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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 aprile 2019

Cassazione n. 25099/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diVicenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato a LukaShata la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di detenzione e portoilleciti di arma comune da sparo, di furto e di rapina.2.

Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso,con cui lamenta la violazione degli artt. 624 e 626 cod. pen. e l’apparenza della motivazione,con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo c) come furto e noncome furto d’uso, dal momento che l’imputato non aveva potuto restituire le pistole in quantoarrestato.3.

Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».In tale perimetro normativo è ritualmente deducibile l’erronea qualificazione del fatto,solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emerganocon indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo diimputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto chenon risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-01).

La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiutaesclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenzae dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, ElZitouni, Rv. 275971-01; nonché, anche prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpodell’art. 448 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv. 271789-01; Sez.7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766-01).Nel caso di specie, le deduzioni difensive sono espresse i termini del tutto generici efattuali, incentrati su indimostrate dinamiche del foro interno e completamente avulse deltenore formale dell’editto accusatorio.4.

Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diVicenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];a seguito di procedura de planoRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Vicenza ha applicato a LukaShata la pena concordemente richiesta dalle parti in relazione ai reati di detenzione e portoilleciti di arma comune da sparo, di furto e di rapina.2. Ricorre per cassazione il suddetto imputato, deducendo un unico motivo di ricorso,con cui lamenta la violazione degli artt. 624 e 626 cod. pen. e l’apparenza della motivazione,con riferimento alla mancata riqualificazione del fatto contestato al capo c) come furto e noncome furto d’uso, dal momento che l’imputato non aveva potuto restituire le pistole in quantoarrestato.3. Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., è possibile «proporre ricorso percassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontàdell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazionegiuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».In tale perimetro normativo è ritualmente deducibile l’erronea qualificazione del fatto,solo nei casi di errore manifesto e di qualificazione palesemente eccentrica, che emerganocon indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità rispetto al contenuto del capo diimputazione, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto chenon risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-01). La verifica sul punto, inoltre, deve essere compiutaesclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenzae dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01;Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, Annas, Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, ElZitouni, Rv. 275971-01; nonché, anche prima dell’inserimento del comma 2-bis nel corpodell’art. 448 cod. proc. pen., Sez. 3, n. 46373 del 26/01/2017, Kanow, Rv. 271789-01; Sez.7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766-01).Nel caso di specie, le deduzioni difensive sono espresse i termini del tutto generici efattuali, incentrati su indimostrate dinamiche del foro interno e completamente avulse deltenore formale dell’editto accusatorio.4. Il procedimento deve pertanto essere definito senza formalità di procedura, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.Il ricorrente deve essere condannato, per legge, al pagamento delle spese processualie, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, daliquidarsi equitativamente come da dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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