CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 1970
Cassazione n. 38050/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/03/1970 avverso la sentenza del 20/09/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata in punto di mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna e rigetto nel resto. udito il difensore L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di ricettazione. 1.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza od erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto contestato in quello di cui all'art. 647 cod. pen., non più previsto dalla legge come reato. In particolare, la censura investe la motivazione con cui la sentenza impugnata aveva ritenuto che il telefono utilizzato dall'imputato (per pochissime ore) non fu smarrito, ma certamente rubato alla proprietaria, con conseguente esclusione del presupposto della diversa ipotesi di cui all'art. 647 cod. pen. Sul punto, la motivazione della Corte di merito era assertiva, in quanto mancava qualsiasi riferimento alle doglianze sollevate con l'atto di appello, volte, in relazione allo svolgersi dei fatti ed al contenuto delle prove raccolte, a dimostrare che si trattò di rinvenimento di cosa smarrita (la p.o. aveva escluso il furto; gli esiti dei tabulati dimostravano la stretta conseguenzialità logico-temporale tra lo spossessamento del telefono ed il ritrovamento ad opera dell'imputato; il ricorrente aveva dichiarato di averlo rinvenuto nello stesso luogo ed occasione, una festa patronale, ove la p.o. si era accorta di non averlo più con sé). Né potevano ritenersi soddisfatti gli oneri motivazionali col riferìmento all'inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato che la Corte di merito aveva fondato sull'esistenza di una "prassi" comune - sfornita di qualsiasi riferimento (e dunque da ricondursi alle voci correnti nel pubblico stigmatizzate dallo stesso Legislatore al)'art. 234, comma 3, cod. proc. pen.) - in forza della quale chi viene trovato in possesso di oggetti dì sospetta provenienza dichiara di averlo trovato per terra e di averlo preso ingenuamente. 1.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza od erronea applicazione della legge pena mancanza di motivazione in relazione alla riqualificazione del fatto contestato nel reato di cui all'art. 624 cod. pen., non procedibile per intervenuta remissione di querela ad opera della p.o., risarcita dall'imputato La censura attiene al difetto di logicità dell'argomento utilizzato dalla Corte di merito per escludere il furto, fondato sull'assenza di ammissione, da parte del ricorrente "di avere rubato il telefono, apparendo del tutto inverosimile che il ladro si sia disfatto del bene dopo averlo rubato per la semplice ragione che è un'azione del tutto priva di senso". Ciò in contrasto con l'orientamento di questa Corte a mente del quale integra il delitto di furto la condotta di colui che si impossessi di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, senza che sia richiesto e necessario che, per commettere il furto, l'autore dichiari di averlo "rubato". Inoltre, priva di copertura logica era l'argomentazione che fosse del tutto inverosimile che l'autore del furto si fosse immediatamente spossessato del bene dopo la sottrazione. 1.3. Con il terzo motivo lamenta l'inosservanza od erronea applicazione della legge pena'7'à mancanza di motivazione in relazione alla determinazione della pena nel minimo edittale e all'omessa concessione del beneficio della non menzione. Il riferimento all'oggettiva gravità della condotta era privo di base fattuale, non essendo stato accertato il valore del bene; tale valutazione poi si poneva in contrasto con l'altra conclusione della Corte territoriale secondo cui la pena inflitta era veramente minima ed insuscettibile di riduzione. 1.4. Mancante del tutto era, poi, la motivazione in ordine alla concessione del beneficio ex art. 175 cod. pen., di cui sussistevano i presupposti oggettivi e soggettivi. 1.5. Conclude anche per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 2. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato limitatamente alla censura di omessa motivazione in ordine alla richiesta di concessione del beneficio della non menzione; sia, invece, inammissibile nel resto. 2.1. I primi due motivi - i quali possono trattarsi unitariamente in quanto logicamente collegati rispetto alle questioni di diritto poste - sono manifestamente infondati. Premesso che in caso di c.d. doppia conforme le motivazioni delle sentenze di merito si saldano in un unico complesso argomentativo, avendo la Corte di appello integralmente recepito quanto enunciato dal primo giudice (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218), risulta, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, che la p.o. subì il furto del proprio telefono cellulare, per come asseverato dal primo giudice e riscontrato dagli atti posti a fondamento della condanna (si è proceduto con rito abbreviato: vedi verbale di sit della p.o. del 16/11/2016 "subivo il furto del mio telefono cellulare.."; denunzia di furto del 27/8/2016 "sono stata vittima di furto con destrezza tra le 20.00 e le 20.15 in pubblica via"; l'utenza dopo aver ricevuto ripetute telefonate dalla p.o. veniva spenta e dapprima localizzata, mediante l'applicazione di rintraccio, in luogo distante, precisamente un campo pieno di cespugli quasi inaccessibile sulla provinciale di Scopello). Di conseguenza, ai fini dell'esclusione della fattispecie di cui all'art. 647 cod. pen., per come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, difetta l'elemento costitutivo dello smarrimento. Peraltro, l'esclusione del delitto di cui all'art. 647 cod. pen., vuoi come ipotesi alternativa di reato che l'imputato avrebbe commesso rinvenendo fortuitamente il cellulare, vuoi come delitto presupposto della ricettazione, si fonda anche su un altro decisivo elemento: il telefono è stato descritto come un modello all'epoca nuova (un I Phone 6) che presentava chiari segni del legittimo possesso altrui - tanto che la p.o. riuscì ad effettuare alcune telefonate prima che venisse spento - tra cui, in particolare, il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio; pertanto, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che, in ipotesi, se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite (Sez. 2, n. 4132 del 2019, dep. 2020, Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 2013, Rv. 257432; Sez. 5, n. 1710 del 2016, dep. 2017, Rv. 268910). Esclusa, quindi, l'ipotesi di riqualificazione nel reato oggetto di abrogazione, non affatto manifestamente illogiche risultano le conclusioni e le motivazioni spese per escludere che il ricorrente potesse rispondere di furto, anziché di ricettazione. Al riguardo, va infatti osservato che l'imputato ha (legittimamente) negato di essere l'autore del furto ai danni della p.o. e, genericamente affermato, di avere rinvenuto il telefono cellulare all'ingresso del Paese (e dunque in luogo differente da dove venne sottratto alla p.o. che ha invece riferito di non averlo più trovato quando si trovava nel centro del Paese, nei pressi della Chiesa di Scopello). Pertanto, una volta escluso che il ricorrente potesse essere stato direttamente l'autore della sottrazione furtiva (in tale direzione non depone né è stato indicato alcun elemento), la Corte di merito, con motivazione non affatto manifestamente illogica, ha ritenuto inverosimile, sulla base dell'id quoad plerunque accidit, che l'autore della sottrazione abbia dapprima rubato il telefono alla p.o. e, poi, se ne sia disfatto in un arco temporale così breve, gettandolo nei pressi della strada provinciale ove sarebbe poi stato rinvenuto perfettamente integro dall'imputato. E ciò anche in ragione dello stesso comportamento tenuto dall'imputato successivamente al rinvenimento, avendo questi - anziché portato il telefono presso una stazione dei CC - trattenuto l'apparecchio con sé per quasi un anno, restituendolo soltanto a seguito della richiesta della PG che lo aveva successivamente rintracciato. Alla luce di tali considerazioni, nessuna illogicità sconta dunque l'affermazione della responsabilità penale del ricorrente in ordine al delitto dì ricettazione, essendosi fatta corretta applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte a mente del quale la conoscenza della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dal comportamento dell'imputato che dimostri la consapevolezza della provenienza illecita della cosa ricettata, ovvero dalla mancata - o non attendibile - indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (Sez. 2 n. 25756 del 11/6/2008, Nardino, Rv. 241458; sez. 2 n. 29198 del 25/5/2010, Fontanella, Rv. 248265). Nella sentenza impugnata l'assenza di plausibili spiegazioni in ordine alla legittima acquisizione del bene si pone come coerente e necessaria conseguenza di un acquisto illecito. Del resto, come questa Corte ha affermato (SU. n. 12433 del 26/11/2009, Nocera, Rv. 246324; sez. 1 n. 27548 del 17/6/2010, Screti, Rv. 247718) che l'elemento psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell'agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto. 2.2. Le censure sul trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate. 2.2.1. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). Nel caso in esame, a fronte di una pena inflitta dal primo giudice comunque contenuta (mesi tre e giorni dieci di reclusione ed C 330,00 di multa, poi ridotta per il rito abbreviato), il riferimento al valore economico del bene (trattandosi di un I Phone 6 all'epoca in commercio) e la oggettiva gravità della condotta costituiscono indici fattuali idonei ad escludere, sul piano del rispetto dell'onere di motivazione, l'invocata diminuzione, escludendosi alcuna contraddittorietà con il riferimento alla misura minimale della pena, da ritenersi operato proprio al fine di considerare congrua quella inflitta dal primo giudice. 2.2.2. Con riguardo, poi, alla richiesta di dichiarare in questa sede l'imputato non punibile ex art. 131-bis cod. pen., si tratta di richiesta inammissibile in quanto formulata del tutto genericamente nel petitum finale del ricorso, priva dell'indicazione dei relativi elementi di sostegno e che non rinviene specifica trattazione nei relativi motivi. Peraltro, neppure può ritenersi la suddetta lacuna colmata dall'atto di appello ove si avanzò la richiesta sebbene all'epoca fosse ex lege non consentita in quanto non ancora intervenuta la sentenza n. 156 del 2020 con cui la Corte cost. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui non consente l'applicazione dell'istituto ai reati, quale la ricettazione lieve, per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva. Invero, la richiesta venne avanzata con l'atto di appello (vedi pag. 11) ed inserita nella titolazione del motivo (relativo al trattamento sanzionatorio - vedi pag. 9), ma non sviluppata, censurandosi la sentenza di primo grado in relazione al quantum di pena e al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. 2.2.3. Fondato è, invece, il motivo relativo al vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione, trattandosi di censura mossa con l'atto di appello alla sentenza del primo giudice che la Corte territoriale non ha esaminato. Trattandosi di questione che involge accertamenti di merito, la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto, dichiarandosi, al contempo, l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa pronuncia in ordine alla non menzione della condanna, con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Palermo per il giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed