CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 settembre 2024
Cassazione n. 41361/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite separati atti di impugnazione curati da diversi Difensori, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari il 23 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dagli imputati, con la quale il Tribunale di Trani il 7 marzo 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile di cessione di droga a [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e questi colpevole di detenzione di stupefacenti a fine di spaccio (capo B), fatti commessi il 17 novembre 2022, in conseguenza condannando ciascuno di essi alla pena stimata di giustizia. • 2. [OSCURATO:PERSONA] si affida a tre motivi con cui lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione, che sarebbe mancante e, comunque, manifestamente illogica e contraddittoria: quanto al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche; e quanto alla immotivata applicazione all'imputato di una pena stimata eccessivamente severa. 2.1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è pervenuta il 2 settembre 2024 memoria con cui si insiste nelle' conclusioni già rassegnate. 3. [OSCURATO:PERSONA] si affida ad un unico motivo con cui denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del reato riconosciuto sussistente nella meno grave violazione del comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990. 4.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti la pronunzia è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici, sull'an della penale responsabilità e sulla qualificazione giuridica dei fatti: rispetto ad essa i ricorsi prospettano deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). Le censure peraltro risultano meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della decisione impugnata. In particolare, i giudici di merito hanno escluso la riconducibilità all'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della pluralità delle sostanze e delle modalità organizzate dell'agire, mentre il complessivo trattamento punitivo è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. 5.Essendo, in definitiva, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deci