Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15483/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

epro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarialucrezia Turco, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto,come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1298/19 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 23 settembre2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.30 aprile 2026.Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/20261.

Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha accolto parzialmentel’appello principale della Tamoil Italia s.p.a. (ed, in particolare,escludendo dalla tassazione i cartelli recanti la tipologia dicarburante messo in vendita, gli adesivi apposti sulle singolepompe di distribuzione e la porzione di tabellone recantel’indicazione dei prezzi del carburante ed, ancora, escludendoche i fascioni laterali della pensilina principale potessero essereconsiderati mezzi pubblicitari luminosi) e, nel contempo, harigettato quello incidentale della IRTEL s.r.l. avverso lasentenza n. 323/17 della [OSCURATO:PERSONA] diPisa, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso dellacontribuente (e, segnatamente, in relazione alla sanzione peromessa dichiarazione, reputando che si trattasse didichiarazione incompleta) inerente ad un avviso diaccertamento TOSAP 2015 (n. 99927/1990), relativo ad undistributore di carburante ubicato in Vicopisano (PI).2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento acinque motivi di impugnazione.3.

La IRTEL s.r.l. ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/20262.

Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000 e dell’art.24 legge n. 4 del 1929, per avere la corte regionale toscanareputato non violato il contraddittorio nonostante l’omessaredazione e consegna di un processo verbale di constatazionedopo l’accesso ai locali.3. il motivo è infondato.3.1.

L’accertamento della situazione di fatto -come haevidenziato la corte territoriale, sulla scorta di un giudizio difatto non censurabile in questa sede e, del resto, nemmenocontestato (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4)- è statoeffettuato ab externo e, quindi, attraverso un’attività perniente invasiva della sfera diretta della contribuente, senzaaccesso a locali, essendo avvenuto direttamente da un luogopubblico o aperto al pubblico.3.2.

In tali casi, secondo un orientamento di questa Corteche deve essere qui confermato, non sussistendo ragioni perdiscostarsene, non è configurabile nemmeno astrattamente lanecessità di redazione di un processo verbale, né tanto meno,l’instaurazione di un contraddittorio preventivo, che, peraltro,non è neppure previsto -quanto meno in termini generali- per itributi non armonizzati (cfr. Cass. n. 20859/25 e la copiosagiurisprudenza in essa richiamata).4.

Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993,in quanto era stata reputata tassabile l’intera superficie deifascioni laterali della pensilina principale dell’impianto didistribuzione di carburante su cui erano apposti il logo, ilNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026marchio o il nome del soggetto al quale l’impianto era riferibilee non solo quella da essi occupata.5.

Il motivo è infondato.5.1.

I giudici di secondo grado hanno ritenuto -in linea conquanto aveva fatto la [OSCURATO:PERSONA] diPisa- che la tassazione dovesse riguardare l’intera superficiedei fascioni laterali della pensilina, perché “il maggiorerichiamo pubblicitario” dipendeva “indubbiamente … anche dalfatto che la scritta” fosse “apposta su una struttura grande”,che si stagliava “in modo molto netto rispetto alle sagomecircostanti” (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).Il mezzo, quindi, è stato reputato intrinsecamente -edomnicomprensivamente- pubblicitario, nel senso che l’interasuperficie, per le sue dimensioni e per il fatto di riportare, alsuo interno, la scritta Tamoil, è stata considerata idonea adassolvere ad una funzione pubblicitaria, tanto da costituire un“maggiore richiamo” per il pubblico.5.2.

La misura dell’imposta relativa alla pubblicitàcontenente la riproduzione del marchio commerciale, invero,deve essere calcolata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n.507 del 1993, sulla base delle dimensioni dell’intera superficiedell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della partenon coperta dal marchio, laddove quest’ultima abbia, perdimensioni, forma, colore o per mancanza di separazionegrafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o dellacomponente pubblicitaria vera e propria o quelle di unasuperficie estensiva del messaggio pubblicitario (cfr. Cass. n.15201/14, Cass. n. 8427/17, Cass. n. 17623/21 e Cass. n.20839/25).Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026E, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], reputando tassabile l’intera superficie deifascioni laterali della pensilina principale, aventi, per le lorocaratteristiche dimensionali e la presenza, al loro interno, dellascritta Tamoil, natura unitariamente pubblicitaria, non si èdiscostata -sulla scorta di un giudizio di fatto insindacabile inquesta sede (cfr. Cass. n. 29404/17, Cass. n. 5811/19, Cass.n. 27899/20)- dai suddetti principi, in quanto un messaggiopubblicitario è costituito dall’insieme di scritte e colori, forme edimensioni, giacché la legge non si riferisce solo alla scritta o almarchio, ma, appunto, al messaggio pubblicitario globalmenteconsiderato.5.3.

In queste ipotesi, l’imposta -proprio come è avvenutonella vicenda in esame, in cui, come si è detto, anche lasuperficie dei fascioni laterali della pensilina principale, suiquali era apposto il marchio Tamoil, è stata consideratatassabile, perché essa, nel suo complesso, dava corpo ad ununico messaggio pubblicitario- non può essere determinata inbase alla superficie della figura geometrica in cui consiste ilsolo marchio commerciale, in quanto quella circostante nonpuò essere considerata una mera cornice, distinta da esso,giacché idonea a fungere da (e ad essere utilizzata per) ladiffusione del messaggio pubblicitario.D’altronde, se il supporto -e, cioè, nel caso di specie, isuccitati fascioni laterali- è destinato contestualmente sia areggere la pubblicità, sia ad altre funzioni, bisogna distinguereciò che fa parte del mezzo pubblicitario da ciò che non ne faparte: e ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il“mezzo” al “messaggio”, se per rilievo dimensionale, peculiaricaratteristiche coloristiche o riferimenti grafici o cromatici aNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026marchi o insegne aziendali dia luogo ad un mezzo globalmentepiù “attirante” (cfr. Cass. n. 12648/12).6.

Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o lafalsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993,per essere stata reputata tassabile la scritta “gasauto”presente sui fascioni laterali della pensilina secondariadell’impianto di carburante, che, però, aveva solo naturainformativa, costituendo una mera comunicazione al pubblico,assimilabile ad un segnale di indicazione.7.

Il motivo è infondato.7.1.

È stato affermato, in tema di imposta sulla pubblicità,che non rientrano nell’ambito di applicazione del tributo icartelli situati all’interno delle stazioni di servizio che, inprossimità dei diversi distributori, indicano il tipo di carburantesomministrato, trattandosi di messaggi privi di contenutopubblicitario, che esplicano una funzione essenzialmenteinformativa e segnaletica rivolta alla clientela che entranell’area di rifornimento dei combustibili (cfr. Cass. n.17624/21).L’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, ai finidell’applicazione dell’imposta, che ricorra la sussistenza di unmessaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico,intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventifinalità promozionale e di miglioramento dell’immaginedell’operatore di mercato, di talché si impone l’esigenza ditenere distinte quelle scritte che non sono destinate apromuovere la domanda di beni o servizi e nemmeno amigliorare l’immagine dell’impresa fornitrice di carburante daquelle finalizzate solamente ad indicare all’utenza il luogo in cuiNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026dirigersi per ottenere le prestazioni per le quali ha fattoingresso nella stazione di servizio, scritte che esplicano,dunque, una funzione essenzialmente informativa esegnaletica, e scritte che, invece, mirano a far conoscere ad unnumero indeterminato di possibili utenti il nome, l’attività o ilprodotto dell’impresa (cfr. Cass. n. 20910/25).7.2.

Ed è proprio questo, invero, che ha accertato -sullascorta, ancora una volta, di un giudizio di fatto insindacabile inquesta sede- la corte regionale toscana, secondo la quale lascritta “gasauto” costituiva un vero e proprio “mezzopubblicitario”, trattandosi di una scritta di grosse dimensioni,ben visibile dalla strada e da una certa distanza, per cui nonera possibile ritenere che servisse unicamente ad orientare gliautomobilisti quando si trovavano all’interno dell’area diservizio, essendo allo scopo già presenti altri segnali diindicazione.

Inoltre, la sua funzione pubblicitaria era resaevidente anche dal fatto che non tutte le stazioni di serviziodisponevano di un impianto di rifornimento di GPL, per cui,che in quel luogo era possibile rifornirsi di GPL -e, quindi, unodei prodotti offerti al pubblico- e per questa ragione era statainstallata in dimensioni così grandi, tali da permetternel’avvistamento da una distanza idonea a consentire l’arresto el’accesso all’area di servizio (cfr. la sentenza impugnata, a pag.8.

Con il quarto motivo -articolato subordinatamente allareiezione del terzo e, cioè, per il caso in cui fosse statareputata tassabile la scritta “gasauto”- la ricorrente, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha assunto laviolazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n.Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026507 del 1993, perché la superficie tassabile sarebbe dovutaessere calcolata in relazione al rettangolo contenente la solascritta.9.

Il motivo è inammissibile.9.1.

La ricorrente, infatti, si è limitata -e solamente nelladescrizione dell’iter processuale del giudizio di primo grado- asostenere di avere posto la questione, senza dire -in violazionedel principio di autosufficienza- se e, soprattutto, in qualitermini fosse stata sottoposta all’autorità giudiziaria adita insecondo grado, avendo genericamente rappresentato di avereproposto appello “in relazione a tutti i capi” che l’avevano vista“soccombente”: e ciò è ancor più rilevante se si considera che,nella sentenza impugnata, la questione non è stata in alcunmodo trattata, né richiamata.Tale circostanza, peraltro, induce a dubitaredell’ammissibilità del motivo in esame anche sotto un altroprofilo, in quanto, se la questione fosse stata ritualmenteveicolata nel giudizio di secondo grado con un motivo diimpugnazione, al cospetto del silenzio del consesso regionale,la contribuente avrebbe dovuto lamentare un’omessapronuncia e non -come ha fatto- una violazione di legge.9.2.

E ciò senza considerare che la ragione di doglianza, incui si sostanzia il motivo de quo, riposa su una quaestio facti,inerente alla rilevanza, ai fini della configurabilità strutturale efunzionale di un messaggio pubblicitario, della superficieutilizzata, piuttosto che quella più strettamente relativa alprodotto reclamizzato.E’ utile rammentare, a tal proposito, che non è possibile,sotto il velo dell’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta diNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei fattistorici esaminati dalle corti di merito, giacché il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, acritica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito delladenuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento di fatto del giudice di merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed insé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità,dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare il merito della controversia, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico-formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dallecorti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e laselezione delle fonti di convincimento e la valutazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13,Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).10.

Con il quinto motivo -anch’esso articolatosubordinatamente alla reiezione del terzo- la ricorrente, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha lamentatola violazione o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 507 del1993, 10 legge 212 del 2000 e 2697 c.c. per avere la corteterritoriale: -negato l’emendabilità della dichiarazione cheNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026aveva erroneamente fatto riguardo alla natura illuminata dellascritta; - ignorato che aveva assolto all’onere della prova dellanatura opaca della scritta.11.

Il motivo è inammissibile.11.1.

Esso, infatti, non si confronta con la ratio sottesa alconvincimento della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana, la quale non ha deciso sulla questione in virtù di unargomento giuridico -l’asserita inemendabilità delladichiarazione della contribuente- bensì sul “fatto” -e, quindi,sul relativo accertamento- che la scritta fosse luminosa, tenutoconto di quanto aveva dichiarato la stessa ricorrente (cfr. lasentenza impugnata, a pag. 5).In altre parole, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado -come è possibile evincere dal palese tenore della motivazioneche sorregge la decisione- non ha dato risposta al quesitoinerente alla natura della scritta in virtù dell’applicazione di unanorma di diritto, ma ha valorizzato -pur sempre nell’ambito diun giudizio di fatto- la circostanza consistente nelladichiarazione della contribuente, la quale aveva indicato “talemezzo pubblicitario come luminoso”, specificando -sul pianoevidentemente dell’attendibilità e non dell’inemendabilità sottoil profilo giuridico- che non poteva essere modificata.11.2.

Del resto, è consapevole di quanto si è appena detto -e, cioè, che la decisione è incentrata sull’accertamento di fattoinerente alla natura della scritta- la stessa ricorrente, la quale,non a caso, ha lamentato il fatto che i giudici di secondo gradoavessero ignorato che aveva fornito la dimostrazione dellanatura non luminosa della scritta.Tuttavia, richiamato quanto si è precedentemente dettoriguardo all’impossibilità di sollecitare questa Corte ad unaNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio presi inconsiderazione dalle corti di merito, è d’uopo soggiungere chel’eventuale erroneità dell’apprezzamento di siffatto materialenon è suscettibile di denuncia neppure ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., che attribuisce rilievo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo per il giudizio, né, tanto meno,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., che dàrilievo, in relazione all’art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- inviolazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n.23940/17, Cass. n. 27458/18 e Cass. n. 7090/22).Né la ricorrente ha prospettato un vero e propriotravisamento delle risultanze processuali, che implica non giàuna rivalutazione dei fatti, inammissibile, come si è già avutomodo di dire, in sede di legittimità, ma la constatazione ol’accertamento della diversità ed inconciliabilitàdell’informazione probatoria riportata ed utilizzata dall’autoritàgiudiziaria di merito per fondare la decisione rispetto a quellaemergente dagli atti di causa specificamente indicati erappresentati nel ricorso (cfr. Cass. n. 10749/15, Cass. n.1163/20, Cass. n. 3796/20 e Cass. n. 25310/22, secondo lequali, in questi casi, il giudizio di legittimità non è destinato adispiegarsi in virtù della valutazione di una o più prove, madell’accertamento del travisamento, sussistendo un datoprobatorio non equivoco ed insuscettibile di essere interpretatoin modi diversi ed alternativi).Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/202612.

Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.13.

Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.14.

Sono ravvisabili, altresì, i presupposti per la condannaprevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto il ricorso èstato imperniato su motivi palesemente infondati, talvoltafrutto di una defatigante reiterazione di ragioni di doglianza giàampiamente reiette dalle corti di merito, e manifestamenteinammissibili, talvolta ancorati ad un auspicato riesame degliaccertamenti di fatto già compiuti in sede di merito, senzaporre alcun tema o questione di rilevanza generale onomofilattica, tale da giustificare il ricorso al giudice dilegittimità.14.1.

È stato osservato, a questo proposito, che, essendo lagiurisdizione una risorsa non illimitata, tanto è vero che nonsolo sono legittime misure di contenimento del contenziosocivile, ma anche auspicabili (cfr.

Corte Cost. n. 77/18), lacondanna disciplinata dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., hanatura sanzionatoria dell’abuso del processo, perpetrato dallaparte soccombente, non disgiunta da una funzioneindennitaria, in favore della parte vittoriosa.Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità,sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, unrimedio avente scopo di deterrenza contro il ricorso improprioed ingiustificato alla tutela giurisdizionale -quando si ponga intermini di incompatibilità con un quadro ordinamentale che, dauna parte, deve universalmente garantire l’accesso allagiustizia (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto delprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo eNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto adazioni meramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso,una misura di ristoro della controparte, in favore della quale lacondanna è emanata, per essere stata costretta a difendersi alcospetto di un uso strumentale del processo (cfr.

Corte Cost. n.152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 139 del 2019).14.2.

Nella fattispecie qui riguardata, ricorrono le condizioniper intravedere -in virtù delle ragioni precedentementemenzionate- un utilizzo abusivo della tutela giurisdizionale(cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casi in cui èconfigurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19, Cass. n.38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24, Cass. n.10356/25 e Cass. n. 2354/26), con la conseguenza che laricorrente deve essere condannata al pagamento della sommaindicata in dispositivo, reputata congrua in relazione allanatura, all’oggetto ed al valore della causa ed alla condottaprocessuale da essa tenuta.15.

Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 1.850,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, della somma diNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026euro 1.850,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello dovuto per la propostaimpugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
epro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Maria [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eMarialucrezia Turco, come in atti domiciliata,RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Benedetto,come in atti domiciliata,CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1298/19 della Commissione TributariaRegionale della Toscana, pubblicata in data 23 settembre2019.Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott.30 aprile 2026.Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/20261. Con la sentenza in epigrafe indicata la CommissioneTributaria Regionale della Toscana ha accolto parzialmentel’appello principale della Tamoil Italia s.p.a. (ed, in particolare,escludendo dalla tassazione i cartelli recanti la tipologia dicarburante messo in vendita, gli adesivi apposti sulle singolepompe di distribuzione e la porzione di tabellone recantel’indicazione dei prezzi del carburante ed, ancora, escludendoche i fascioni laterali della pensilina principale potessero essereconsiderati mezzi pubblicitari luminosi) e, nel contempo, harigettato quello incidentale della IRTEL s.r.l. avverso lasentenza n. 323/17 della [OSCURATO:PERSONA] diPisa, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso dellacontribuente (e, segnatamente, in relazione alla sanzione peromessa dichiarazione, reputando che si trattasse didichiarazione incompleta) inerente ad un avviso diaccertamento TOSAP 2015 (n. 99927/1990), relativo ad undistributore di carburante ubicato in Vicopisano (PI).2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza, affidandone l’accoglimento acinque motivi di impugnazione.3. La IRTEL s.r.l. ha resistito, depositando controricorso edinvocando la reiezione delle avverse argomentazioni erichieste.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso non è fondato e, in quanto tale, non meritaaccoglimento.Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/20262. Con il primo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha denunciato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 12 legge n. 212 del 2000 e dell’art.24 legge n. 4 del 1929, per avere la corte regionale toscanareputato non violato il contraddittorio nonostante l’omessaredazione e consegna di un processo verbale di constatazionedopo l’accesso ai locali.3. il motivo è infondato.3.1. L’accertamento della situazione di fatto -come haevidenziato la corte territoriale, sulla scorta di un giudizio difatto non censurabile in questa sede e, del resto, nemmenocontestato (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 4)- è statoeffettuato ab externo e, quindi, attraverso un’attività perniente invasiva della sfera diretta della contribuente, senzaaccesso a locali, essendo avvenuto direttamente da un luogopubblico o aperto al pubblico.3.2. In tali casi, secondo un orientamento di questa Corteche deve essere qui confermato, non sussistendo ragioni perdiscostarsene, non è configurabile nemmeno astrattamente lanecessità di redazione di un processo verbale, né tanto meno,l’instaurazione di un contraddittorio preventivo, che, peraltro,non è neppure previsto -quanto meno in termini generali- per itributi non armonizzati (cfr. Cass. n. 20859/25 e la copiosagiurisprudenza in essa richiamata).4. Con il secondo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha prospettato la violazione ofalsa applicazione dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n. 507 del 1993,in quanto era stata reputata tassabile l’intera superficie deifascioni laterali della pensilina principale dell’impianto didistribuzione di carburante su cui erano apposti il logo, ilNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026marchio o il nome del soggetto al quale l’impianto era riferibilee non solo quella da essi occupata.5. Il motivo è infondato.5.1. I giudici di secondo grado hanno ritenuto -in linea conquanto aveva fatto la [OSCURATO:PERSONA] diPisa- che la tassazione dovesse riguardare l’intera superficiedei fascioni laterali della pensilina, perché “il maggiorerichiamo pubblicitario” dipendeva “indubbiamente … anche dalfatto che la scritta” fosse “apposta su una struttura grande”,che si stagliava “in modo molto netto rispetto alle sagomecircostanti” (cfr. la sentenza impugnata, a pag. 5).Il mezzo, quindi, è stato reputato intrinsecamente -edomnicomprensivamente- pubblicitario, nel senso che l’interasuperficie, per le sue dimensioni e per il fatto di riportare, alsuo interno, la scritta Tamoil, è stata considerata idonea adassolvere ad una funzione pubblicitaria, tanto da costituire un“maggiore richiamo” per il pubblico.5.2. La misura dell’imposta relativa alla pubblicitàcontenente la riproduzione del marchio commerciale, invero,deve essere calcolata, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.lgs. n.507 del 1993, sulla base delle dimensioni dell’intera superficiedell’installazione pubblicitaria, comprensiva anche della partenon coperta dal marchio, laddove quest’ultima abbia, perdimensioni, forma, colore o per mancanza di separazionegrafica rispetto all’altra, le caratteristiche proprie o dellacomponente pubblicitaria vera e propria o quelle di unasuperficie estensiva del messaggio pubblicitario (cfr. Cass. n.15201/14, Cass. n. 8427/17, Cass. n. 17623/21 e Cass. n.20839/25).Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026E, nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA], reputando tassabile l’intera superficie deifascioni laterali della pensilina principale, aventi, per le lorocaratteristiche dimensionali e la presenza, al loro interno, dellascritta Tamoil, natura unitariamente pubblicitaria, non si èdiscostata -sulla scorta di un giudizio di fatto insindacabile inquesta sede (cfr. Cass. n. 29404/17, Cass. n. 5811/19, Cass.n. 27899/20)- dai suddetti principi, in quanto un messaggiopubblicitario è costituito dall’insieme di scritte e colori, forme edimensioni, giacché la legge non si riferisce solo alla scritta o almarchio, ma, appunto, al messaggio pubblicitario globalmenteconsiderato.5.3. In queste ipotesi, l’imposta -proprio come è avvenutonella vicenda in esame, in cui, come si è detto, anche lasuperficie dei fascioni laterali della pensilina principale, suiquali era apposto il marchio Tamoil, è stata consideratatassabile, perché essa, nel suo complesso, dava corpo ad ununico messaggio pubblicitario- non può essere determinata inbase alla superficie della figura geometrica in cui consiste ilsolo marchio commerciale, in quanto quella circostante nonpuò essere considerata una mera cornice, distinta da esso,giacché idonea a fungere da (e ad essere utilizzata per) ladiffusione del messaggio pubblicitario.D’altronde, se il supporto -e, cioè, nel caso di specie, isuccitati fascioni laterali- è destinato contestualmente sia areggere la pubblicità, sia ad altre funzioni, bisogna distinguereciò che fa parte del mezzo pubblicitario da ciò che non ne faparte: e ne fa parte tutto ciò che collega graficamente il“mezzo” al “messaggio”, se per rilievo dimensionale, peculiaricaratteristiche coloristiche o riferimenti grafici o cromatici aNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026marchi o insegne aziendali dia luogo ad un mezzo globalmentepiù “attirante” (cfr. Cass. n. 12648/12).6. Con il terzo motivo la ricorrente, ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 3, c.p.c., ha dedotto la violazione o lafalsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 507 del 1993,per essere stata reputata tassabile la scritta “gasauto”presente sui fascioni laterali della pensilina secondariadell’impianto di carburante, che, però, aveva solo naturainformativa, costituendo una mera comunicazione al pubblico,assimilabile ad un segnale di indicazione.7. Il motivo è infondato.7.1. È stato affermato, in tema di imposta sulla pubblicità,che non rientrano nell’ambito di applicazione del tributo icartelli situati all’interno delle stazioni di servizio che, inprossimità dei diversi distributori, indicano il tipo di carburantesomministrato, trattandosi di messaggi privi di contenutopubblicitario, che esplicano una funzione essenzialmenteinformativa e segnaletica rivolta alla clientela che entranell’area di rifornimento dei combustibili (cfr. Cass. n.17624/21).L’art. 5 d.lgs. n. 507 del 1993 prevede, ai finidell’applicazione dell’imposta, che ricorra la sussistenza di unmessaggio pubblicitario in luogo pubblico o aperto al pubblico,intendendosi per tali i messaggi, ad oggetto economico, aventifinalità promozionale e di miglioramento dell’immaginedell’operatore di mercato, di talché si impone l’esigenza ditenere distinte quelle scritte che non sono destinate apromuovere la domanda di beni o servizi e nemmeno amigliorare l’immagine dell’impresa fornitrice di carburante daquelle finalizzate solamente ad indicare all’utenza il luogo in cuiNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026dirigersi per ottenere le prestazioni per le quali ha fattoingresso nella stazione di servizio, scritte che esplicano,dunque, una funzione essenzialmente informativa esegnaletica, e scritte che, invece, mirano a far conoscere ad unnumero indeterminato di possibili utenti il nome, l’attività o ilprodotto dell’impresa (cfr. Cass. n. 20910/25).7.2. Ed è proprio questo, invero, che ha accertato -sullascorta, ancora una volta, di un giudizio di fatto insindacabile inquesta sede- la corte regionale toscana, secondo la quale lascritta “gasauto” costituiva un vero e proprio “mezzopubblicitario”, trattandosi di una scritta di grosse dimensioni,ben visibile dalla strada e da una certa distanza, per cui nonera possibile ritenere che servisse unicamente ad orientare gliautomobilisti quando si trovavano all’interno dell’area diservizio, essendo allo scopo già presenti altri segnali diindicazione. Inoltre, la sua funzione pubblicitaria era resaevidente anche dal fatto che non tutte le stazioni di serviziodisponevano di un impianto di rifornimento di GPL, per cui,che in quel luogo era possibile rifornirsi di GPL -e, quindi, unodei prodotti offerti al pubblico- e per questa ragione era statainstallata in dimensioni così grandi, tali da permetternel’avvistamento da una distanza idonea a consentire l’arresto el’accesso all’area di servizio (cfr. la sentenza impugnata, a pag.8. Con il quarto motivo -articolato subordinatamente allareiezione del terzo e, cioè, per il caso in cui fosse statareputata tassabile la scritta “gasauto”- la ricorrente, ai sensidell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha assunto laviolazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, d.lgs. n.Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026507 del 1993, perché la superficie tassabile sarebbe dovutaessere calcolata in relazione al rettangolo contenente la solascritta.9. Il motivo è inammissibile.9.1. La ricorrente, infatti, si è limitata -e solamente nelladescrizione dell’iter processuale del giudizio di primo grado- asostenere di avere posto la questione, senza dire -in violazionedel principio di autosufficienza- se e, soprattutto, in qualitermini fosse stata sottoposta all’autorità giudiziaria adita insecondo grado, avendo genericamente rappresentato di avereproposto appello “in relazione a tutti i capi” che l’avevano vista“soccombente”: e ciò è ancor più rilevante se si considera che,nella sentenza impugnata, la questione non è stata in alcunmodo trattata, né richiamata.Tale circostanza, peraltro, induce a dubitaredell’ammissibilità del motivo in esame anche sotto un altroprofilo, in quanto, se la questione fosse stata ritualmenteveicolata nel giudizio di secondo grado con un motivo diimpugnazione, al cospetto del silenzio del consesso regionale,la contribuente avrebbe dovuto lamentare un’omessapronuncia e non -come ha fatto- una violazione di legge.9.2. E ciò senza considerare che la ragione di doglianza, incui si sostanzia il motivo de quo, riposa su una quaestio facti,inerente alla rilevanza, ai fini della configurabilità strutturale efunzionale di un messaggio pubblicitario, della superficieutilizzata, piuttosto che quella più strettamente relativa alprodotto reclamizzato.E’ utile rammentare, a tal proposito, che non è possibile,sotto il velo dell’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di legge, di mancanza assoluta diNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026motivazione o di omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio, sollecitare questa Corte ad una rivalutazione dei fattistorici esaminati dalle corti di merito, giacché il ricorso percassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite ilquale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, acritica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito delladenuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti (cfr. Cass. 2682/25).Con la proposizione del ricorso per cassazione, infatti, ilricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendoneuno difforme, l’apprezzamento di fatto del giudice di merito,tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed insé coerente, perché esso è sottratto al sindacato di legittimità,dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito ilpotere di riesaminare il merito della controversia, ma soloquello di controllare, sotto il profilo logico-formale e dellacorrettezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dallecorti territoriali, restando ad esse riservata l’individuazione e laselezione delle fonti di convincimento e la valutazione delleprove, controllandone l’attendibilità e la concludenza escegliendo, tra le diverse risultanze probatorie, quelle ritenuteidonee a dimostrare i fatti di causa (cfr. Cass. n. 8315/13,Cass. n. 9097/17, Cass. n. 640/19, Cass. n. 3340/19, Cass. n.23872/20 e Cass. n. 17744/22).10. Con il quinto motivo -anch’esso articolatosubordinatamente alla reiezione del terzo- la ricorrente, aisensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., ha lamentatola violazione o falsa applicazione degli artt. 8 d.lgs. n. 507 del1993, 10 legge 212 del 2000 e 2697 c.c. per avere la corteterritoriale: -negato l’emendabilità della dichiarazione cheNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026aveva erroneamente fatto riguardo alla natura illuminata dellascritta; - ignorato che aveva assolto all’onere della prova dellanatura opaca della scritta.11. Il motivo è inammissibile.11.1. Esso, infatti, non si confronta con la ratio sottesa alconvincimento della [OSCURATO:PERSONA] dellaToscana, la quale non ha deciso sulla questione in virtù di unargomento giuridico -l’asserita inemendabilità delladichiarazione della contribuente- bensì sul “fatto” -e, quindi,sul relativo accertamento- che la scritta fosse luminosa, tenutoconto di quanto aveva dichiarato la stessa ricorrente (cfr. lasentenza impugnata, a pag. 5).In altre parole, l’autorità giudiziaria adita in secondo grado -come è possibile evincere dal palese tenore della motivazioneche sorregge la decisione- non ha dato risposta al quesitoinerente alla natura della scritta in virtù dell’applicazione di unanorma di diritto, ma ha valorizzato -pur sempre nell’ambito diun giudizio di fatto- la circostanza consistente nelladichiarazione della contribuente, la quale aveva indicato “talemezzo pubblicitario come luminoso”, specificando -sul pianoevidentemente dell’attendibilità e non dell’inemendabilità sottoil profilo giuridico- che non poteva essere modificata.11.2. Del resto, è consapevole di quanto si è appena detto -e, cioè, che la decisione è incentrata sull’accertamento di fattoinerente alla natura della scritta- la stessa ricorrente, la quale,non a caso, ha lamentato il fatto che i giudici di secondo gradoavessero ignorato che aveva fornito la dimostrazione dellanatura non luminosa della scritta.Tuttavia, richiamato quanto si è precedentemente dettoriguardo all’impossibilità di sollecitare questa Corte ad unaNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026rivalutazione dei fatti e del materiale probatorio presi inconsiderazione dalle corti di merito, è d’uopo soggiungere chel’eventuale erroneità dell’apprezzamento di siffatto materialenon è suscettibile di denuncia neppure ai sensi dell’art. 360,primo comma, num. 5, c.p.c., che attribuisce rilievo all’omessoesame di un fatto storico, principale o secondario, la cuiesistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra leparti ed abbia carattere decisivo per il giudizio, né, tanto meno,ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., che dàrilievo, in relazione all’art. 132, secondo comma, num. 4,c.p.c., unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuti -diversamente da quanto è avvenuto nella vicenda in esame- inviolazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. n.23940/17, Cass. n. 27458/18 e Cass. n. 7090/22).Né la ricorrente ha prospettato un vero e propriotravisamento delle risultanze processuali, che implica non giàuna rivalutazione dei fatti, inammissibile, come si è già avutomodo di dire, in sede di legittimità, ma la constatazione ol’accertamento della diversità ed inconciliabilitàdell’informazione probatoria riportata ed utilizzata dall’autoritàgiudiziaria di merito per fondare la decisione rispetto a quellaemergente dagli atti di causa specificamente indicati erappresentati nel ricorso (cfr. Cass. n. 10749/15, Cass. n.1163/20, Cass. n. 3796/20 e Cass. n. 25310/22, secondo lequali, in questi casi, il giudizio di legittimità non è destinato adispiegarsi in virtù della valutazione di una o più prove, madell’accertamento del travisamento, sussistendo un datoprobatorio non equivoco ed insuscettibile di essere interpretatoin modi diversi ed alternativi).Numero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/202612. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ilricorso deve essere rigettato.13. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.14. Sono ravvisabili, altresì, i presupposti per la condannaprevista dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., in quanto il ricorso èstato imperniato su motivi palesemente infondati, talvoltafrutto di una defatigante reiterazione di ragioni di doglianza giàampiamente reiette dalle corti di merito, e manifestamenteinammissibili, talvolta ancorati ad un auspicato riesame degliaccertamenti di fatto già compiuti in sede di merito, senzaporre alcun tema o questione di rilevanza generale onomofilattica, tale da giustificare il ricorso al giudice dilegittimità.14.1. È stato osservato, a questo proposito, che, essendo lagiurisdizione una risorsa non illimitata, tanto è vero che nonsolo sono legittime misure di contenimento del contenziosocivile, ma anche auspicabili (cfr. Corte Cost. n. 77/18), lacondanna disciplinata dall’art. 96, terzo comma, c.p.c., hanatura sanzionatoria dell’abuso del processo, perpetrato dallaparte soccombente, non disgiunta da una funzioneindennitaria, in favore della parte vittoriosa.Essa, infatti, partecipa di una concorrente finalità,sanzionatoria ed indennitaria, costituendo, per un verso, unrimedio avente scopo di deterrenza contro il ricorso improprioed ingiustificato alla tutela giurisdizionale -quando si ponga intermini di incompatibilità con un quadro ordinamentale che, dauna parte, deve universalmente garantire l’accesso allagiustizia (cfr. art. 6 CEDU) e, dall’altra, deve tenere conto delprincipio costituzionale della ragionevole durata del processo eNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto adazioni meramente dilatorie e defatigatorie- e, per altro verso,una misura di ristoro della controparte, in favore della quale lacondanna è emanata, per essere stata costretta a difendersi alcospetto di un uso strumentale del processo (cfr. Corte Cost. n.152/16 e, nello stesso senso, Corte Cost. n. 139 del 2019).14.2. Nella fattispecie qui riguardata, ricorrono le condizioniper intravedere -in virtù delle ragioni precedentementemenzionate- un utilizzo abusivo della tutela giurisdizionale(cfr., in ordine all’abuso del processo ed ai casi in cui èconfigurabile, Cass. n. 19285/16, Cass. n. 29812/19, Cass. n.38528/21, Cass. n. 14548/22, Cass. n. 34429/24, Cass. n.10356/25 e Cass. n. 2354/26), con la conseguenza che laricorrente deve essere condannata al pagamento della sommaindicata in dispositivo, reputata congrua in relazione allanatura, all’oggetto ed al valore della causa ed alla condottaprocessuale da essa tenuta.15. Il rigetto del ricorso impone, ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, d.P.R. n. 115 del 2012, come integrato dall’art. 1,comma 17, legge n. 228 del 2012, entrata in vigore in data 31gennaio 2013, di dare atto della sussistenza dei presuppostirichiesti per il pagamento di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alla refusione,in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquidain euro 1.850,00 per compensi ed in euro 200,00 per esborsi,oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del15% ed altri accessori di legge; condanna la ricorrente alpagamento, in favore della controricorrente, della somma diNumero registro generale 14240/2020Numero sezionale 3773/2026Numero di raccolta generale 15483/2026Data pubblicazione 21/05/2026euro 1.850,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.; dà1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello dovuto per la propostaimpugnazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 aprile2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15483/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris