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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49627/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, in data 13 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), secondo cui, in tema di applicazione dell'attenuante in parola, il pregiudizio complessivamente subito dalla persona offesa dal reato deve essere di valore economico pressoché irrisorio e la valutazione della particolare tenuità, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, come avvenuto nella specie (si veda pag. 1, ove la Corte territoriale, in considerazione della somma di danaro complessivamente versata dalla p.o., ha ritenuto che il danno cagionato non fosse di particolare tenuità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 novemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 26 maggio 2021, ha confermato la decisione del Tribunale di Parma, in data 13 febbraio 2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvi°, Rv. 271695; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685), secondo cui, in tema di applicazione dell'attenuante in parola, il pregiudizio complessivamente subito dalla persona offesa dal reato deve essere di valore economico pressoché irrisorio e la valutazione della particolare tenuità, che rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici, come avvenuto nella specie (si veda pag. 1, ove la Corte territoriale, in considerazione della somma di danaro complessivamente versata dalla p.o., ha ritenuto che il danno cagionato non fosse di particolare tenuità); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 15 novemb
Sentenza Cassazione n. 49627/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris