CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12571/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4k, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, si caratterizza per assoluta genericità ed indeterminatezza, senza allegare l'effettivo pregiudizio derivante dall'asserita ricorrenza di una erronea collazione della sentenza, mediante rilievi che non inficiano in alcun modo l'atto impugnato e la chiara riferibilità della decisione al ricorrente; considerato che il secondo motivo in punto di qualificazione giuridica ed accertamento della responsabilità del ricorrente, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda pag. 2 nell'ambito della seconda parte della motivazione); considerato conseguentemente che tali doglianze inerenti alla prova della penale responsabilità sono del tutto prive dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; osservato che l'ultimo motivo, con il quale si censura il trattamento sanzionatorio è manifestamente infondato?sdper la sua genericità, in mancanza di confronto con la decisione del giudice di appello, che ha evidentemente disatteso tale richiesta ritenendo correttamente qualificato il fatto ascritto e richiamando una pena prossima al minimo edittale piuttosto che a valori medi, in assenza di qualsiasi irragionevolezza (Sez. 2, n. 17347 del 26/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281217-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos