CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35125/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17453/2014R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro - tempore , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], difesoe rappresentato per procura speciale dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] S. Rimoldi,con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via G. Vasari, n. 5; –controricorrente – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.1224/13/2014, depositata il 10 marzo 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: 1. L’ Agenzia delle entrate ha proposto ricorso , affidato ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia di cui all’epigrafe, che ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale Accertamento sintetico-redditometro di Pavia, cheaveva accolto ilricorso de ll o stesso contribuente contro gli avvisi di accertamento sintetici, relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, che, in materia di Irpef, avevano rideterminato il suo reddito per effetto dell’applicazione del “redditometro” di cui all’art. 38, comma quarto e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alpossesso di beni indici di capacità contributivaed al sostenimento di spese per incrementi patrimoniali. 2.Si è costituito il contribuente con controricorso. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art.22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in relazione all’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012 ed ai d.m. 10 settembre 1992e 19 novembre 1992. In sintesi, l’Agenziacensura la sentenza impugnata per aver ritenuto che, ai fini della determinazione del reddito presunto, la prova, da parte dell’Amministrazione, della sussistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, individuati nei d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 (contenenti l'elenco dei beni e servizi e l’aggiornamento delle relative tabelle), non sarebbe sufficiente a far sorgere, in capo al contribuent e, l’onere di provare che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore. Inoltre, la ricorrente censura la sentenza d’appello anche per aver ritenuto applicabile al caso di specie, quanto meno rispetto agli immobili gravati da mutuo posseduti dal contribuente, il d.m. 24 dicembre 2012, nonostante l’art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, che ha modificato l’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, disponga che le modifiche da esso apportate interessino soltanto gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non sia scaduto alla data (31 maggio 2010) di entrata in vigore dello stesso decreto; e nonostante lo stesso art. 5 del d.m. 24 dicembre 2012 preveda, a sua volta, che la sua disciplina si applichisolo alla determinazione sintetica dei redditi di cui agli anni d’imposta 2009 e successivi. 2.Il motivo è ammissibile, essendo autosufficiente e specifico in relazione alle denunziate violazioni di legge, immediatamente rilevabili dal confronto con la stessa sentenza impugnata.Il motivo è inoltre fondato. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata si ricava infatti la ripetuta affermazione che l’Amministrazione, applicando i fattori-indice della capacità contributiva individuati nei d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992, «senza alcuno sforzo aggiuntivo ai fini della determinazione della reale capacità contributiva» avrebbe effettuato una «rigida applicazione dei criteri normativi», senza «cercare ulteriore conferma circa l’effettiva capacità reddituale derivante da tali fatti-indice». Sulla base di tali considerazioni la CTR ha quindi ritenuto che gli accertamenti fossero da annullare ed ha respinto l’appello erariale, non facendo buon governo del consolidatoprincipio giurisprudenzial e in materia, secondo cui « In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la determinazione del reddito effettuata sulla base dell'applicazione del cosiddetto "redditometro" dispensa l'[OSCURATO:PERSONA] da qualunque ulteriore prova rispetto ai fatti -indici di maggiore capacità contributiva, individuati dal redditometro stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere, e pone a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.» (Cass. 01/07/2003, n. 10350; conformi, ex multis, Cass. 05/10/2005, n. 19403; Cass. 25/01/2008, n. 1646; Cass. 09/12/2009, n. 25694). 