegare anche la Corte d'Appello e come bene si apprende dalla lettura di Corte Cost.2/2016 – che analoga disposizione vigente per la Provincia di Trento ha scandagliato osservando significativamente che le disposizioni in parola si iscrivono nel solco della «tendenza a prevedere l'intervento dei pubblici poteri, con l'onere per l'intera collettività, in funzione prevalentemente sussidiaria e in presenza di condizioni di difficoltà RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 economiche anche delle relative famiglie; richiedendosi, nel contempo, primariamente a queste ultime, in relazione alle proprie capacità, l'adempimento di un naturale e diretto dovere di solidarietà, oltre che dei correlativi obblighi giuridici» – l'obbligo non ha alcuna natura volontaria, ma è direttamente posto dalla legge, è un effetto che si produce ex lege per il mero fatto che in proprio o un proprio familiare siano ammessi a fruire del servizio sociale reso disponibile dall'ente. Esso non postula, per acquistare la forza propria dell'obbligazione che vincola la parte che accede al servizio o che il servizio richieda per un proprio congiunto, dunque l'assunzione di un impegno formale su base volontaria, trattandosi infatti di un'obbligazione che ha fonte nella legge. Così ricostruito il sistema anche l'apparente suggestività del passaggio normativo contenuto nell'art. 44 si svuota di ogni contenuto precettivo e si risolve, del resto in modo coerente con le finalità del testo normativo che lo accoglie, in un pratico strumento per rendere più agevole l'esazione della quota di compartecipazione gravante sui soggetti obbligati. 7. Il secondo motivo di ricorso addebita alla sentenza impugnata l'omesso esame di un fatto decisivo per non aver preso in considerazione il precetto riportato dal citato art. 44. comma 6, d.P.G.P. 30/2000. Il motivo, ove non resti assorbito per quanto si è detto innanzi, non si allinea esattamente alla sottostante verità processuale, giacché la Corte d'Appello nell'attribuire cogenza all'obbligo di compartecipazione in ragione della sua natura di obbligo ex lege, ha implicitamente anche disatteso il fatto allegato dal ricorrente non incorrendo perciò nel denunciato vizio omissivo. 8. Il ricorso va dunque conclusivamente respinto. 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 4196/2017 Numero sezionale 1797/2022 Numero di raccolta generale 18150/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. Respinge il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di ciascuna parte resistente in euro 4200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno 4.5.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] RG 4196/17 Osler-Prov. di [OSCURATO:PERSONA]. Cons. Marulli F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8
Sentenza Cassazione n. 18150/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris