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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 41770/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. avverso la ordinanza in data 1.2.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Lecce, pronunciatasi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte del precedente provvedimento reso dalla medesima Corte distrettuale in diversa composizione, ha rigettato la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con altri imputati, dalla quale era stato assolto all'esito del giudizio di primo grado per insussistenza del fatto.

2. Avverso il suddetto provvedimento il Melle ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1.

Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che la Corte di appello, nel ritenere gravemente colposa la condotta dell'istante per avere avuto contatti e frequentazioni con i soggetti condannati e per non aver fornito giustificazioni alle conversazioni intercettate, non soltanto non evidenzia gli elementi posti a fondamento dell'asserito carattere di gravità della colpa, ma in ogni caso non individua in cosa sia consistita la condotta da parte di costui che avrebbe causato l'emissione della misura cautelare, né l'efficienza causale della stessa anche in relazione anche alla natura concorsuale del delitto contestato, affermando soltanto in termini tautologici che la lettura alternativa del compendio indiziario da parte dei giudici della cautela fosse avvenuta con il contributo causale dell'allora indagato: di tale affermazione manca, invece, secondo la difesa, alcun riscontro tenuto conto che l'assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento si era esclusivamente fondata su una diversa lettura del materiale posto alla base del titolo custodiale, con conseguente insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, a fronte della quale la condotta del sottoposto integra al più la colpa lieve.

Si duole conseguentemente, in ciò sostanziandosi il nucleo fondante delle dispiegate censure, che la Corte di appello abbia esclusivamente valorizzato il silenzio tenuto dal Melle durante l'interrogatorio di garanzia avvalendosi della facoltà di non rispondere e non chiarendo il contenuto equivoco dei dialoghi intercettati, silenzio che non può mai costituire elemento fondante la colpa se non nell'ipotesi in cui sia stato tramite esso impedito che emergessero dati di fatto che se conosciuti tempestivamente non avrebbero determinato l'emissione o la conferma della misura detentiva: ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie posto che l'equivocità del contenuto del compendio captato non avrebbe potuto essere esclusa da alcuna dichiarazione dell'indagato, che nulla avrebbe potuto affermare al riguardo.

Né in ogni caso i meri elementi di sospetto individuati dall'ordinanza censurata, quali le frequentazioni dell'istante con alcuni coimputati trovati in possesso di droga in momenti diversi dall'imputazione elevata nei confronti di costui può, secondo la difesa, ritenersi ostativa all'accoglimento della richiesta di indennizzo, ove si consideri che la misura cautelare è comunque emessa in presenza di gravi indizi di colpevolezza.

2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 627 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che la Corte di appello reiteri nel presente provvedimento, peraltro invocando un precedente inconferente, la stessa motivazione oggetto di censura con la precedente sentenza di annullamento di questa Corte senza essersi uniformata ai rilievi formulati con la sentenza di annullamento che le imponevano di accertare la condotta consapevole e volontaria attraverso la quale il prevenuto avesse dato causa alla custodia cautelare.

3. Con successiva memoria depositata in data 21.9.2021 la difesa ha puntualizzato, in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, che il silenzio del ricorrente non poteva ritenersi causa o concausa della disposta misura custodiate in quanto l'esito assolutorio cui erano approdati i giudici della cognizione non era scaturito dal chiarimento dibattimentale ma dal diverso apprezzamento degli stessi elementi indiziari considerati ai fini della misura [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi, con riferimento ad entrambi i motivi tra loro inscindibilmente connessi, meritevole di accoglimento.

Occorre premettere che, come già precisato da questa Corte di legittimità, il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo (cfr. Sez. 4, n. 23630 del 2/4/2004, Cerminara, Rv. 229074 che ha accolto il ricorso avverso il rigetto della domanda censurando l'ordinanza di merito nella quale veniva attribuito - senza alcuna motivazione - all'istante un onere di produzione documentale cui egli non era tenuto; Sez. 4, Sentenza n. 18828 del 28/03/2019 - dep. 06/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276261).

Muovendo dal principio sottostante che riposa sulla totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione alla luce dei diversi piani di indagine che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondati sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, ne deriva che in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti è prevista non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, in presenza di una condotta dolosa o gravemente colposa, in quanto connotata da negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.

A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez.

Un. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in quella sede tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto".

Venendo in esame nel caso di specie la condotta processuale dell'odierno ricorrente per il silenzio da costui tenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia a fronte dell'equivoco contenuto delle conversazioni dallo stesso intrattenute con alcuni dei coimputati nei confronti dei quali è stata pronunciata condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di una pluralità di sostanze stupefacenti, occorre verificare se l'ordinanza impugnata abbia superato le gravi carenze ed incongruenze motivazionali rilevate dalla pronuncia di annullamento di questa Corte nel precedente provvedimento reiettivo della domanda e fatto al contempo corretta applicazione dei principi ivi indicati dal giudice di legittimità.

Se nel precedente provvedimento era stato soltanto valorizzato il silenzio serbato dall'indagato che nulla aveva chiarito sul significato criptico del compendio captato, l'aver specificato ad opera del giudice di rinvio quali fossero le spiegazioni che il prevenuto avrebbe potuto fornire in fase di indagini preliminari alla luce di quelle emerse, invece, nel dibattimento, ovverosia i rapporti lavorativi intrattenuti con gli altri coindagati, la necessità di recarsi a Milano alla ricerca di un lavoro o i litigi intervenuti con la moglie in concomitanza del suo pernottamento in un albergo teatro di una perquisizione eseguita con esiti positivi nei confronti di un altro coimputato, non può neanch'essa ritenersi calzante ai fini della colpa grave posta a fondamento della reiezione della domanda di equo indennizzo.

Emerge infatti dalla pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto a suo tempo pronunciata nei confronti del Melle che a tale esito i giudici di merito sono pervenuti considerando che, malgrado il contenuto ambiguo delle conversazioni captate, non fosse stata raggiunta alcuna prova a seguito dell'espletata istruttoria che l'imputato avesse, al di là degli elementi indiziari emersi in fase di indagini (insufficienti per una pronuncia di condanna, ma tali da aver imposto il proscioglimento con formula dubitativa), concretamente ceduto sostanze stupefacenti.

Orbene, se tale è la premessa, stride con essa la conseguenza trattane dai giudici distrettuali in ordine alla configurabilità di una condotta colposa tenuta nella preesistente fase dall'indagato, non venendo chiarito per quali ragioni se costui, avesse esternato già in sede di interrogatorio di garanzia le giustificazioni relative al contenuto dei dialoghi intercettati, la misura cautelare avrebbe potuto non essere emessa.

E', al contrario, proprio dalla mancata pronuncia di una formula assolutoria piena che si evince come il tenore equivoco del compendio captato, in forza del quale era stata emessa la misura privativa della libertà personale in via cautelare, avesse mantenuto anche nel giudizio di merito valore indiziario, onde non si comprende come questo avrebbe potuto essere azzerato in presenza di una diversa interpretazione fornita dallo stesso indagato, in assenza di riscontri, circa le ragioni della sua condotta.

Da ciò deriva che i giudici del rinvio non si siano correttamente uniformati al principio affermato dalla sentenza di annullamento resa da questa Corte, che imponeva non soltanto di accertare quali fossero stati gli elementi taciuti o falsamente rappresentati dall'indagato, ma altresì di "valutare il sinergico nesso di relazione causale esistente tra il silenzio e l'addebito formulato, dando contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo".

Al medesimo rilievo non si sottrae, come fondatamente lamenta il ricorrente, l'ordinanza gravata in punto di nesso di causalità, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato da quali elementi scaturisse il contributo causale da costui fornito, nella legittima scelta defensionale improntata al principio nemo tenetur se detergere, nell'aver taciuto circostanze a lui note che avrebbero potuto rivelarsi utili alle indagini, ai fini dell'emissione della misura privativa della libertà personale.

Va al riguardo ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325): principio questo che nella sua puntuale declinazione comporta l'individuazione tanto delle circostanze cui è riferita la condotta reticente, quanto del nesso eziologico corrente tra il suddetto comportamento e l'ingiusta detenzione, a tal fine occorrendo stabilire se i fatti taciuti fossero rilevanti, idonei cioè ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare.

Per contro, l'ordinanza impugnata si limita a valorizzare il silenzio serbato dall'indagato muovendo dall'assunto del tutto indimostrato che, a fronte di un grave quadro indiziario costituito dall'oggettiva equivocità delle espressioni utilizzate nei dialoghi intercorsi con altri coimputati nei confronti di quali è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato in contestazione, la circostanza che il ricorrente non abbia fornito alcun elemento che ne contrastasse il contenuto, abbia rafforzato negli inquirenti la convinzione che vi fossero validi indizi di reità per l'applicazione della misura custodiale.

In definitiva quello che viene esaminato è solo il primo addendo enucleato dalla pronuncia rescindente resa da questa Corte, manifestamente illogica risultando in relazione alla sinergia causale nell'adozione della misura privativa della libertà personale la mancata spiegazione da parte del Melle delle ragioni poi emerse in sede dibattimentale della sua condotta, spiegazione che, invece, neppure nel giudizio di merito, benché affiorata dalle deposizioni dei suoi familiari o di pretesi acquirenti dello stupefacente, è stata ritenuta idonea a dissolvere gli elementi di sospetto che quelle conversazioni, proprio perché di contenuto criptico ed attestanti i suoi rapporti con coimputati risultati coinvolti nel traffico di droga, lasciavano trapelare.

In altre parole, il silenzio, che si assume dolosamente serbato, non poneva, di per sè, il ricorrente nella condizione di colui che omette di indicare quelle specifiche circostanze, ignote agli inquirenti, che, seppur idonee a prospettare una spiegazione logica, fossero idonee ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, così come la giurisprudenza richiamata inequivocabilmente richiede.

Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza in esame, in quanto non congruamente motivata in ordine al nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'imputato e l'adozione così come il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti del MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. avverso la ordinanza in data 1.2.2021 della Corte di Appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Lecce, pronunciatasi a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Quarta Sezione di questa Corte del precedente provvedimento reso dalla medesima Corte distrettuale in diversa composizione, ha rigettato la richiesta di indennizzo per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla contestazione di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso con altri imputati, dalla quale era stato assolto all'esito del giudizio di primo grado per insussistenza del fatto. 2. Avverso il suddetto provvedimento il Melle ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando due motivi di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art. 173 disp.att. cod.proc.pen. 2.1. Con il primo motivo deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che la Corte di appello, nel ritenere gravemente colposa la condotta dell'istante per avere avuto contatti e frequentazioni con i soggetti condannati e per non aver fornito giustificazioni alle conversazioni intercettate, non soltanto non evidenzia gli elementi posti a fondamento dell'asserito carattere di gravità della colpa, ma in ogni caso non individua in cosa sia consistita la condotta da parte di costui che avrebbe causato l'emissione della misura cautelare, né l'efficienza causale della stessa anche in relazione anche alla natura concorsuale del delitto contestato, affermando soltanto in termini tautologici che la lettura alternativa del compendio indiziario da parte dei giudici della cautela fosse avvenuta con il contributo causale dell'allora indagato: di tale affermazione manca, invece, secondo la difesa, alcun riscontro tenuto conto che l'assoluzione pronunciata all'esito del dibattimento si era esclusivamente fondata su una diversa lettura del materiale posto alla base del titolo custodiale, con conseguente insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura cautelare, a fronte della quale la condotta del sottoposto integra al più la colpa lieve. Si duole conseguentemente, in ciò sostanziandosi il nucleo fondante delle dispiegate censure, che la Corte di appello abbia esclusivamente valorizzato il silenzio tenuto dal Melle durante l'interrogatorio di garanzia avvalendosi della facoltà di non rispondere e non chiarendo il contenuto equivoco dei dialoghi intercettati, silenzio che non può mai costituire elemento fondante la colpa se non nell'ipotesi in cui sia stato tramite esso impedito che emergessero dati di fatto che se conosciuti tempestivamente non avrebbero determinato l'emissione o la conferma della misura detentiva: ipotesi questa non ricorrente nel caso di specie posto che l'equivocità del contenuto del compendio captato non avrebbe potuto essere esclusa da alcuna dichiarazione dell'indagato, che nulla avrebbe potuto affermare al riguardo. Né in ogni caso i meri elementi di sospetto individuati dall'ordinanza censurata, quali le frequentazioni dell'istante con alcuni coimputati trovati in possesso di droga in momenti diversi dall'imputazione elevata nei confronti di costui può, secondo la difesa, ritenersi ostativa all'accoglimento della richiesta di indennizzo, ove si consideri che la misura cautelare è comunque emessa in presenza di gravi indizi di colpevolezza. 2.2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 627 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, che la Corte di appello reiteri nel presente provvedimento, peraltro invocando un precedente inconferente, la stessa motivazione oggetto di censura con la precedente sentenza di annullamento di questa Corte senza essersi uniformata ai rilievi formulati con la sentenza di annullamento che le imponevano di accertare la condotta consapevole e volontaria attraverso la quale il prevenuto avesse dato causa alla custodia cautelare. 3. Con successiva memoria depositata in data 21.9.2021 la difesa ha puntualizzato, in replica alla requisitoria del Procuratore Generale, che il silenzio del ricorrente non poteva ritenersi causa o concausa della disposta misura custodiate in quanto l'esito assolutorio cui erano approdati i giudici della cognizione non era scaturito dal chiarimento dibattimentale ma dal diverso apprezzamento degli stessi elementi indiziari considerati ai fini della misura [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve ritenersi, con riferimento ad entrambi i motivi tra loro inscindibilmente connessi, meritevole di accoglimento. Occorre premettere che, come già precisato da questa Corte di legittimità, il procedimento relativo alla riparazione per l'ingiusta detenzione, quantunque si riferisca ad un rapporto obbligatorio di diritto pubblico e comporti perciò il rafforzamento dei poteri officiosi del giudice, è tuttavia ispirato ai principi del processo civile, con la conseguenza che l'istante ha l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda (la custodia cautelare subita e la successiva assoluzione), mentre alla parte resistente incombe di provare il dolo o la colpa grave da parte dell'istante medesimo quali causa o concausa del provvedimento restrittivo (cfr. Sez. 4, n. 23630 del 2/4/2004, Cerminara, Rv. 229074 che ha accolto il ricorso avverso il rigetto della domanda censurando l'ordinanza di merito nella quale veniva attribuito - senza alcuna motivazione - all'istante un onere di produzione documentale cui egli non era tenuto; Sez. 4, Sentenza n. 18828 del 28/03/2019 - dep. 06/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276261). Muovendo dal principio sottostante che riposa sulla totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione alla luce dei diversi piani di indagine che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondati sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, ne deriva che in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti è prevista non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta insufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, in presenza di una condotta dolosa o gravemente colposa, in quanto connotata da negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice. A tale fine è necessario che venga esaminata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde verificare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'esito del processo di merito, se tale condotta, risultata in quella sede tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ad effetto". Venendo in esame nel caso di specie la condotta processuale dell'odierno ricorrente per il silenzio da costui tenuto nel corso dell'interrogatorio di garanzia a fronte dell'equivoco contenuto delle conversazioni dallo stesso intrattenute con alcuni dei coimputati nei confronti dei quali è stata pronunciata condanna per il reato di detenzione a fini di spaccio di una pluralità di sostanze stupefacenti, occorre verificare se l'ordinanza impugnata abbia superato le gravi carenze ed incongruenze motivazionali rilevate dalla pronuncia di annullamento di questa Corte nel precedente provvedimento reiettivo della domanda e fatto al contempo corretta applicazione dei principi ivi indicati dal giudice di legittimità. Se nel precedente provvedimento era stato soltanto valorizzato il silenzio serbato dall'indagato che nulla aveva chiarito sul significato criptico del compendio captato, l'aver specificato ad opera del giudice di rinvio quali fossero le spiegazioni che il prevenuto avrebbe potuto fornire in fase di indagini preliminari alla luce di quelle emerse, invece, nel dibattimento, ovverosia i rapporti lavorativi intrattenuti con gli altri coindagati, la necessità di recarsi a Milano alla ricerca di un lavoro o i litigi intervenuti con la moglie in concomitanza del suo pernottamento in un albergo teatro di una perquisizione eseguita con esiti positivi nei confronti di un altro coimputato, non può neanch'essa ritenersi calzante ai fini della colpa grave posta a fondamento della reiezione della domanda di equo indennizzo. Emerge infatti dalla pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto a suo tempo pronunciata nei confronti del Melle che a tale esito i giudici di merito sono pervenuti considerando che, malgrado il contenuto ambiguo delle conversazioni captate, non fosse stata raggiunta alcuna prova a seguito dell'espletata istruttoria che l'imputato avesse, al di là degli elementi indiziari emersi in fase di indagini (insufficienti per una pronuncia di condanna, ma tali da aver imposto il proscioglimento con formula dubitativa), concretamente ceduto sostanze stupefacenti. Orbene, se tale è la premessa, stride con essa la conseguenza trattane dai giudici distrettuali in ordine alla configurabilità di una condotta colposa tenuta nella preesistente fase dall'indagato, non venendo chiarito per quali ragioni se costui, avesse esternato già in sede di interrogatorio di garanzia le giustificazioni relative al contenuto dei dialoghi intercettati, la misura cautelare avrebbe potuto non essere emessa. E', al contrario, proprio dalla mancata pronuncia di una formula assolutoria piena che si evince come il tenore equivoco del compendio captato, in forza del quale era stata emessa la misura privativa della libertà personale in via cautelare, avesse mantenuto anche nel giudizio di merito valore indiziario, onde non si comprende come questo avrebbe potuto essere azzerato in presenza di una diversa interpretazione fornita dallo stesso indagato, in assenza di riscontri, circa le ragioni della sua condotta. Da ciò deriva che i giudici del rinvio non si siano correttamente uniformati al principio affermato dalla sentenza di annullamento resa da questa Corte, che imponeva non soltanto di accertare quali fossero stati gli elementi taciuti o falsamente rappresentati dall'indagato, ma altresì di "valutare il sinergico nesso di relazione causale esistente tra il silenzio e l'addebito formulato, dando contezza di come essa abbia influito, concausalmente, nel mantenimento dello stato detentivo". Al medesimo rilievo non si sottrae, come fondatamente lamenta il ricorrente, l'ordinanza gravata in punto di nesso di causalità, non emergendo dal testo del provvedimento impugnato da quali elementi scaturisse il contributo causale da costui fornito, nella legittima scelta defensionale improntata al principio nemo tenetur se detergere, nell'aver taciuto circostanze a lui note che avrebbero potuto rivelarsi utili alle indagini, ai fini dell'emissione della misura privativa della libertà personale. Va al riguardo ribadito che, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la condotta dell'indagato che, in sede di interrogatorio, si avvalga della facoltà di non rispondere, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave solo qualora l'interessato non abbia riferito circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Bertuccini, Rv. 259941; Sez. 3, n. 44090 del 09/11/2011, Messina e altro, Rv. 251325): principio questo che nella sua puntuale declinazione comporta l'individuazione tanto delle circostanze cui è riferita la condotta reticente, quanto del nesso eziologico corrente tra il suddetto comportamento e l'ingiusta detenzione, a tal fine occorrendo stabilire se i fatti taciuti fossero rilevanti, idonei cioè ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare. Per contro, l'ordinanza impugnata si limita a valorizzare il silenzio serbato dall'indagato muovendo dall'assunto del tutto indimostrato che, a fronte di un grave quadro indiziario costituito dall'oggettiva equivocità delle espressioni utilizzate nei dialoghi intercorsi con altri coimputati nei confronti di quali è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato in contestazione, la circostanza che il ricorrente non abbia fornito alcun elemento che ne contrastasse il contenuto, abbia rafforzato negli inquirenti la convinzione che vi fossero validi indizi di reità per l'applicazione della misura custodiale. In definitiva quello che viene esaminato è solo il primo addendo enucleato dalla pronuncia rescindente resa da questa Corte, manifestamente illogica risultando in relazione alla sinergia causale nell'adozione della misura privativa della libertà personale la mancata spiegazione da parte del Melle delle ragioni poi emerse in sede dibattimentale della sua condotta, spiegazione che, invece, neppure nel giudizio di merito, benché affiorata dalle deposizioni dei suoi familiari o di pretesi acquirenti dello stupefacente, è stata ritenuta idonea a dissolvere gli elementi di sospetto che quelle conversazioni, proprio perché di contenuto criptico ed attestanti i suoi rapporti con coimputati risultati coinvolti nel traffico di droga, lasciavano trapelare. In altre parole, il silenzio, che si assume dolosamente serbato, non poneva, di per sè, il ricorrente nella condizione di colui che omette di indicare quelle specifiche circostanze, ignote agli inquirenti, che, seppur idonee a prospettare una spiegazione logica, fossero idonee ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare, così come la giurisprudenza richiamata inequivocabilmente richiede. Si impone pertanto l'annullamento dell'ordinanza in esame, in quanto non congruamente motivata in ordine al nesso eziologico tra la condotta tenuta dall'imputato e l'adozione così come il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per
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