2.1. Premessa quindi la sufficienza delle presunzioni relative , previste nei d.m. 10 settembre 1992 e 19 novembre 1992 attraverso l’individuazione dei fatti-indice di capacità contributiva,al fine di trasferire al contribuente l’onere della prova contraria, deve rilevarsi come sia altrettanto erronea la sentenza impugnata nella parte in cui “annulla” gli accertamenti sostenendo che l’Amministrazione avrebbe dovuto applicare piuttosto i criteri di calcolo di cui al d.m. 24 dicembre 2012. Inveroil caso di specie è regolato, ratione temporis , dall’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, nella versione antecedente le modifiche introdottedall’art. 22 d.l. n. 78 del 2010, poiché tale novella si applica solo a far data dall’anno d’imposta 2009. Infatti, il primo comma del predetto art. 22 d.l. n. 78 del 2010 espressamente prevede che le modifiche che esso reca al testo dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973 abbiano «effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto» (31 maggio 2010), vale a dire per gli accertamenti del reddito relativi ai periodi d'imposta 2009 e successivi, tra i quali non sono compresi quelli sub iudice. A sua volta, l’art. 5 d.m. 24 dicembre 2012, conformemente alla citata disposizione di legge, statuisce che le «disposizioni contenute nel presente decretosi rendono applicabili alla determinazione dei redditi e dei maggiori redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009». Al riguardo questa Corte (Cass., 06/10/2014, n. 21041; Cass., 6/11/2015, n. 22744; Cass., 29.01.2016, n. 1772; Cass. 21.11.2019, n. 30355), nell'escludere l'applicazione retroattiva della novella in questione, ha già avuto modo di chiarire che: a) non sono in questione i principi sulla retroattività, atteso che la giurisprudenza che afferma l'applicabilità degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e del 19 novembre 1992 ai periodi d'imposta precedenti alla loro adozione (da ultimo, ex plurimis, Cass., 26/02/2019, n. 556) si fonda piuttosto sulla natura procedimentale delle norme dei decreti, dalla quale soltanto (e non dalla retroattività) consegue la loro applicazione con riferimento al momento dell'accertamento; b) neppure è in questione il principio del favor rei, la cui applicazione è predicabile unicamente rispetto a norme sanzionatorie, non invece in materia di poteri di accertamento o di formazione della prova, rilevanti in materia di redditometro; c) comunque, l’individuazione della norma applicabile è questione di diritto intertemporale ed a fronte alla esplicita previsione di diritto transitorio, già richiamata, che inequivocabilmente identifica la norma applicabile, è recessivo anche il principio tempus regit actum, altrimenti applicabile alle norme che dovessero qualificarsicome procedimentali. Tanto precisato, ha quindi errato la CTR nell’affermare che alla fattispecie concreta sub iudicedebba applicarsi il d.m. 24 dicembre 2012, soluzione alla quale non è legittimo pervenire neppure sulla base del preteso «carattere oramai anacronistico» del d.m. 19 novembre 1992 e del preteso «poco significato» che avrebbero le menzionate disposizioni intertemporali, come si legge nella motivazione della sentenza impugnata, pervenuta ad un’illegittima disapplicazione dell’inequivoca volontà del legislatore al riguardo La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo,cui si demanda altresì di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. 3.È inammissibile in questa sede la richiesta del difensore del controricorrente di provvedere alla liquidazione del suo compenso, in ragione dell’ammissione del contribuente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Infatti «La Corte di cassazione non è competente alla liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio, atteso il tenore dell'art. 83, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, senza che conclusioni diverse possano trarsi dal comma 3-bisdel medesimo art. 83 - introdotto dall'art. 1 della l. n. 208 del 2015 - che nell'imporre al giudice l'adozione del decreto di pagamento "contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta", esplicita solo una finalità acceleratoria senza incidere sulle regole di competenza per la liquidazione.»(Cass. 16/06/2020, n.11677). Pertanto «In tema di patrocinio a spese dello Stato, nella disciplina di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, la competenza sulla liquidazione dei compensi al difensore per il ministero prestato nel giudizio di cassazione spetta, ai sensi dell'art. 83 del suddetto decreto, come modificato dall'art. 3 della l. n. 25 del 2005, al giudice di rinvio, oppure a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato a seguito dell'esito del giudizio di cassazione: ne deriva che, nell'ipotesi di cassazione con decisione "sostitutiva" nel merito, la competenza per tale liquidazione è demandata a quello che sarebbe stato il giudice del rinvio in mancanza di detta decisione.» (Cass. 31/05/2018, n. 13806). P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui dema