CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15749/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito che «La revoca della detenzione domiciliare in favore dei collaboratori di giustizia postula una valutazione della condotta, in ipotesi contraria alla legge o alle prescrizioni dettate, che non può limitarsi al singolo episodio contestato, eccettuato il caso in cui esso presenti un'intrinseca gravità talmente elevata da rendere superfluo il giudizio comparativo tra l'entità della deviazione accertata e il percorso rieducativo fino a quel momento compiuto» (Sez. 1, n. 21975 del 17/07/2020, Vizzini, Rv. 279341 - 01; Sez. 1, n. 3763 del 21/10/2015, dep. 2016, Galasso, Rv. 266001- 01); che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, con motivazione esente da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, che il comportamento serbato da [OSCURATO:PERSONA] — concretatosi nell'ospitare, all'interno dell'abitazione nella quale egli è ristretto in regime di detenzione domiciliare e senza essere stato previamente autorizzato, la figlia ed il compagno e, soprattutto, nell'essersi reso protagonista, nell'occasione, di una violenta lite con la donna (colpita con uno schiaffo e trattenuta per la mandibola con forza tale da cagionarle contusioni che hanno supportato una prognosi di quindici giorni), sedata solo per l'intervento di terzi — sia di gravità tale, si legge nel provvedimento impugnato, da determinare «l'integrale travolgimento della prognosi che aveva condotto alla concessione della misura inficiando la bontà del percorso del [OSCURATO:PERSONA] sia sul piano della consapevolezza del proprio status e della capacità di autogestirsi in ambiente esterno al carcere sia dal versante del reale distacco da schemi di comportamento disfunzionali e violenti»; che la decisione impugnata, frutto del fisiologico esercizio della discrezionalità riservata al Tribunale di sorveglianza, resiste alle censure compendiate nei due motivi di ricorso, che si risolvono, per un verso, in una diversa e meno allarmante lettura dell'episodio, confinato nella dimensione di una ordinaria lite intrafamiliare, e, dall'altro, nell'evocazione, non scevra da connotati di genericità, del complesso di informazioni acquisite in merito al comportamento del condannato in costanza di ammissione alla detenzione domiciliare (misura alla quale egli aveva, peraltro, avuto accenno da appena sei mesi) e che, per questa ragione, non si emancipano dalla sfera della confutazione e della prospettazione del differente, possibile esito del procedimento di revoca, ciò che, da solo, non basta ad enucleare i denunciati vizi di legittimità; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa 2di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inam P.Q.M