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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 ottobre 2023

Cassazione n. 29185/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7836/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- Avversola sentenza della Corte di appello di Roma n. 4277/2020 , pub- blicata il16/09/2020. uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10/10/2023; lette le memorie di entrambe le parti.

Fatti di causa Nel 2017 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Roma nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo per l’importo di € 40.094,74 per compensi relativi ad unattività professio- nale svolta in un processo pendente tra il clientee un terzo .

In sede di opposizione al decreto monitorio, introdotta con atto di citazione nelle forme del rito ordinario, il Fantozzieccepiva: (a) la nullità per illiceità 2di 5 – 7836/ 20 2 1 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della causa del patto di quota lite - stipulato il 19/12/1998 e confer- mato il 22/01/2008- che era stato posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria; (b) l’inesigibilità del credito, in quanto era ancorapendente la controversia per la quale il patto era stato stipulato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva inoltre domanda riconvenzion ale di condanna dell’avvocatoMezzetti alla restituzione d ella somma di € 35.000 ,00, da considerarsi indebitamente percepit a a titolo di quota di compenso straordinario in esecuzione del patto.

L’avvocatoMezzetti eccepiva , in primo luogo,l’improcedibilità dell’opposizione, in quanto introdotta con citazione tardivamente depositata invece che con ricorso ex art. 702- bis c.p.c.

Ne chiedeva,in ogni caso, il rigetto nel merito, sulla premessa della legittimità dell’accordo stipulato con il cliente.

Infatti, questi aveva riscosso la somma di € 236.650,00 all’esito della pronuncia di appello emessa nel giudizio pendente tra lui e il terzo, ma non gli aveva versato l’importo convenuto.

Nel 2018, in primo grado, il Tribunale di Roma, decidendo in compo- sizione monocratica, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto in- giuntivo e accoglieva la domanda riconvenzionale di restituzione.

Tale pronuncia venivariformata in secondo grado, in questo senso: la Corte di appello dichiarava tardiv a l’opposizione a decreto i ngiuntivo ( con conseguente conferma di quest’ultimo)e inammissibile la domanda ri- convenzionale di restituzione dell’importo di€ 35.000,00, a su o tempo corrispostodal cliente all’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] in cassazione il Fantozzi sulla base di due motivi.

Resiste l’avvocatoMezzetti Mauro con controricorso .

Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva.

Ragioni della decisione

1. - Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011, avendola Corte di appello dichiarato 3di 5 – 7836/ 20 2 1 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. illegittimamenteinammissibile per tardività l’opposizione a decreto in- giuntivo, omettendo, però,di considerare che l’errore di scelta del rito produce come sola conseguenza la necessità di provvedere a mutarlo in quello corretto, senza che si verifichinodecadenze, poiché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.

La parte censurata della sentenza di appello è in sintesi la seguente: il debitore ingiunto avrebbe dovuto proporre l’opposizione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e non con citazione.

L’errore di scelta del rito non è scusabile invocando il principio dell’overruling.

L’iscrizione a ruolo dell’opposizione è tardiva (entro il termine ex art. 641 c.p.c. è stato notificato l’atto di opposizione, ma non risulta eseguito il deposito dell’atto notificatonello stesso termine) e n on si applica l’art. 4 , co mma 5,del d.lgs. 150/2011.

2. - Il secondo motivo denuncia che la Corte di appello avreb be do- vuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’avvocatoMezzetti, poiché l’art. 14,comma 4 , del d.lgs. 150/2011 dispone che, nelle con- troversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvo- cato, il provvedimento che definisce il giudizio non è appellabile.

Si denuncia, pertanto, anche sotto questo profilo, laviolazione degli artt. 14e 4 del d.lgs. 150/2011.

3. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato.

Nei procedimenti che il d.lgs. 150/2011 dispone debbano introdursi con ricorso e che,invece, sono stati instaurati con citazione, la tempe- stività dell’instaurazione (cioè, per gli effetti sostanziali e processuali che la legge –introdotto correttamente il rito – fissa alla data del de- posito del ricorso) è collegata alla data della notificazione della cita- zione.

Tale sanatoria opera indipendentemente dall’ordinanza di muta- mento del rito ex art. 4 del d.lgs. 150/2011, che esplica effetti 4di 5 – 7836/ 20 2 1 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. unicamente per il futuro, cioè peril rito da seguire dopo la conversione, mentre per il passato restano ferme le decadenze e preclusioni matu- rate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte.

Tale è la disciplina che si desume dall’art. 4, co mma 5 , del d.lgs. 150/2011, secondo l’interpretazione più recente data da lla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 758/2022 , a lla quale si dà qui continuità, con cui –a risoluzione della questione di massima di parti- colare importanza sollevata in proposito- è stato affermato il princ ipio in base al quale Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, produ- cendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme re- stando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendente- mente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e pro- cessuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. .

In questo senso, si è condivisibilmente pronunciata anche Cass.10864/2023, ad avviso della quale i l riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa (fin dal momento della sua intro- duzione)con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 l. 794/1942 e 14 d.lgs. 1 50 / 2011, impone al giudice d'appello unicamente di 5di 5 – 7836/ 20 2 1 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito già seguito (ancorandoli quindi alla data di notifica della citazione).

A questo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio.

Non si fa luogo,dunque, ad invalidazione dell’ attività processuale già compiuta, né a rimessione della causa al primo giudiceai sensi dell’art. 354,ult. comma, c.p.c.

Per tutte le complessive ragioni esposte il primo motivo deve essere accolto.

4. In conseguenza del rinvio restitutorio conseguente all’accogli- mento di dettomotivo, il secondo motivo è logicamente assorbito.

5. –In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con la conseguente cassazione della sentenza im- pugnataed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che, oltre a uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvederà anche al la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte acco glie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.7836/2021 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- Avversola sentenza della Corte di appello di Roma n. 4277/2020 , pub- blicata il16/09/2020. uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 10/10/2023; lette le memorie di entrambe le parti. Fatti di causa Nel 2017 l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] otteneva dal Tribunale di Roma nei confronti del cliente [OSCURATO:PERSONA] un decreto ingiuntivo per l’importo di € 40.094,74 per compensi relativi ad unattività professio- nale svolta in un processo pendente tra il clientee un terzo . In sede di opposizione al decreto monitorio, introdotta con atto di citazione nelle forme del rito ordinario, il Fantozzieccepiva: (a) la nullità per illiceità 2di 5 – 7836/ 20 2 1 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. della causa del patto di quota lite - stipulato il 19/12/1998 e confer- mato il 22/01/2008- che era stato posto a fondamento della pretesa azionata in sede monitoria; (b) l’inesigibilità del credito, in quanto era ancorapendente la controversia per la quale il patto era stato stipulato. [OSCURATO:PERSONA] proponeva inoltre domanda riconvenzion ale di condanna dell’avvocatoMezzetti alla restituzione d ella somma di € 35.000 ,00, da considerarsi indebitamente percepit a a titolo di quota di compenso straordinario in esecuzione del patto. L’avvocatoMezzetti eccepiva , in primo luogo,l’improcedibilità dell’opposizione, in quanto introdotta con citazione tardivamente depositata invece che con ricorso ex art. 702- bis c.p.c. Ne chiedeva,in ogni caso, il rigetto nel merito, sulla premessa della legittimità dell’accordo stipulato con il cliente. Infatti, questi aveva riscosso la somma di € 236.650,00 all’esito della pronuncia di appello emessa nel giudizio pendente tra lui e il terzo, ma non gli aveva versato l’importo convenuto. Nel 2018, in primo grado, il Tribunale di Roma, decidendo in compo- sizione monocratica, accoglieva l’opposizione, revocava il decreto in- giuntivo e accoglieva la domanda riconvenzionale di restituzione. Tale pronuncia venivariformata in secondo grado, in questo senso: la Corte di appello dichiarava tardiv a l’opposizione a decreto i ngiuntivo ( con conseguente conferma di quest’ultimo)e inammissibile la domanda ri- convenzionale di restituzione dell’importo di€ 35.000,00, a su o tempo corrispostodal cliente all’avvocato. [OSCURATO:PERSONA] in cassazione il Fantozzi sulla base di due motivi. Resiste l’avvocatoMezzetti Mauro con controricorso . Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 14 d.lgs. 150/2011, avendola Corte di appello dichiarato 3di 5 – 7836/ 20 2 1 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. illegittimamenteinammissibile per tardività l’opposizione a decreto in- giuntivo, omettendo, però,di considerare che l’errore di scelta del rito produce come sola conseguenza la necessità di provvedere a mutarlo in quello corretto, senza che si verifichinodecadenze, poiché gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. La parte censurata della sentenza di appello è in sintesi la seguente: il debitore ingiunto avrebbe dovuto proporre l’opposizione con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. e non con citazione. L’errore di scelta del rito non è scusabile invocando il principio dell’overruling. L’iscrizione a ruolo dell’opposizione è tardiva (entro il termine ex art. 641 c.p.c. è stato notificato l’atto di opposizione, ma non risulta eseguito il deposito dell’atto notificatonello stesso termine) e n on si applica l’art. 4 , co mma 5,del d.lgs. 150/2011. 2. - Il secondo motivo denuncia che la Corte di appello avreb be do- vuto dichiarare inammissibile l’appello proposto dall’avvocatoMezzetti, poiché l’art. 14,comma 4 , del d.lgs. 150/2011 dispone che, nelle con- troversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvo- cato, il provvedimento che definisce il giudizio non è appellabile. Si denuncia, pertanto, anche sotto questo profilo, laviolazione degli artt. 14e 4 del d.lgs. 150/2011. 3. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato. Nei procedimenti che il d.lgs. 150/2011 dispone debbano introdursi con ricorso e che,invece, sono stati instaurati con citazione, la tempe- stività dell’instaurazione (cioè, per gli effetti sostanziali e processuali che la legge –introdotto correttamente il rito – fissa alla data del de- posito del ricorso) è collegata alla data della notificazione della cita- zione. Tale sanatoria opera indipendentemente dall’ordinanza di muta- mento del rito ex art. 4 del d.lgs. 150/2011, che esplica effetti 4di 5 – 7836/ 20 2 1 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. unicamente per il futuro, cioè peril rito da seguire dopo la conversione, mentre per il passato restano ferme le decadenze e preclusioni matu- rate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte. Tale è la disciplina che si desume dall’art. 4, co mma 5 , del d.lgs. 150/2011, secondo l’interpretazione più recente data da lla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 758/2022 , a lla quale si dà qui continuità, con cui –a risoluzione della questione di massima di parti- colare importanza sollevata in proposito- è stato affermato il princ ipio in base al quale Nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150 del 2011, per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest'ultima sia notificata tempestivamente, produ- cendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme re- stando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte; tale sanatoria piena si realizza indipendente- mente dalla pronunzia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, ex art. 4 del d.lgs. n. 150 cit., la quale opera solo "pro futuro", ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e pro- cessuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non di quella che avrebbe dovuto avere, avendo riguardo alla data di notifica della citazione, quando la legge prescrive il ricorso, o, viceversa, alla data di deposito del ricorso, quando la legge prescrive l'atto di citazione. . In questo senso, si è condivisibilmente pronunciata anche Cass.10864/2023, ad avviso della quale i l riscontro, in sede di appello, dell'erronea trattazione della causa (fin dal momento della sua intro- duzione)con il rito ordinario, anziché con il rito ex artt. 28 l. 794/1942 e 14 d.lgs. 1 50 / 2011, impone al giudice d'appello unicamente di 5di 5 – 7836/ 20 2 1 – 2 – 10 / 10 /202 3 ( 2 2 ) – [OSCURATO:PERSONA]. valutare gli effetti sostanziali e processuali della domanda introduttiva, secondo le norme del rito già seguito (ancorandoli quindi alla data di notifica della citazione). A questo principio di diritto dovrà uniformarsi il giudice di rinvio. Non si fa luogo,dunque, ad invalidazione dell’ attività processuale già compiuta, né a rimessione della causa al primo giudiceai sensi dell’art. 354,ult. comma, c.p.c. Per tutte le complessive ragioni esposte il primo motivo deve essere accolto. 4. In conseguenza del rinvio restitutorio conseguente all’accogli- mento di dettomotivo, il secondo motivo è logicamente assorbito. 5. –In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso e dichiarato assorbito il secondo, con la conseguente cassazione della sentenza im- pugnataed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che, oltre a uniformarsi al principio di diritto in precedenza enunciato, provvederà anche al la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte acco glie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia,