CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 31993/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 della [OSCURATO:PERSONA], sez. distaccata di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Assunta COCOMELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Taranto del 18/04/2018, appellata da [OSCURATO:PERSONA] con condanna dello stesso alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa per il delitto allo stesso ascritto (art. 110, 628, comma 3, cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 110, 628, comma 3, cod. pen., violazione di norme processuali in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., nonché mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata; la sentenza di appello è stata emessa sulla base di meri indizi, privi anche dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. al fine di poter ritenere ricorrente una sia pur minima valenza probatoria; non sono state prese in considerazione le censure difensive, avendo la Corte di appello semplicemente affermato di condividere le motivazioni del primo grado, realizzando così una trasposizione acritica di tale motivazione senza enucleazione della ratio decidendi; in particolare la deposizione della persona offesa è stata chiaramente travisata, non essendo emerso in alcun modo da tale esame testimoniale, la circostanza che gli aggressori del Forconi gli avessero anche sottratto del denaro, come dimostra il fatto che la stessa persona offesa ha dichiarato di essersi accorto della sparizione del denaro solo una volta rientrato dall'ospedale. Le considerazioni rese sul punto dalla Corte di appello sono meramente apodittiche, richiamando come "verosimile" la successiva sottrazione del denaro quale condotta che si inserisce perfettamente nella vicenda in questione sotto un profilo squisitamente logico, costituendo la concretizzazione della minaccia proferita dal Serio nei confronti della persona offesa Forconi. La difesa ha quindi osservato che il Quero non poteva essere partecipe di alcun movente, atteso che la discussione tra il Serio e il Forconi era avvenuta in precedenza e non in sua presenza; nonché che il ragionamento si presenta carente nel momento in cui afferma l'irrilevanza del mancato rinvenimento di denaro indosso al Quero, atteso che lo stesso poteva aspettarsi immediati controlli delle forze dell'ordine e quindi aveva interesse a disfarsene velocemente; la disponibilità della somma di denaro in capo al Serio non può costituire riscontro all'ipotesi accusatoria in mancanza di qualsiasi valido elemento che faccia ritenere che quelle banconote siano proprio quelle sottratte al Forconi, che quanto alla riferibilità eventuale di tale condotta al Quero. 2.1.2. Nell'ambito dello stesso motivo la difesa ha inoltre osservato che la motivazione è manifestamente illogica e contraddittoria nel confermare l'attendibilità della persona offesa, considerato il contrasto con la deposizione del teste Alfieri; emerge un vero e proprio vulnus motivazionale sul punto. L'espletamento della perizia dimostra poi il travisamento del fatto oggetto dell'imputazione, tenuto conto della portata delle immagini estrapolate, non apparendo sufficiente per ritenere la responsabilità del Quero quanto alla rapina la mera descrizione della condotta tenuta dal Serio, interpretata in termini di "verosimiglianza"; di fatto è emersa solo ed esclusivamente una aggressione fisica, mentre nessun elemento è da ritenere indicativo quanto all'effettiva sottrazione del denaro alla persona offesa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio della motivazione, perché mancante, manifestamente illogica e contraddittoria quanto al trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato, con particolare riferimento all'art. 62-bis cod. pen.; il giudice ha illogicamente ritenuto di disattendere le censure difensive confermando il mancato riconoscimento della concessione delle circostanze attenuanti generiche; nessuna enunciazione o motivazione sul punto è presente nella sentenza oggetto di impugnazione ed apparendo del tutta illogica l'affermazione relativa all'irrilevanza dell'essersi il Quero sottoposto ad interrogatorio; anche la pena base risulta illogicamente eccessiva rispetto al minimo edittale previsto 3. Il Procuratore Generale, ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è complessivamente fondato e deve essere accolto con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo motivo proposto. 2. L'argomentazione difensiva coglie nel segno nel rilevare una sostanziale mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione nel ritenere raggiunta la prova della responsabilità del Quero quanto alla rapina contestata. Nell'ambito della ricostruzione fattuale proposta sia dal giudice di primo grado, che dalla Corte di appello, si è effettivamente affermato come la sottrazione di denaro asseritamente subita dal Forconi fosse da ritenere verosimile conseguenza del pestaggio posto in essere dal Serio congiuntamente al Quero e al Maggio in danno della persona offesa. La Corte di appello ha ritenuto, richiamando in tal senso la motivazione del giudice di primo grado, che in termini di verosimiglianza, la partecipazione del Quero, incontestata, all'attività di pestaggio del Forconi determinasse la piena riferibilità allo stesso della rapina e, dunque, della sottrazione di somme di denaro, sebbene le stesse non siano state in alcun modo rinvenute nella disponibilità dello stesso, né il Serio sia stato trovato in possesso della intera somma oggetto di asserita sottrazione in danno del Forconi. La Corte di appello ha affermato, con motivazione oggettivamente apodittica, che "la sottrazione da parte del Serio, o dei suoi complici del denaro in possesso della persona offesa s'inserisce perfettamente nella vicenda in questione, sotto un profilo squisitamente logico, costituendo la concretizzazione della minaccia proferita dal Serio al Forconi prima di consegnargli il denaro richiesto per il lavaggio dei piumoni", così presupponendo la piena conoscenza della minaccia e delle circostanze del contrasto tra il Serio e il Forconi da parte del Quero, in assenza di alcun elemento di riscontro in tal senso, o ancora in assenza di una serie di elementi indiziari da ritenere gravi, precisi e concordanti quanto all'esistenza di un'azione concordata proprio al fine di sottrarre la somma di denaro. 2.1. In tal senso si deve ritenere ugualmente manifestamente illogica e non basata sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio l'affermazione secondo la quale "anche la spartizione, sulla cui tempistica si sorvola non presentando la stessa né particolari difficoltà, men che meno una rilevante perdita di tempo, appare avere una sua logica, per un verso i due bulli chiamati dal Serio dovevano essere remunerati in qualche modo; per altro a quest'ultimo spettava la parte preponderante del bottino quale offesa dall'onta portatagli dal Forconi quale organizzatore del pestaggio. Dunque metà al Forconi (rectius al Serio) e un quarto ciascuno agli altri due". Le argomentazioni in tal senso spese dalla Corte di appello si caratterizzano per una loro natura del tutto ipotetica tanto da sconfinare nell'apodittico, in mancanza di qualsiasi richiamo a dati concreti, elementi di prova o meri indizi in tal senso, non potendosi a tal fine ritenere sufficiente il richiamo al portato delle immagini di video sorveglianza, dalla stessa Corte considerate non chiare quanto all'effettiva apprensione del denaro, meramente ipotizzata nell'ambito del complessivo pestaggio posto in essere nei confronti del Forconi. 2.2. Ma la maggiore criticità della motivazione resa dalla Corte di appello, che sul punto può considerarsi di fatto apparente, si desume dall'affermazione secondo la quale "Ebbene dalle immagini.., emerge chiaramente, da un lato, che il Forconi fosse finito per terra, sotto la furia dei colpi portati dal Quero e dal Maggio anche a mezzo di un bastone (della scopa), dall'altro che da dietro costoro si fosse inserito anche il Serio che, per come si evince dall'immagine riportata, facendosi largo tra i complici, si piegava sulla vittima e non certo per colpirlo posto che avrebbe potuto farlo con i calci, il cui slancio si sarebbe certamente notato. Di talché appare assolutamente verosimile che questi, in tale frangente, si fosse impossessato del denaro del Forconi, magari caduto dalla sua tasca, sotto gli occhi degli altri due". L'affermazione di responsabilità del Quero si basa, dunque, su una ricostruzione fattuale di comportamenti posti in essere asseritamente dal Serio proposta in termini di verosimiglianza. 2.3 Nel giungere a tale conclusione, a carattere risolutivo per poi ritenere la responsabilità del Quero, la Corte di appello non ha fatto buon governo del principio di diritto, che qui si intende ribadire secondo il quale il canone dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale e unitaria, vivificato dalla soglia di convincimento richiesto e, per la sua immediata derivazione dal principio di presunzione di innocenza, esplica i sui effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche, e più in generale, sui metodi di accertamento del fatto. (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468-01). Il primo motivo proposto mette in risalto un'effettiva debolezza logico motivazionale della decisione impugnata tenuto conto della previsione di cui all'art. 533 cod. proc. pen., sia sostanzialmente che quanto alle scelte lessicali effettuate, con conseguente necessità che il giudice di appello rimoduli le proprie affermazioni quanto alla ricorrenza o meno di responsabilità del ricorrente sia quanto all'elemento oggettivo che quanto all'elemento soggettivo del reato. Non può in tal senso essere ritenuto un parametro accettabile, al fine dell'affermazione di responsabilità, quello di "verosimiglianza", che contraddice all'evidenza il canone normativo d'indispensabile valutazione della colpevolezza penale ai sensi dell'art. 533 cod. proc. pen. , che richiede il superamento dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non la mera plausibilità o la semplice verosimiglianza, sia pur dotata di forte palusibilità, della ricostruzione adottata. Deve essere, dunque, riscontrata nel caso in esame una verifica probatoria incompleta, inidonea in considerazione del parametro costituzionale di cui all'art. 27 Cost. Tale principio come affermato di recente da questa Corte "descrive un atteggiamento valutativo imprescindibile, che deve guidare il giudice nell'analisi degli indizi secondo un obiettivo di lettura finale ed unitaria, vivificato proprio dalla soglia di convincimento richiesto. Per la sua immediata derivazione dal principio della presunzione di innocenza, esplica i suoi effetti conformativi non solo sull'applicazione delle regole di giudizio, ma anche più in generale, sui metodi di accertamento del fatto, imponendo protocolli logici del tutto diversi in tema di valutazione delle prove e delle contrapposte ipotesi ricostruttive in ordine alla fondatezza del tema d'accusa: la certezza della colpevolezza per la pronuncia di condanna, il dubbio originato dalla mera plausibilità processuale di una ricostruzione alternativa del fatto per l'assoluzione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430-01, in motivazione)" (Sez. 5, n. 25272 del 19/04/2021, Maurici, Rv. 281468-01). 3. La sentenza impugnata non si è uniformata a tali principi ed anzi - ragionando in termini di verosimiglianza in modo assolutamente conforme al giudice di primo grado, che ha desunto la responsabilità del Quero atteso che la persona offesa aveva dato una descrizione specifica dell'incipit dell'attività aggressiva (pag. 4 della decisione di primo grado); omettendo anche di considerare compiutamente le dichiarazioni del teste Alfieri presente al momento dell'aggressione - ha motivato in termini di manifesta illogicità utilizzando criteri insufficienti all'affermazione di responsabilità del Quero. 4. Ne consegue l'annullamento con rinvio affinché il giudice di appello motivi in ordine alla ricorrenza o meno della responsabilità del ricorrente non in termini meramente congetturali o ipotetici, ma sulla base di elementi sostenibili e direttamente acquisiti al processo e non meramente plausibili o verosimili in conformità al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato