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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45342/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 13780/24 - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni sono inammissibili perché generici e reiterativi dell'atto di appello; Considerato che il ricorrente non si confronta con l'articolata e corretta motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi il ricorso in enunciati di principio svincolati dagli elementi di fatto e di diritto utili a porre in discussione le risultanze cui è pervenuto il giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; RG 13780/24 - [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per i reati di furto, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni sono inammissibili perché generici e reiterativi dell'atto di appello; Considerato che il ricorrente non si confronta con l'articolata e corretta motivazione del provvedimento impugnato, risolvendosi il ricorso in enunciati di principio svincolati dagli elementi di fatto e di diritto utili a porre in discussione le risultanze cui è pervenuto il giudice di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09
Sentenza Cassazione n. 45342/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris