CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 23330/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; letta la memoria del difensore della ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Benevento, con ordinanza del 23 luglio 2021, rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] e dal terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato a confisca la somma di euro 60.000,00 giacente sul conto corrente cointestato all'indagato [OSCURATO:PERSONA] ed alla moglie [OSCURATO:PERSONA], terza estranea al reato. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], osservando che il Tribunale aveva affermato che ove il profitto del reato sia rappresentato da una somma di denaro, questa si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde, per il fatto di essere divenuta una appartenenza del reo, qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica; tali affermazioni non erano pertinenti al caso in esame, poiché Mauro non aveva percepito alcuna somma che fosse divenuta di sua appartenenza e si fosse confusa con altre sue disponibilità economiche, giacchè le somme costituenti profitto del reato erano state unicamente percepite (a titolo di finanziamento agevolato) dalle coindagate Maselli e Salvato; ciò conduceva a definire il sequestro impugnato finalizzato a confisca non diretta, ma per equivalente, non essendo stato il conto corrente cointestato ai coniugi Mauro/Fedele alimentato con somme di provenienza delittuosa o comunque riferibili all'indagato, ma pacificamente soltanto da accrediti stipendiali della ricorrente. Il difensore osserva che era vero che, come ritenuto dal Tribunale, in tema di sequestro preventivo funzionale alla confisca, eseguito su conto corrente cointestato all'indagato e a soggetto estraneo al reato, la misura cautelare si estende all'intero importo in giacenza, senza che a tal fine rilevino presunzioni o vincoli posti dal codice civile regolativi dei rapporti interni e esterni tra creditori e debitori solidali, ma è comunque sempre fatta salva la facoltà per il terzo di dimostrare l'esclusiva titolarità di tali somme e la conseguente legittimità del vincolo: la cointestazione di un conto corrente fa soltanto presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto, ma tale presunzione può essere superata con qualsiasi prova (bonifici, fatturazioni, accredito dello stipendio o della pensione) ovvero presunzioni semplici per cui, prosegue il difensore, ove il saldo attivo risulti discendere dal versamento di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l'altro possa avanzare diritti sul saldo medesimo; pertanto, la comproprietà dei depositi in conto corrente cointestato è quindi esclusa nel caso in cui risulti che il conto bancario è alimentato solo da risorse proprie di uno dei cointestatari (come quello in esame, in cui vi erano accrediti stipendiali di uno solo dei coniugi, terzo estraneo al reato). Il difensore osserva che gli accrediti stipendiali, i redditi professionali ed il denaro acquisito da ciascun coniuge con il proprio lavoro non entrano in comunione immediata, ma solo in comunione de residuo ex art. 177 lett. c) cod.civ. ed il coniuge che non ne è titolare non vanta alcun diritto su di essi sino al momento dello scioglimento della comunione; tali beni restano nella piena ed esclusiva titolarità del coniuge, alla stregua di quanto previsto per i beni personali dall'art. 179 cod.civ., seguendo la disciplina per loro prevista; avendo la ricorrente fornito la prova della appartenenza esclusiva delle somme, la decisione del Tribunale era quindi errata. 1.2 Il Procuratore generale depositava note scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. 2. Il difensore depositava memoria scritta, nelle quale insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Osserva questa Corte che, in tema di ricorso per cassazione proposto avverso provvedimenti cautelari reali, l'art. 325 cod.proc.pen. consente il sindacato di legittimità soltanto per motivi attinenti alla violazione di legge: nella nozione di "violazione di legge" rientrano, in particolare, gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche i vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, come tale apparente e, pertanto, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal Giudice (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093). Non può, invece, essere dedotta l'illogicità manifesta della motivazione, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico ed autonomo motivo di cui all'art. 605 cod.proc.pen., lett. e) (v., per tutte: Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino S., Rv. 224611). Nel caso in esame, non si può certamente dire di trovarsi di fronte ad una motivazione mancante, posto che il Tribunale ha osservato che "poiché il patrimonio dei coniugi è unico, non avrebbe senso distinguere le somme guadagnate dal marito dalle retribuzioni percepite dalla moglie; se essi utilizzano per le necessità quotidiane i proventi del lavoro del Mauro ed accumulano invece gli stipendi della Fedele, è evidente che il patrimonio comune ne risulta comunque accresciuto" Il Tribunale ha pertanto applicato la giurisprudenza di questa Corte ((Sez.U. 42415 del 27/05/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ), che nell'affermare che "La confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione." Rv. 282037 - 01), in motivazione ha precisato che "qualora il prezzo o il profitto derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca viene eseguita, in ragione della natura del bene, mediante l'ablazione del denaro, comunque rinvenuto nel patrimonio del soggetto, che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario da quest'ultimo conseguito per effetto del reato" Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile in quanto si censura in realtà un vizio di motivazione, e non una violazione di legge come previsto dall'art. 325 cod.proc.pen. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processualì e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30/03/2022 Il consi