CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 32497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente 2 6 LUG 2223 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 20/04/2023 del tribunale di Caltanissetta; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 20 aprile 2023 il tribunale del riesame di Caltanissetta, in sede di rinvio conseguente a sentenza della IV sezione penale della Corte di Cassazione del 21 febbraio 2023, di annullamento della ordinanza del 13 ottobre 2022 con cui il medesimo tribunale aveva annullato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari dello stesso tribunale, con cui era stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 603 bis comma 1 n. 2 cod, pen., confermava quest'ultima ordinanza. 2. Avverso la citata ordinanza del tribunale [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore, ha proposto ricorso, deducendo un solo motivo di impugnazione. 3. Deduce, con il primo, vizi di cui all'art. 605 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. Si rappresenta come dal compendio indiziario emergerebbe che l'utilizzo di manodopera da parte dell'indagato si sarebbe svolto in poche e isolate occasioni, individuabili in alcuni mesi tra il giugno e l'agosto del 2020. E si aggiunge che il tribunale avrebbe in tale quadro adottato, quanto al ritenuto pericolo di reiterazione, una motivazione apparente e contraddittoria, posto che a fronte della ritenuta abitualità e continuità dell'attività delittuosa e del ritenuto carattere recente delle condotte, in realtà dopo i sopra citati episodi non si sarebbero verificati altri fatti, la misura contestata sarebbe stata applicata dopo due anni in assenza di segnali di recidiva da parte del ricorrente, la condotta contestata sarebbe stata sporadica e non recente, e inoltre risulterebbe che i cd. caporali coinvolti nella vicenda già dal febbraio 2021 non erano più in condizioni di perpetrare attività illecite. Inoltre, dopo la revoca della misura conseguente al primo giudizio di riesame, il ricorrente, tornato a piede libero, avrebbe sempre tenuto una condotta irreprensibile. E inoltre non si sarebbe tenuto conto neppure della incensuratezza dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile: il tribunale ha spiegato la ritenuta sussistenza di una condotta continuativa di sfruttamento alla luce del modus operandi emerso dagli elementi disponibili e in precedenza citati dallo stesso tribunale, consistenti in un costante utilizzo dei lavoratori procurati dal "caporale" Bonou - come emergente da colloqui intercettati tra quest'ultimo e l'indagato e da controlli effettuati dalla polizia giudiziaria sui terreni ove gli uomini utilizzati erano condotti -, senza che la predetta continuità possa essere svilita da una frammentaria analisi e da una considerazione meramente numerica dei singoli contatti o episodi emersi, volta a trascurare, illogicamente, l'evidente filo che appare unire gli stessi nel quadro dell'emersa, stretta, ripetuta e abituale correlazione tra lo sfruttamento dei lavoratori perpetrato dal ricorrente e il costante contatto mantenuto ai predetti fini con il Bonou, quale garante e intermediario della manodopera. Tale dato, valutato assieme alla dimostrata assenza di ogni considerazione per la situazione disagiata e di bisogno dei lavoratori, sistematicamente sfruttati nel quadro di una gestione di fatto della azienda della madre del ricorrente, tutti sintomi ritenuti ragionevolmente dimostrativi di una personalità meritevole di giudizi negativi, appare correttamente inquadrato nella prospettiva della sussistenza di un pericolo di recidivanza. In linea con l'indirizzo di legittimità secondo cui, in tema di misure cautelari personali, la sussistenza di un pericolo "attuale" di reiterazione del reato deve essere affermata qualora - all'esito di una valutazione prognostica fondata sulle modalità del fatto, sulla personalità del soggetto e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi, ove non sottoposto a misure - appaia probabile, anche se non imminente, la commissione di ulteriori reati; ne deriva che il requisito dell'attualità del pericolo può sussistere anche quando l'indagato non disponga di effettive ed immediate opportunità di ricaduta. (Sez. 2, n. 44946 del 13/09/2016 Rv. 267965 - 01). Si è anche osservato che una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, senza che sia necessaria la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 - , n. 11250 del 19/11/2018 (dep. 13/03/2019) Rv. 277242 - 01 AVOLIO), e in tal senso, va ribadito, si muove la motivazione in esame, posto che pur a fronte di un certo lasso di tempo, comunque non particolarmente eccessivo, trascorso tra i fatti e la misura, le circostanze oggettive e soggettive sopra riportate ragionevolmente paiono delineare, un adeguato quadro prognostico in termini di pericolo di reiterazione del reato. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.MI. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de