CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 19381/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente [OSCURATO:PERSONA] D'UFFICIO sul ricorso 7199-2022 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis„ - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente avverso l'ordinanza n. 5071/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 16/02/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/05/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. PREMESSO che la trattazione del presente giudizio era stata fissata per la camera di consiglio del 13 gennaio 2022; che era stata udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Cot [OSCURATO:PERSONA]; che, all'esito della discussione, la controversia era stata decisa con il rigetto del ricorso; che, per un mero errore materiale dovuto alla collazione del testo, il giudizio veniva definito con ordinanza n. 5071/2022, pubblicata il 16 febbraio 2022, del seguente tenore RILEVATO Che la soc. [OSCURATO:SOCIETA]. operante nel settore del commercio di elettrodomestici e strumenti elettronici in genere ricorre per cassazione avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha dichiarato l'estinzione del giudizio relativo all'impugnazione promossa dalla società contribuente avverso l'atto di accertamento per Iva, Ires e Irap relativo all'anno 2003; che l'Ufficio si è costituito con rituale controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo sui lamenta inesistenza della notifica del ricorso per cassazione, quindi passaggio in giudicato della sentenza d'appello, errata la gravata sentenza nel ritenere invece estinto il giudizio; Ric. 2022 n. 07199 sez. MT ud. 24-05-2022 -2- che con il secondo si lamenta violazione della disciplina in materia di notifica, con irregolarità, irritualità o nullità della notifica predetta; che quanto al primo motivo: nel giudizio di cassazione, ove si adduca la falsità degli atti del procedimento di merito, la querela di falso va proposta in via principale, atteso che l'impugnazione per revocazione ex art. 395, comma 1, n. 2, c.p.c. costituisce, una volta accertata la falsità dell'atto in questione, il solo mezzo per rescindere la sentenza fondata su atti dichiarati falsi, non potendosi dare luogo, nello stesso giudizio di cassazione, ad una mera declaratoria di invalidità e/o nullità dei precedenti gradi di merito, laddove la nozione di prova, dovendosi correlare al tipo di vizio di cui si dimostri che la sentenza è risultata essere affetta, può essere costituita anche dalla relata di notificazione di un atto processuale, allorché il vizio della sentenza derivi dalla violazione della norma sul procedimento che prevede la notificazione dell'atto (Cass., 10402/2017; Cass., 2343/2019; Cass., 1676/2020; Cass., 31101/2021). In tema di contenzioso tributario, la querela di falso è (rilevante e) proponibile nel giudizio di cassazione soltanto nei casi in cui concerna documenti attinenti al relativo procedimento, e non anche quando riguardi quelli che il giudice di merito abbia posto a fondamento della decisione impugnata, l'eventuale falsità dei quali, ove definitivamente accertata, potrà essere fatta eventualmente valere, nelle forme e nei limiti consentiti dall'ordinamento processuale generale e tributario, come motivo di revocazione della sentenza impugnata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 64 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 395 n. 2 c.p.c. (Cass., 24846/2020). Il principio è estensibile anche all'ipotesi in cui la querela di falso attenga alla notifica del ricorso introduttivo di una precedente fase dinnanzi al giudice di legittimità nel corso del medesimo giudizio tra le parti. Nela specie, la ricorrente ha proposto querela di falso in via principale con riguardo alla notifica del Ric. 2022 n. 07199 sez. MT - ud. 24-05-2022 -3- ricorso per cassazione, dal cui accoglimento è originato il giudizio di rinvio con la conseguente dichiarazione di estinzione per mancata riassunzione nel termine di legge; che il motivo è quindi inammissibile; che, quanto al secondo motivo, qualora l'Avvocatura dello Stato si avvalga, ex art. 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, l'obbligo della sottoscrizione ivi previsto è anche soddisfatto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente (nella specie, un ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria), oppure di un suo sostituto, <<purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale>>, non rilevando, per la funzione certificativa di questa sottoscrizione, che l'Ufficio che abbia materialmente ricevuto l'atto, ed il cui titolare abbia apposto la propria sottoscrizione, non coincida con quello competente alla trattazione della pratica in sede amministrativa (Cass., 4826/2014; Cass., 3425/2015; Cass., 15523/2020). Nella specie, il ricorrente si duole per la stesura della relata di notifica in calce alla copia e non all'originale del ricorso per cassazione; che il secondo motivo è quindi infondato; che, in conclusione, il ricorso va respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia Ric. 2022 n. 07199 sez. MT - ud. 24-05-2022 -4- delle Entrate, che liquida in €.settemilaottocento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 13/01/2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che il testo pubblicato contiene riferimento esplicito ad una diversa società contribuente, peraltro in posizione di ricorrente, quale non è nel ricorso r.g. n. 1645/2020; che l'evidente errore materiale può essere rilevato d'ufficio e corretto da questa Corte a mente dell'art. 391 bis c.p.c. con le forme previste dall'art. 380 bis, primo e secondo comma c.p.c.; che il testo corretto è il seguente: RILEVATO che l'Agen:zia delle entrate ricorre per tassazione avverso la sentenza della (TR per la Lombardia confermativa la pronuncia della CI P di Lecco che annullava il provvedimento di ri liquidazione d'imposta adottato dall'Ufficio, ritenendo cessione di ramo d'azienda una serie di operazioni societarie singole, ma in tal senso teleologicamente orientate; che la società contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è a zdato a due motivi di doglianza; Ric. 2022 n. 07199 sez. MT - ud. 24-05-2022 -5- che con 17 primo ,S1 lamenta violazione dell 'art. 20 TUIR (rectius TUR, d.P.R n. 131/1986) novellato sul potere di riqualificazione dell'Ufficio in tema di abuso del diritto; che con il secondo si lamenta violazione della medesima diiposizione, con riguardo al carattere di interpretazione autentica della novella del 2017, come tale dichiarata nel 2019; che i motivi possono essere trattati congiuntamente: Alla luce della senten.za della Corte Costituzionale n. 138 del 21 luglio 2020, la quale ha statuito che non è fondata la questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 33 Cost., dell'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, quale modificato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 e dall'ari'. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, nella parte in cui prevede che, ai fini dell'imposta di registro, l'interpretazione degli atti presentati alla regiStrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali si deve prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretaione autentica di cui all'art. 1, comma 1084, della Legge 30 dicembre 2018 n. 143, ritenendo applicabile l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della Legge 27 dicembre 2017 n. 203, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti. Da ultima, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n.39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale dell'ari'. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131, come modificato dall'art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, della Legge 27 dicembre 2017 n. 203, in riferimento agli art-t. 3 e 33 della Costituzione, che è stata dichiarata manifestamente infòndata con specifico riguardo all'efficacia retroattiva. Secondo il giudice delle leggi, «si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema». Per cui, è ormai pacifico che l'imposta colpisce l'atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extra-testuali, poiché l'art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 dispone che «l'imposta è applicata Ric. 2022 n. 07199 sez. MT - ud. 24-05-2022 -6- secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto prffentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente., sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto diJposto dagli articoli successivi» (da ultime: Cass., 4315 / 2021; Cass., 4319/ 2021; Cass., 9065 / 2021; Cass., 10688/2021). [OSCURATO:PERSONA], la CIR aveva correttamente ritenuto di applicare la norma richiamata con efficacia ex tune; che, in conclusione, il ricorso è infondato e va respinto. Le spese possono essere compensate in ragione del consolidarsi dell'orientamento giuriiprudenziale di riferimento. Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115. PQM La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese de/giudij9 di legittimità. Così deciso in Roma, il 13 / 01 / 2022. [OSCURATO:PERSONA] MOCCI Che pertanto sussistono i presupposti normativi per la/ correzione dell'errore materiale con il testo soprariportato. PQM La Corte corregge l'errore materiale dell'ordinanza n. 5971/2'022 secondò il testo riportato in mo