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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22911/2026

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bunale del Riesame di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO IN FATTO1.

Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame in materia dimisure cautelari personali, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaapplicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in relazione alreato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza degli artt. 291, comma 1-quater,e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.

Il ricorrente lamenta che il G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso lo svolgimento dell’interrogatorio preventivodell’indagato, emettendo l’ordinanza cautelare, poi eseguita in data 16 dicembre2025, con successivo espletamento dell’interrogatorio di garanzia in data 18dicembre 2025, nonostante il giudice avesse ravvisato l’esigenza cautelare di cuiall’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.La difesa censura, inoltre, l’affermazione del Tribunale del riesame secondocui l’interrogatorio di garanzia, pur successivamente eseguito, avrebberappresentato il primo momento utile, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., perdedurre la nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare; nullità che, indifetto di tempestiva deduzione, resterebbe sanata.Secondo la prospettazione difensiva, invece, la violazione della prescrizionedi cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. incide sull’ambito applicativodell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., relativo all’intervento dell’indagato,integrando un vizio che incide direttamente sulla validità del provvedimentocautelare.

Ne consegue che tale nullità deve essere dedotta mediante la richiestadi riesame, quale mezzo di impugnazione specificamente preordinato alla verificadei presupposti legittimanti l’adozione della misura cautelare, restando irrilevantela mancata deduzione della stessa nel corso dell’interrogatorio di garanzia.3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con o senza rinvio.4.

Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondatamente proposto.2.

Allo scopo di assicurare un confronto preventivo e di permettere alla difesadi veicolare in modo effettivo al giudice, anteriormente all'applicazione dellamisura cautelare, argomenti a sostegno dell'innocenza o, comunque,dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura stessa, il legislatoreha previsto la necessità, da parte del giudice, di procedere all’interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini prima dell'adozione della misura (legge 9 agosto2024, n. 114, pubblicata in G. U. n. 187 del 10 agosto 2024, in vigore dal 25agosto 2024).L’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291,comma 1-quater, cod. proc. pen. è escluso quando sussista taluna delle esigenzedi cui all’art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed è imposto, invece, quandol'esigenza da fronteggiare sia, come ritenuto nel caso in esame, quella del pericolodi reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., salve le deroghe previstedallo stesso art. 291 cit., qui non ricorrenti.La violazione dell’obbligo di procedere all’interrogatorio anticipato, nei casiin cui è prescritto, è sanzionata con la nullità dell’ordinanza genetica ai sensi delcomma 3-bis dell’art. 292 cod. proc. pen.; sicché, com’è stato affermato,l'interrogatorio anticipato si pone come prerequisito della misura cautelare, inmancanza del quale la restrizione della libertà personale deve ritenersiillegittimamente disposta (Sez.4 n. 14463 del 25/02/2026, Colicchio, Rv. 289770– 01; Sez. 2, n. 9113 del 9/01/2025, Pizzolante, non mass.).3.

L’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio, deducibiledinanzi al Tribunale del riesame e che, nel caso concreto, è stata ivi dedotta,ritenendo tuttavia il Tribunale che l’eccezione fosse tardiva in quanto non sollevatain sede di interrogatorio ‘postumo’.Osserva il Collegio che la nullità da cui è affetta l’ordinanza in caso diomissione dell’interrogatorio preventivo non può che essere «genetica», essendosiaccertata l’inesistenza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante iltitolo cautelare: in tal caso si verifica infatti «una causa originaria e strutturale dinullità dell'ordinanza applicativa», che opera «retrospettivamente ma ex tunc,stante il rapporto di compenetrazione tra il provvedimento genetico e il suosuccessivo riesame» (Sez. 3, n. 6740 del 16/01/2026, Ciranni, non mass.; Sez. 2,n. 5548 del 9/01/2025, Marangio, non mass. sul punto).Come risulta da informazione provvisoria n.2/2026, le Sezioni Unite,all’udienza del 15 gennaio 2026, hanno dato risposta affermativa al seguentequesito: «Se l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previstodall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integri una nullità c.d. a regimeintermedio ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc, pen. che possa essere dedottaper la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officioanche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatoriodi garanzia».4.

Applicando tale principio al caso in esame, il Tribunale avrebbe dovutoaccogliere, in quanto tempestiva, l’eccezione di nullità dell’ordinanza impugnata,che va pertanto annullata unitamente al provvedimento qui impugnato.Da ciò consegue, inoltre, l’immediata cessazione degli effetti della misuracautelare in atto, e la necessità di darne, tramite la cancelleria, immediatacomunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensidell'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal Gip delTribunale di Catania il 5 dicembre 2025 e dispone l'immediata liberazione diDampha [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 maggio 1998, se non detenuto per altra causa.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale insede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bunale del Riesame di Cataniaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni delle partiRITENUTO IN FATTO1. Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame in materia dimisure cautelari personali, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettatol’istanza di riesame proposta nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanzaapplicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa in relazione alreato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.2. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],deducendo, con un unico motivo, l’inosservanza degli artt. 291, comma 1-quater,e 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. Il ricorrente lamenta che il G.I.P. del [OSCURATO:PERSONA] abbia omesso lo svolgimento dell’interrogatorio preventivodell’indagato, emettendo l’ordinanza cautelare, poi eseguita in data 16 dicembre2025, con successivo espletamento dell’interrogatorio di garanzia in data 18dicembre 2025, nonostante il giudice avesse ravvisato l’esigenza cautelare di cuiall’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.La difesa censura, inoltre, l’affermazione del Tribunale del riesame secondocui l’interrogatorio di garanzia, pur successivamente eseguito, avrebberappresentato il primo momento utile, ai sensi dell’art. 182 cod. proc. pen., perdedurre la nullità dell’ordinanza applicativa della misura cautelare; nullità che, indifetto di tempestiva deduzione, resterebbe sanata.Secondo la prospettazione difensiva, invece, la violazione della prescrizionedi cui all’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. incide sull’ambito applicativodell’art. 178, lett. c), cod. proc. pen., relativo all’intervento dell’indagato,integrando un vizio che incide direttamente sulla validità del provvedimentocautelare. Ne consegue che tale nullità deve essere dedotta mediante la richiestadi riesame, quale mezzo di impugnazione specificamente preordinato alla verificadei presupposti legittimanti l’adozione della misura cautelare, restando irrilevantela mancata deduzione della stessa nel corso dell’interrogatorio di garanzia.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’annullamento con o senza rinvio.4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria, insistendo perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondatamente proposto.2. Allo scopo di assicurare un confronto preventivo e di permettere alla difesadi veicolare in modo effettivo al giudice, anteriormente all'applicazione dellamisura cautelare, argomenti a sostegno dell'innocenza o, comunque,dell'insussistenza dei presupposti per l'adozione della misura stessa, il legislatoreha previsto la necessità, da parte del giudice, di procedere all’interrogatorio dellapersona sottoposta alle indagini prima dell'adozione della misura (legge 9 agosto2024, n. 114, pubblicata in G. U. n. 187 del 10 agosto 2024, in vigore dal 25agosto 2024).L’obbligo di procedere all’interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291,comma 1-quater, cod. proc. pen. è escluso quando sussista taluna delle esigenzedi cui all’art. 274, lett. a) e b), cod. proc. pen. ed è imposto, invece, quandol'esigenza da fronteggiare sia, come ritenuto nel caso in esame, quella del pericolodi reiterazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., salve le deroghe previstedallo stesso art. 291 cit., qui non ricorrenti.La violazione dell’obbligo di procedere all’interrogatorio anticipato, nei casiin cui è prescritto, è sanzionata con la nullità dell’ordinanza genetica ai sensi delcomma 3-bis dell’art. 292 cod. proc. pen.; sicché, com’è stato affermato,l'interrogatorio anticipato si pone come prerequisito della misura cautelare, inmancanza del quale la restrizione della libertà personale deve ritenersiillegittimamente disposta (Sez.4 n. 14463 del 25/02/2026, Colicchio, Rv. 289770– 01; Sez. 2, n. 9113 del 9/01/2025, Pizzolante, non mass.).3. L’omissione del previo interrogatorio ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integra una nullità c.d. a regime intermedio, deducibiledinanzi al Tribunale del riesame e che, nel caso concreto, è stata ivi dedotta,ritenendo tuttavia il Tribunale che l’eccezione fosse tardiva in quanto non sollevatain sede di interrogatorio ‘postumo’.Osserva il Collegio che la nullità da cui è affetta l’ordinanza in caso diomissione dell’interrogatorio preventivo non può che essere «genetica», essendosiaccertata l’inesistenza originaria di un presupposto fisiologicamente legittimante iltitolo cautelare: in tal caso si verifica infatti «una causa originaria e strutturale dinullità dell'ordinanza applicativa», che opera «retrospettivamente ma ex tunc,stante il rapporto di compenetrazione tra il provvedimento genetico e il suosuccessivo riesame» (Sez. 3, n. 6740 del 16/01/2026, Ciranni, non mass.; Sez. 2,n. 5548 del 9/01/2025, Marangio, non mass. sul punto).Come risulta da informazione provvisoria n.2/2026, le Sezioni Unite,all’udienza del 15 gennaio 2026, hanno dato risposta affermativa al seguentequesito: «Se l'omissione del previo interrogatorio nei casi in cui esso è previstodall'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. integri una nullità c.d. a regimeintermedio ex art. 178, comma 1, lett.c), cod. proc, pen. che possa essere dedottaper la prima volta dinanzi al tribunale del riesame o da questo rilevata ex officioanche nel caso in cui non sia stata eccepita dall'interessato in sede di interrogatoriodi garanzia».4. Applicando tale principio al caso in esame, il Tribunale avrebbe dovutoaccogliere, in quanto tempestiva, l’eccezione di nullità dell’ordinanza impugnata,che va pertanto annullata unitamente al provvedimento qui impugnato.Da ciò consegue, inoltre, l’immediata cessazione degli effetti della misuracautelare in atto, e la necessità di darne, tramite la cancelleria, immediatacomunicazione al Procuratore generale in sede, per quanto di competenza ai sensidell'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza emessa dal Gip delTribunale di Catania il 5 dicembre 2025 e dispone l'immediata liberazione diDampha [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22 maggio 1998, se non detenuto per altra causa.Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale insede per quanto di competenza ai sensi dell'art.626 cod.proc.pen.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEUGENIA [OSCURATO:PERSONA]
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