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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 18878/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5447/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t.,elettivamente domiciliata in ROMA , P.[OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avversoil DECRETO d el TRIBUNALE MILANO n. 45/2017 depositat o il6/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con decreto del 6.12.2017, ha liquidato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., cui la debitrice ha poi rinunciato , la somma di € 13.500,00 , oltre accessori di legge, a titolo di compenso finale. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, ex art. 111 Cost., affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso.

La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la ricorrente ded uce la violazione degli artt. 165 comma 2° e 39 comma 1° legge fall..

Assume che il compenso liquidato dal Tribunale di Milano si discosta totalmente dai criteri previsti dalla vigente normativa, atteso che, sulla base del combinato disposto dell’art. 1 D.M. n. 30/2012 e del l’art. 39 legge fall., applicabile al commissario giudiziale in virtù del richiamo di cui all’art. 165 comma 2° legge fall., tale compenso deve essere commisurato all’attività in concreto svolta, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e all’attivo realizzato: nel caso di specie, in cui la domanda concordataria è stata rinuncia ta, il compenso liquidato sarebbe palesemente sproporzionato rispetto all’attività concretamente svoltadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è limitata a redigere un parere.

La ricorrente evidenzia inoltre (vedi pag. 13 del ricorso) che il provvedimento impugnato è privo dell’indicazione dei criteri in base ai quali è stato determinato l’importo liquidato, né spiega le ragioni per le quali la liquidazione è stata compiuta con riferimento ai parametri massimi della tariffa, anziché a quelli medi o minimi.

2. Il ricorso è fondato.

Va osservato che, in tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, questa Corte (cfr. Cass. n. 26894 del 26/11/2020), ha enunciato il principio di diritto secondo cui “il decreto con il quale viene operata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati”.

Nel caso di specie, il decreto di liquidazione è nullo in quanto assolutamente privo di motivazione: i l Tribunale di Milano non ha, infatti, minimamente indicato i criteri in base ai quali è stato quantificato il compenso del commissario giudiziale, essendosi limitato a dare atto della presentazione dell’istanza di liquidazione ed a quantificare la somma liquidata.

Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5447/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t.,elettivamente domiciliata in ROMA , P.[OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentata e difes a dall'avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocata [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall'avvocat a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avversoil DECRETO d el TRIBUNALE MILANO n. 45/2017 depositat o il6/12/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, con decreto del 6.12.2017, ha liquidato all’avv. [OSCURATO:PERSONA], nominata commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo della società [OSCURATO:SOCIETA]., cui la debitrice ha poi rinunciato , la somma di € 13.500,00 , oltre accessori di legge, a titolo di compenso finale. [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per la cassazione del decreto, ex art. 111 Cost., affidandolo ad un unico articolato motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito in giudizio con controricorso. La parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo la ricorrente ded uce la violazione degli artt. 165 comma 2° e 39 comma 1° legge fall.. Assume che il compenso liquidato dal Tribunale di Milano si discosta totalmente dai criteri previsti dalla vigente normativa, atteso che, sulla base del combinato disposto dell’art. 1 D.M. n. 30/2012 e del l’art. 39 legge fall., applicabile al commissario giudiziale in virtù del richiamo di cui all’art. 165 comma 2° legge fall., tale compenso deve essere commisurato all’attività in concreto svolta, avuto riguardo allo scaglione di riferimento e all’attivo realizzato: nel caso di specie, in cui la domanda concordataria è stata rinuncia ta, il compenso liquidato sarebbe palesemente sproporzionato rispetto all’attività concretamente svoltadall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è limitata a redigere un parere. La ricorrente evidenzia inoltre (vedi pag. 13 del ricorso) che il provvedimento impugnato è privo dell’indicazione dei criteri in base ai quali è stato determinato l’importo liquidato, né spiega le ragioni per le quali la liquidazione è stata compiuta con riferimento ai parametri massimi della tariffa, anziché a quelli medi o minimi. 2. Il ricorso è fondato. Va osservato che, in tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo, questa Corte (cfr. Cass. n. 26894 del 26/11/2020), ha enunciato il principio di diritto secondo cui “il decreto con il quale viene operata la relativa liquidazione deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali demandate al giudice dall'art. 39 legge fall. e dalle norme regolamentari ivi richiamate, a pena di nullità denunciabile con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., anche se la motivazione può essere implicita, integrata cioè dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, sempre che vi sia l'espresso riferimento ai parametri applicati, non bastando il mero rinvio all'istanza del commissario giudiziale, senza l'indicazione dei criteri in concreto adottati”. Nel caso di specie, il decreto di liquidazione è nullo in quanto assolutamente privo di motivazione: i l Tribunale di Milano non ha, infatti, minimamente indicato i criteri in base ai quali è stato quantificato il compenso del commissario giudiziale, essendosi limitato a dare atto della presentazione dell’istanza di liquidazione ed a quantificare la somma liquidata. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per
Decreto Cassazione n. 18878/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris