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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 22289/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/M3 le conclusioni del PG tke, .1 ~4/14A-Ii 4dlo - il difensore tt_c, ciu. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno dott.ssa M. Zambrano, in relazione all'udienza preliminare, nel procedimento n. 719/2021 r.g.n.r., per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. 2.Avvero il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] denunciando due vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta tardività dell'istanza, deducendo la violazione dell'art. 38, comma 1, cod. proc. pen.

L'istanza sarebbe tempestiva posto che il deposito è avvenuto in data 6 settembre 2021, tra il provvedimento di rigetto della messa alla prova (del 8 giugno 2021), all'interno del quale veniva fissata anche la data di celebrazione dell'udienza preliminare e quest'ultima, tenuta il 14 settembre 2021.

Infatti, nelle udienze del 11 maggio e del 8 giugno vi sarebbe stata soltanto la trattazione relativa all'istanza di messa alla prova, depositata per la prima udienza fissata, appunto, in data 11 maggio 2021 che, ove accolta, avrebbe dato luogo ad ordinanza ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., senza udienza preliminare.

Ciò in quanto, a parere del ricorrente, la richiesta di messa alla prova radica un autonomo sub procedimento.

Sicché, per la difesa, l'istanza di ricusazione è stata tempestivamente presentata, prima della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti di cui all'udienza preliminare del 14 settembre 2021.

2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. tenuto conto che la ricusazione presuppone incompatibilità determinata da ragioni interne al procedimento, come verificatosi nel caso al vaglio.

In tal caso, invero, il Giudice avrebbe valorizzato, con finalità del tutto inconferenti rispetto all'oggetto della decisione (ammissione alla messa alla prova) la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in data 23 novembre 2020, non definitiva, ignorando, peraltro, che in quella sede l'imputato era stato assolto per due capi di imputazione e che era stata esclusa la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, nonché che gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella speciale della collaborazione di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen.Si descrive il ricorrente come "soggetto pieno di scrupoli" perseverante nei comportamenti corruttivi, nonché la condotta dell'imputato viene indicata come sintomatica di spregiudicatezza, così facendo coincidere il giudizio sull'ammissibilità della messa alla prova con quello sulla colpevolezza dell'imputato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, G. Pratola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'ordinanza condivisibile quanto alla rilevata intempestività della ricusazione e, comunque, reputando manifestamente infondata la dedotta anticipazione di giudizio da parte del giudice, posta a fondamento della proposta istanza di ricusazione.

Si assume, in particolare, che l'art. 464-quater cod. proc. pen. impone di tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod, pen. e quindi, dei precedenti penali e giudiziari (dunque anche dell'esito di sentenze non definitive), richiedendo un giudizio sulla pericolosità rispetto al quale il giudice si è correttamente pronunciato.

3.1. La difesa ha fatto pervenire, in data 14 gennaio 2022, memoria con la quale ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi ulteriormente illustrandoli, oltre ad aver replicato alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.11 rilievo relativo alla tempestività dell'istanza di ricusazione è inammissibile.

È giurisprudenza di questa Corte di legittimità che per conoscenza della causa di ricusazione di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. divenuta nota, deve intendersi conoscenza effettiva e completa, nei suoi termini fattuali e giuridici (Sez. 1, n. 6117 del 13/01/2009, Calcagni, Rv. 243224; Sez. 1, n. 39128 del 17/09/2003, Mingari, Rv. 225996).

Va, poi, richiamato il principio di legittimità che consente la presentazione della dichiarazione di ricusazione entro tre giorni dall'insorgenza o dalla conoscenza della relativa causa "quando è obbiettivamente impossibile rispettare i diversi termini previsti dall'art. 38 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8247 del 06/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239045).

L'istanza, depositata il 6 settembre 2021, prima dell'udienza preliminare fissata per il 14 settembre 2021, è stata, infatti, depositata oltre il termine di tre giorni dal provvedimento di rigetto della messa alla prova, reso in data del 8 giugno 2021.2.1.Invero, nel caso in esame, la causa di ricusazione è sorta all'esito del sub procedimento fissato per la messa alla prova, in quanto relativo al provvedimento reiettivo che ha concluso detto iter di ammissione della messa alla prova.

Sicché la dichiarazione doveva essere presentata prima dell'atto del giudice - quindi prima della successiva udienza preliminare del 14 settembre - ma tempestivamente rispetto al termine di tre giorni dalla conoscenza della causa medesima.

Premesso che il termine di decadenza di tre giorni, previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., opera, invero, quando è decorso il termine di cui all'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8131 del 15/10/2014, dep. 2015, Alvaro, Rv. 262944), ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dei casi di cui all'art. 38, comma 1 cit., occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 6, n. 19533 del 06/05/2014, D'Urso, Rv. 260893).

Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova che sarebbe causa della dedotta ragione di ricusazione, è stato emesso in data 8 giugno 2021.

Sicché, il termine di tre giorni sopra illustrato, era senz'altro decorso nel settembre del 2021, allorquando è stata presentata la dichiarazione di ricusazione.

2.2. In ogni caso, si rileva, quanto al secondo motivo di ricorso che, formalmente, si deduce inosservanza dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen..

In sostanza, però, si reiterano le argomentazioni svolte con l'istanza di ricusazione e si chiede la rivalutazione, in fatto, degli argomenti posti dalla Corte d'appello a base della pronunciata inammissibilità, la quale fonda sulla natura della delibazione resa dal Giudice, a mente dell'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. e del giudizio demandatogli in ordine alla richiesta di messa alla prova, svolto secondo la Corte territoriale, sulla base di parametri corretti, privi di incursioni nella valutazione di colpevolezza, diversamente da quanto assunto dal ricorrente anche nella presente sede di legittimità ove si censura la carenza di serenità e obiettività di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, rileva la correttezza argomentativa della Corte territoriale, posto che la natura del procedimento speciale della messa alla prova e la scansione procedimentale indicata nelle norme introdotte con la legge 20 aprile 2014, n. 67, escludono che l'ordinanza con la quale il giudice si pronunci implichi una valutazione di merito sull'ipotesi di accusa, rilevante ai sensi della giurisprudenza di costituzionale in materia di incompatibilità.

Ai sensi dell'art.464-quater cod. proc. pen., invero, tale ordinanza è infatti adottata dal giudice "se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129....quando in base ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati".

Il giudizio demandato in tale sede, quindi, implica, come correttamente reputato dalla Corte territoriale, l'esame della pericolosità dell'istante e dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovviamente non ai fini di un giudizio anticipatorio del merito, in ordine alla colpevolezza ma onde verificare l'ammissibilità della messa alla prova.

Né è possibile, in sede di legittimità, rivisitare, nel merito, il carattere anticipatorio delle affermazioni del giudice ricusato, stante la motivazione coerente e non manifestamente illogica resa, sul punto specifico, dalla Corte territoriale a pag. 2 del provvedimento censurato.

A. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/M3 le conclusioni del PG tke, .1 ~4/14A-Ii 4dlo - il difensore tt_c, ciu. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, la Corte d'appello di Salerno ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno dott.ssa M. Zambrano, in relazione all'udienza preliminare, nel procedimento n. 719/2021 r.g.n.r., per il reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. 2.Avvero il provvedimento propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] denunciando due vizi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.Con il primo motivo si denuncia violazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta tardività dell'istanza, deducendo la violazione dell'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. L'istanza sarebbe tempestiva posto che il deposito è avvenuto in data 6 settembre 2021, tra il provvedimento di rigetto della messa alla prova (del 8 giugno 2021), all'interno del quale veniva fissata anche la data di celebrazione dell'udienza preliminare e quest'ultima, tenuta il 14 settembre 2021. Infatti, nelle udienze del 11 maggio e del 8 giugno vi sarebbe stata soltanto la trattazione relativa all'istanza di messa alla prova, depositata per la prima udienza fissata, appunto, in data 11 maggio 2021 che, ove accolta, avrebbe dato luogo ad ordinanza ai sensi dell'art. 464-quater cod. proc. pen., senza udienza preliminare. Ciò in quanto, a parere del ricorrente, la richiesta di messa alla prova radica un autonomo sub procedimento. Sicché, per la difesa, l'istanza di ricusazione è stata tempestivamente presentata, prima della conclusione degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti di cui all'udienza preliminare del 14 settembre 2021. 2.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. tenuto conto che la ricusazione presuppone incompatibilità determinata da ragioni interne al procedimento, come verificatosi nel caso al vaglio. In tal caso, invero, il Giudice avrebbe valorizzato, con finalità del tutto inconferenti rispetto all'oggetto della decisione (ammissione alla messa alla prova) la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Salerno, in data 23 novembre 2020, non definitiva, ignorando, peraltro, che in quella sede l'imputato era stato assolto per due capi di imputazione e che era stata esclusa la circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa, nonché che gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella speciale della collaborazione di cui all'art. 323-bis, comma 2, cod. pen.Si descrive il ricorrente come "soggetto pieno di scrupoli" perseverante nei comportamenti corruttivi, nonché la condotta dell'imputato viene indicata come sintomatica di spregiudicatezza, così facendo coincidere il giudizio sull'ammissibilità della messa alla prova con quello sulla colpevolezza dell'imputato. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, G. Pratola, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'ordinanza condivisibile quanto alla rilevata intempestività della ricusazione e, comunque, reputando manifestamente infondata la dedotta anticipazione di giudizio da parte del giudice, posta a fondamento della proposta istanza di ricusazione. Si assume, in particolare, che l'art. 464-quater cod. proc. pen. impone di tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod, pen. e quindi, dei precedenti penali e giudiziari (dunque anche dell'esito di sentenze non definitive), richiedendo un giudizio sulla pericolosità rispetto al quale il giudice si è correttamente pronunciato. 3.1. La difesa ha fatto pervenire, in data 14 gennaio 2022, memoria con la quale ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi ulteriormente illustrandoli, oltre ad aver replicato alle argomentazioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. 2.11 rilievo relativo alla tempestività dell'istanza di ricusazione è inammissibile. È giurisprudenza di questa Corte di legittimità che per conoscenza della causa di ricusazione di cui all'art. 38, comma 2, cod. proc. pen. divenuta nota, deve intendersi conoscenza effettiva e completa, nei suoi termini fattuali e giuridici (Sez. 1, n. 6117 del 13/01/2009, Calcagni, Rv. 243224; Sez. 1, n. 39128 del 17/09/2003, Mingari, Rv. 225996). Va, poi, richiamato il principio di legittimità che consente la presentazione della dichiarazione di ricusazione entro tre giorni dall'insorgenza o dalla conoscenza della relativa causa "quando è obbiettivamente impossibile rispettare i diversi termini previsti dall'art. 38 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8247 del 06/02/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 239045). L'istanza, depositata il 6 settembre 2021, prima dell'udienza preliminare fissata per il 14 settembre 2021, è stata, infatti, depositata oltre il termine di tre giorni dal provvedimento di rigetto della messa alla prova, reso in data del 8 giugno 2021.2.1.Invero, nel caso in esame, la causa di ricusazione è sorta all'esito del sub procedimento fissato per la messa alla prova, in quanto relativo al provvedimento reiettivo che ha concluso detto iter di ammissione della messa alla prova. Sicché la dichiarazione doveva essere presentata prima dell'atto del giudice - quindi prima della successiva udienza preliminare del 14 settembre - ma tempestivamente rispetto al termine di tre giorni dalla conoscenza della causa medesima. Premesso che il termine di decadenza di tre giorni, previsto dall'art. 38, comma 2, cod. proc. pen., opera, invero, quando è decorso il termine di cui all'art. 38, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 8131 del 15/10/2014, dep. 2015, Alvaro, Rv. 262944), ai fini della decorrenza del termine di tre giorni per la proposizione della dichiarazione di ricusazione, quando la causa addotta attiene ad eventi o atti giudiziari venuti in essere al di fuori dei casi di cui all'art. 38, comma 1 cit., occorre fare riferimento al momento in cui il giudicabile ha acquisito conoscenza personale, effettiva ed integrale, della stessa (Sez. 6, n. 19533 del 06/05/2014, D'Urso, Rv. 260893). Nel caso in esame, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente, il provvedimento di rigetto della richiesta di messa alla prova che sarebbe causa della dedotta ragione di ricusazione, è stato emesso in data 8 giugno 2021. Sicché, il termine di tre giorni sopra illustrato, era senz'altro decorso nel settembre del 2021, allorquando è stata presentata la dichiarazione di ricusazione. 2.2. In ogni caso, si rileva, quanto al secondo motivo di ricorso che, formalmente, si deduce inosservanza dell'art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.. In sostanza, però, si reiterano le argomentazioni svolte con l'istanza di ricusazione e si chiede la rivalutazione, in fatto, degli argomenti posti dalla Corte d'appello a base della pronunciata inammissibilità, la quale fonda sulla natura della delibazione resa dal Giudice, a mente dell'art. 464-quater, comma 3, cod. proc. pen. e del giudizio demandatogli in ordine alla richiesta di messa alla prova, svolto secondo la Corte territoriale, sulla base di parametri corretti, privi di incursioni nella valutazione di colpevolezza, diversamente da quanto assunto dal ricorrente anche nella presente sede di legittimità ove si censura la carenza di serenità e obiettività di giudizio. [OSCURATO:PERSONA], in definitiva, rileva la correttezza argomentativa della Corte territoriale, posto che la natura del procedimento speciale della messa alla prova e la scansione procedimentale indicata nelle norme introdotte con la legge 20 aprile 2014, n. 67, escludono che l'ordinanza con la quale il giudice si pronunci implichi una valutazione di merito sull'ipotesi di accusa, rilevante ai sensi della giurisprudenza di costituzionale in materia di incompatibilità. Ai sensi dell'art.464-quater cod. proc. pen., invero, tale ordinanza è infatti adottata dal giudice "se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'art.129....quando in base ai parametri di cui all'art.133 cod. pen. reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati". Il giudizio demandato in tale sede, quindi, implica, come correttamente reputato dalla Corte territoriale, l'esame della pericolosità dell'istante e dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ovviamente non ai fini di un giudizio anticipatorio del merito, in ordine alla colpevolezza ma onde verificare l'ammissibilità della messa alla prova. Né è possibile, in sede di legittimità, rivisitare, nel merito, il carattere anticipatorio delle affermazioni del giudice ricusato, stante la motivazione coerente e non manifestamente illogica resa, sul punto specifico, dalla Corte territoriale a pag. 2 del provvedimento censurato. A. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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