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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04553/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere,[OSCURATO:PERSONA]; lette/sept4t-e-le conclusioni del PG tte f ato Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza in data 13 aprile 2020 il Tribunale di Velletri, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per carenza dei presupposti di legge le istanze, avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. , 10 comma 10, n. 1, 12 e 14

I. 497/1974, 605 e 61 n. 2 cod. pen., giudicati con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 7 marzo 2018, irrevocabile il 14 settembre 2020, ed i reati di cui agli artt. 110, 628 comma 3, n. 1 cod. pen., 10, comma 10, n. 1 e 12

I. 497/1974, 605, 648, 582 e 585 cod. pen. ,giudicati con la sentenza del' G.i.p. del Tribunale di Velletri del 24 novembre 2011, riformata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 giugno 2014, irrevocabile in data 6 dicembre 2016.

2. Ricorrono per cassazione gli interessati a mezzo dei difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell /avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 e 105 cod. pen. e motivazione mancante, illogica e contraddittoria con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione, poiché i reati sarebbero frutto di un generico proposito criminoso, realizzato in base alle contingenze del momento da parte di soggetto dichiarato delinquente professionale.

La motivazione del provvedimento è, però, generica, perché, pur non negando l'identità dei titoli di reato, l'analogia esecutiva e la loro stretta successione temporale, ha finito per valorizzare, in senso negativo, il solo dato della riconosciuta professionalità nel reato.

Se è vero che la unicità di disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, è altrettanto vero che lo stile di vita non è incompatibile con il riconoscimento della continuazione qualora la ideazione e programmazione unitaria sia ricavabile dai dati fattuali accertati con le sentenze definitive.

Anche il delinquente abituale, dunque, può concepire un disegno unitario e commettere un gruppo di reati in esecuzione di esso.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione dell'art. 81 cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.

L'ordinanza impugnata travisa le argomentazioni contenute nell'istanza introduttiva, nella quale si era dedotto che l'organizzazione della seconda rapina, complessa e richiedente una lunga preparazione, era risalente al periodo anteriore all'esecuzione della prima, come dimostrato dalla domiciliazione dei correi in Campania e dal trasferimento nel Lazio per commettere le azioni criminose, profili che il Tribunale ha ignorato, avendo valorizzato soltanto alcuni degli elementi valutabili.

E' manifestamente illogica la affermazione che esclude la compatibilità tra dichiarazione di abitualità a delinquere e continuazione.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Considerato in diritto I ricorsi sono manifestamente infondati.1.L'ordinanza impugnata, nel giustificare la soluzione sfavorevole agli istanti, ha riscontrato che, sebbene i reati giudicati separatamente presentino analogie esecutive e siano stati commessi a distanza di due mesi l'uno dall'altro, essi costituiscono esternazione concreta della condizione di delinquente professionale dei loro autori, accertata con la seconda delle due sentenze indicate nell'istanza.

In altri termini il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che si tratti di due episodi illeciti, realizzati per effetto di un impulso criminoso estemporaneo e sulla scorta di un generico programma di vita, che ha indotto i ricorrenti a dedicarsi in modo sistematico alla violazione della legge penale: le due rapine ed i reati connessi si inseriscono in un contesto di reati contro il patrimonio, commessi con sistematicità da Mirabile ed Esposito 'nell'arco di almeno un ventennio, secondo quanto deducibile dai rispettivi certificati del casellario giudiziale.

2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto privi di sufficiente concludenza la spinta motivazionale del profitto economico, l'identità di indole giuridica dei fatti e le analoghe modalità esecutive, elementi che, in assenza di altri dati conoscitivi, ha reputato indicativi della mera attitudine a violare la legge, non di un identico disegno criminoso. 2.1 La motivazione dell'ordinanza in verifica non è affatto apparente o apodittica, né manifestamente illogica perchè esterna, anche se in termini di sintesi, in modo chiaro e razionale le ragioni della decisione, frutto della considerazione degli accertamenti contenuti nelle sentenze di condanna e giustifica con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati indicati nell'istanza del ricorrente.

Tali rilievi, fondati sugli accertamenti contenuti nei titoli di condanna, hanno indotto ad escludere che le violazioni accertate costituissero attuazione frazionata nel tempo del medesimo disegno criminoso, essendo piuttosto frutto di disparate iniziative delittuose, prive di un legame unitario rapportabile all'istituto della continuazione. 2.2 Anche in punto di diritto il provvedimento affronta in modo corretto la distinzione fra abitualità o professionalità nel reato e continuazione: i primi due istituti postulano un impulso criminoso reiterato nel tempo ed autonomamente emerso e realizzato in concreto, incompatibile con l'essenza stessa della continuazione, che resta qualificata da una ideazione e determinazione unitaria di più reati poi realizzati separatamente, dalle quali caratteristiche si sostiene anche in dottrina l'incompatibilità tra i due istituti (Sez. 1, n. 36036 del 05/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273909; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248842).

Infatti, l'identità del disegno criminoso a base della continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose teleologicamente connesse, elaborate quanto meno nelle linee essenziali; il programma di vita delinquenziale consiste nella deliberazione di commettere un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo, ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate, proposito che si concretizza di volta in volta in funzione delle occasioni ed opportunità che si presentano (Sez. 1, n. 15955 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pm in proc.

Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690).2.3 A tale argomentare i ricorsi oppongono gli stessi dati fattuali già considerati dal Tribunale di Velletri senza essere in grado di specificare in che termini i ricorrenti, pur essendo delinquenti di professione, avessero concepito in termini anticipati ed unitari la realizzazione delle due rapine, poi commesse a distanza di circa due mesi.

Né valgono ad incrinare la tenuta logica e la correttezza giuridica della decisione i rilievi sulla necessaria preparazione della seconda azione predatoria perché realizzata in altra regione dopo lo studio dei luoghi e della sede dell'impresa da aggredire: analoghe esigenze si erano poste anche per la prima rapina e di per sè sul piano logico nulla esclude che dopo il suo compimento con successo i correi abbiano inteso insistere con le stesse modalità contro altro obiettivo sulla scorta di una deliberazione assunta in via autonoma.

Pertanto, non è dato in alcun' modo ravvisare né violazione di legge, né alcun vizio motivazionale ed i ricorsi, privi di fondamento e nemmeno specifici nelle loro deduzioni, vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere,[OSCURATO:PERSONA]; lette/sept4t-e-le conclusioni del PG tte f ato Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza in data 13 aprile 2020 il Tribunale di Velletri, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava per carenza dei presupposti di legge le istanze, avanzate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il riconoscimento della continuazione tra i reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 1 cod. pen. , 10 comma 10, n. 1, 12 e 14 I. 497/1974, 605 e 61 n. 2 cod. pen., giudicati con la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 7 marzo 2018, irrevocabile il 14 settembre 2020, ed i reati di cui agli artt. 110, 628 comma 3, n. 1 cod. pen., 10, comma 10, n. 1 e 12 I. 497/1974, 605, 648, 582 e 585 cod. pen. ,giudicati con la sentenza del' G.i.p. del Tribunale di Velletri del 24 novembre 2011, riformata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma del 3 giugno 2014, irrevocabile in data 6 dicembre 2016. 2. Ricorrono per cassazione gli interessati a mezzo dei difensori. 2.1 [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dell /avv.to [OSCURATO:PERSONA], ha dedotto violazione degli artt. 671 cod. proc. pen., 81 e 105 cod. pen. e motivazione mancante, illogica e contraddittoria con riguardo al mancato riconoscimento della continuazione, poiché i reati sarebbero frutto di un generico proposito criminoso, realizzato in base alle contingenze del momento da parte di soggetto dichiarato delinquente professionale. La motivazione del provvedimento è, però, generica, perché, pur non negando l'identità dei titoli di reato, l'analogia esecutiva e la loro stretta successione temporale, ha finito per valorizzare, in senso negativo, il solo dato della riconosciuta professionalità nel reato. Se è vero che la unicità di disegno criminoso non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, è altrettanto vero che lo stile di vita non è incompatibile con il riconoscimento della continuazione qualora la ideazione e programmazione unitaria sia ricavabile dai dati fattuali accertati con le sentenze definitive. Anche il delinquente abituale, dunque, può concepire un disegno unitario e commettere un gruppo di reati in esecuzione di esso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione dell'art. 81 cod. pen. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione. L'ordinanza impugnata travisa le argomentazioni contenute nell'istanza introduttiva, nella quale si era dedotto che l'organizzazione della seconda rapina, complessa e richiedente una lunga preparazione, era risalente al periodo anteriore all'esecuzione della prima, come dimostrato dalla domiciliazione dei correi in Campania e dal trasferimento nel Lazio per commettere le azioni criminose, profili che il Tribunale ha ignorato, avendo valorizzato soltanto alcuni degli elementi valutabili. E' manifestamente illogica la affermazione che esclude la compatibilità tra dichiarazione di abitualità a delinquere e continuazione. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto dei ricorsi. Considerato in diritto I ricorsi sono manifestamente infondati.1.L'ordinanza impugnata, nel giustificare la soluzione sfavorevole agli istanti, ha riscontrato che, sebbene i reati giudicati separatamente presentino analogie esecutive e siano stati commessi a distanza di due mesi l'uno dall'altro, essi costituiscono esternazione concreta della condizione di delinquente professionale dei loro autori, accertata con la seconda delle due sentenze indicate nell'istanza. In altri termini il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che si tratti di due episodi illeciti, realizzati per effetto di un impulso criminoso estemporaneo e sulla scorta di un generico programma di vita, che ha indotto i ricorrenti a dedicarsi in modo sistematico alla violazione della legge penale: le due rapine ed i reati connessi si inseriscono in un contesto di reati contro il patrimonio, commessi con sistematicità da Mirabile ed Esposito 'nell'arco di almeno un ventennio, secondo quanto deducibile dai rispettivi certificati del casellario giudiziale. 2. L'ordinanza impugnata ha ritenuto privi di sufficiente concludenza la spinta motivazionale del profitto economico, l'identità di indole giuridica dei fatti e le analoghe modalità esecutive, elementi che, in assenza di altri dati conoscitivi, ha reputato indicativi della mera attitudine a violare la legge, non di un identico disegno criminoso. 2.1 La motivazione dell'ordinanza in verifica non è affatto apparente o apodittica, né manifestamente illogica perchè esterna, anche se in termini di sintesi, in modo chiaro e razionale le ragioni della decisione, frutto della considerazione degli accertamenti contenuti nelle sentenze di condanna e giustifica con compiutezza e logicità argomentativa la ritenuta insussistenza del medesimo disegno criminoso, accomunante i reati indicati nell'istanza del ricorrente. Tali rilievi, fondati sugli accertamenti contenuti nei titoli di condanna, hanno indotto ad escludere che le violazioni accertate costituissero attuazione frazionata nel tempo del medesimo disegno criminoso, essendo piuttosto frutto di disparate iniziative delittuose, prive di un legame unitario rapportabile all'istituto della continuazione. 2.2 Anche in punto di diritto il provvedimento affronta in modo corretto la distinzione fra abitualità o professionalità nel reato e continuazione: i primi due istituti postulano un impulso criminoso reiterato nel tempo ed autonomamente emerso e realizzato in concreto, incompatibile con l'essenza stessa della continuazione, che resta qualificata da una ideazione e determinazione unitaria di più reati poi realizzati separatamente, dalle quali caratteristiche si sostiene anche in dottrina l'incompatibilità tra i due istituti (Sez. 1, n. 36036 del 05/07/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273909; Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248842). Infatti, l'identità del disegno criminoso a base della continuazione richiede che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose teleologicamente connesse, elaborate quanto meno nelle linee essenziali; il programma di vita delinquenziale consiste nella deliberazione di commettere un numero indeterminato di reati, seppure dello stesso tipo, ma non identificabili a priori nelle loro principali coordinate, proposito che si concretizza di volta in volta in funzione delle occasioni ed opportunità che si presentano (Sez. 1, n. 15955 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pm in proc. Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B., Rv. 260896; Sez. 2, n. 18037 del 07/04/2004, Tuzzeo, Rv. 229052; Sez. 1, n. 6553 del 13/12/1995, dep. 1996, Bagnara, Rv. 203690).2.3 A tale argomentare i ricorsi oppongono gli stessi dati fattuali già considerati dal Tribunale di Velletri senza essere in grado di specificare in che termini i ricorrenti, pur essendo delinquenti di professione, avessero concepito in termini anticipati ed unitari la realizzazione delle due rapine, poi commesse a distanza di circa due mesi. Né valgono ad incrinare la tenuta logica e la correttezza giuridica della decisione i rilievi sulla necessaria preparazione della seconda azione predatoria perché realizzata in altra regione dopo lo studio dei luoghi e della sede dell'impresa da aggredire: analoghe esigenze si erano poste anche per la prima rapina e di per sè sul piano logico nulla esclude che dopo il suo compimento con successo i correi abbiano inteso insistere con le stesse modalità contro altro obiettivo sulla scorta di una deliberazione assunta in via autonoma. Pertanto, non è dato in alcun' modo ravvisare né violazione di legge, né alcun vizio motivazionale ed i ricorsi, privi di fondamento e nemmeno specifici nelle loro deduzioni, vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna dei proponenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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