CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 gennaio 2022
Cassazione n. 38552/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2022 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., che ha concluso chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano riformava parzialmente la pronuncia di primo 'grado, dichiarando l'estinzione per prescrizione del reato del capo D) e riducendo la pena inflitta, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 30 giugno 2021 con la quale il Tribunale di Milano aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale, di cui agli artt. 337 cod. pen. (capo A), 582, 585 e 576 n. 1 cod. pen. (capo B), 314-bis cod. pen., commessi in Milano il 5 settembre 2015 ai danni del controllore dell'ATM [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputata, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di • motivazione, per avere la Corte di appello disatteso la richiesta difensiva di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, valorizzando il solo dato dell'impiego della violenza fisica, senza valorizzare altri dati favorevoli alla prevenuta, quali il suo stato di incensuratezza, il grado di colpevolezza e il contesto in cui erano maturati i fatti di causa. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 175 cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale rigettato la richiesta difensiva di concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, facendo erroneamente riferimento alla condizione posta per la operatività della sospensione condizionale della pena e senza tenere in debito conto gli elementi valorizzati ai fini del riconoscimento di tale secondo beneficio. 2.3. Vizio di motivazione, per avere la Corte distrettuale confermato la statuizione relativa alla provvisionale nonostante la parte civile non ne avesse fatto richiesta nel corso del giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di vada accolto. 2. Il primo motivo del ricorso è fondato. Costituisce espressione del consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590-01): dovendo, in tale ottica, considerare anche l'eventuale aspetto abituale del comportamento, alla luce della natura e dalla gravità degli illeciti posti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti (Sez. U, n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064-01). Di tali criteri ermeneutici la Corte di appello di Milano non ha fatto corretta applicazione, essendosi limitata a stigmatizzare genericamente gli elementi costitutivi dei due reati accertati (l'uso della violenza fisica e l'aver provocato lesioni alla vittima) e, in forma indeterminata il carattere non lieve delle offese oltraggiose pronunciate dall'imputata all'indirizzo della persona offesa: senza tenere conto dei molteplici ulteriori elementi fattuali indicati dalla norma di cui era stata sollecitata dalla difesa l'operatività nel caso di specie. 3. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato. Il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137; Sez. 5, n. 9924 del 09/05/1984, Ricciotti, Rv. 166601). A tale regula iuris non si è attenuta la Corte di appello di Milano che, utilizzando argomentazioni viziate nei suoi punti essenziali da aspetti di manifesta illogicità, ha sostenuto di poter confermare la scelta dei giudici di primo grado di negare il riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario in quanto l'operatività del beneficio della sospensione condizionale della esecuzione della pena era stato condizionato al pagamento delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno: così impropriamente confondendo le caratteristiche e le finalità dei due indicati benefici. 4. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente fondato, in quanto dagli atti risulta che all'esito del giudizio di primo grado il Tribunale di Milano aveva condannato l'imputato al pagamento di una provvisionale senza che la parte civile interessate ne avesse fatto espressamente richiesta.Al riguardo va rammentato come, secondo l'insegnamento di questa Corte, sia illegittima la decisione con cui il giudice disponga l'assegnazione della provvisionale in assenza della richiesta della parte civile, considerato che l'art.539 cod. proc. pen. subordina tale statuizione alla specifica richiesta della parte civile, che, pertanto, non può ritenersi soddisfatta dall'istanza di provvisoria esecuzione della eventuale condanna al risarcimento del danno, disciplinata dalla diversa previsione dell'art. 540 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n. 47723 del 07/11/2014, Rv. 260833). 5. Segue, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano che, nel nuovo giudizio, si atterrà agli indicati principi di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizi