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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24721/2026

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atore Mariella DeMasellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermatola sentenza con cui il Tribunale di Messina ha disposto nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXX la condanna alla pena di anni quattro e mesi tre direclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi - ritenutaassorbita la circostanza aggravante di cui all’art. 61-quinquies cod. pen. in quelladi cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen. –, la condanna alla pena accessoriadella interdizione dai pubblici uffici, nonché la condanna generica al risarcimentodei danni ed accessori in favore della parte civile, l’assegnazione di provvisionalein ragione di 10.000,00 euro.2.

Ha proposto ricorso l’imputato, in cui ha dedotto i motivi di seguitosintetizzati nei limiti in cui risulta funzionale per le esigenze della motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agliartt. 191 e 254 cod. proc. pen., con riferimento all’inutilizzabilità delleregistrazioni audiovisive eseguite con smartphone dalla figlia dell’imputato,trasmesse tramite chat whatsapp alla mamma, nonché moglie dell’imputato,infine riversate su supporti CD dalla polizia giudiziaria.Non può ritenersi legittima l’acquisizione di tali registrazioni, perché, nonessendo stato disposto il sequestro del dispositivo contenente i files nativi, letrascrizioni eseguite dalla polizia giudiziaria sulla base della messaggistica messaa disposizione dalla persona offesa XXXXXXXXXXXX non danno alcuna certezzadella provenienza e della integralità del loro contenuto.Pur se frammentario ed incompleto, tale contenuto è stato valutatoessenziale ai fini della c.d. prova di resistenza.2.2.Con il secondo motivo si deduce mancata assunzione di una provadecisiva, in violazione del disposto di cui agli artt. 190, 220, 507 e segg., 603cod. proc. pen., non essendo stata disposta d’ufficio perizia neuro-psichiatrica alfine di accertare la entità della patologia sofferta dall’imputato.La Corte di appello, pur avendo acquisito, in sede di rinnovazioneistruttoria, l’ampia documentazione prodotta dalla difesa sulla epilessia da cuil’imputato è affetto non ha considerato che: a) l’assunzione costante di farmaciantiepilettici da parte sua, ancorché in mancanza di un piano terapeutico daparte di uno specialista, è stata confermata dal medico di base prescrittore, dott.Termini; b) la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle risultanze dellarelazione redatta dal Centro di [OSCURATO:PERSONA] dell’ASP, ha evidenziato lanecessità di approfondita analisi specialistica al fine di accertare l’incidenza dellamalattia neurologica, nonché del trattamento farmacologico (suscettibile diprodurre alterazioni del tono dell’umore e del comportamento), sulle condotteincriminate.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, quantoalla materialità oggettiva del reato di cui all’art. 572, commi 1 e 2, cod. pen.stante il manifesto travisamento delle prove acquisite, come precisato nei puntidi cui alle pagine 14 e ss., punti 1-18, del ricorso.I Giudici dei gradi di merito hanno erroneamente ritenuto configurabilel’elemento materiale del reato e l’aggravante relative alla violenza assistita, sullabase di una distorta valutazione degli elementi significativi, fondando il proprioconvincimento sul contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, che invecerisultano intrinsecamente non attendibili, dato che la narrazione degli eventi èstata caratterizzata da eccessivo coinvolgimento emotivo, scarsa linearità,numerose incongruenze e contraddittorietà (punti sub nn. da 1 a 11, a pagg. 22e ss. del ricorso).In particolare, non si è tenuto conto della marcata animosità e della indolelitigiosa e provocatoria della persona offesa, del tutto obliterando la versionedell’imputato, incorso in poche intemperanze verbali, espressione reattiva econtingente di uno stato di tensione.Le dichiarazioni accusatorie della prima non sono suffragate da riscontriestrinseci, tali non potendo ritenersi i contributi dichiarativi valorizzati dai Giudicidi merito, per lo più costituenti deposizioni de relato actoris.Le sentenze dei due gradi sarebbero incorse in eguali contraddizionimotivazionali anche nell’apprezzamento delle prove a discarico, erroneamenteritenute non conferenti o immotivatamente trascurate nel loro contenuto,sebbene dalle stesse fosse possibile evincere, univocamente, la natura serenadella relazione del ricorrente con la figlia minore, che mai è stata destinataria diagiti violenti, né mai vi ha assistito.Si è ricostruita una abitualità di vessazioni in violazione dei corretti canonidi valutazione della prova e del principio del ragionevole dubbio.Alcun valore dirimente è dato attribuire alle risultanze delle registrazioniin quanto, a prescindere dalla loro inutilizzabilità, esse riproducono episodichediscussioni con isolati momenti di blackout cognitivo, con delirio da verosimilestress farmacologico.3.4.

Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazionequanto all’elemento psicologico del reato di cui all’art. 572, commi 1 e 2, cod.pen. stante il travisamento degli elementi asseritamente comprovanti lacolpevolezza, ritenuta in violazione del principio dell’al di là di ogni ragionevoledubbio.Vi è stata violazione del diritto alla prova quanto alla mancataeffettuazione della perizia medica che, per le ragioni sopra indicate, avrebbe inconcreto dimostrato l’assenza di capacità – se non di intendere – almeno divolere, rilavante a sensi degli artt. 85 e 89 cod. pen.La relazione del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, esclusoalterazioni psicopatologiche e l’emersione di turbe del pensiero o della senso-percezione, ma in relazione al solo momento del colloquio; e ha, invece,significativamente ritenuto nell’agente una situazione di coartazioneemotivo–affettiva ed elementi di rigidità, tali da richiedere un approfondimentospecialistico.Le risultanze probatorie sono state travisate sia in relazione alla cronicitàdella patologia epilettica, da cui il ricorrente è risultato affetto dalla nascita, siacon riferimento alla costante assunzione di barbiturici nel periodo in questione,come attestata dalle certificazioni e dalla deposizione del medico di base .In ogni caso, vi è assenza di prova in ordine alla consapevolezza edintenzionalità dell’agente di svilire, attraverso condotte reiterate nel tempo, lapersona offesa.2.5.

Con il quinto motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione, inrelazione al diniego di riqualificazione del fatto nei reati di minaccia, percosse elesioni, invece emergenti dai sopra denunciati travisamenti probatori, e ad oggiprescritti.2.6.

Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizi cumulativi dimotivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, alla dosimetriadella pena, ai negati benefici di legge ed all’applicazione delle sanzionisostitutive.Si sarebbe dovuto tenere conto, quanto alle circostanze attenuantigeneriche, della rilevanza degli stati di ansia e, quanto alla entità della pena,della non rilevanza del livello culturale e professionale dell’imputato.Di contro, non sussistono i motivi di asserita preclusione, ravvisati insentenza: i) nelle gravissime modalità attuative delle condotte, posto che non èstato acquisito alcun referto medico comprovante le violenze fisiche; ii) nellapersonalità allarmante dell’imputato, in realtà sempre rispettoso nei confrontidella moglie ed affettuoso verso la figlia, a fronte di una personalità invece noncollaborativa e prevaricatrice della persona offesa; iii)nella notevole intensità deldolo, senza tener conto della patologia neurologica e del trattamentoterapeutico.In ogni caso, sotto il profilo personologico rileva in senso contrariol’avvenuto affievolimento della misura nei confronti dell’imputato, a cui è statoapplicato, dopo gli arresti domiciliari, il divieto di avvicinamento alle personeoffese.L’entità della pena irrogata ha determinato il diniego della sospensionecondizionale e delle pene sostitutive.2.7.

Con il settimo motivo si lamentano vizi di motivazione ed omessaassunzione di prove decisive, posto che è mancata la prova del danno sia nell’anche nel quantum e, dunque, dei necessari presupposti per avanzare domanda diliquidazione equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056cod. civ. e, ovviamente, per la rifusione delle spese sostenute per la difesa dellaparte civile.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito di espongono.2.

Il primo motivo, afferente alla inutilizzabilità delle registrazioniaudiovisive, è aspecifico e manifestamente infondato.Le Sezioni Unite hanno sancito che la registrazione fonografica diconversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggettopartecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi,costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - provadocumentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 36747del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466 - 01) e come tale può essere acquisita nelprocesso.In progressione temporale , si sono affermate nuove e più agili forme dicomunicazione e di gestione delle relative registrazioni.Questa Corte ha avuto modo di precisare, con riferimento all’acquisizionedi "screenshots" di messaggi scambiati attraverso il programma di messaggisticaWhatsapp – ma i principi, mutatis mutandis, valgono egualmente per leregistrazioni audiovisive – che, nell’ipotesi in cui tali messaggi siano messi adisposizione degli inquirenti da uno dei partecipi della comunicazione, non èrichiesta la adozione di un provvedimento di sequestro del pubblico ministero aisensi dell’art. 254 cod. proc. pen., in quanto tali supporti: a) documentano unaconversazione a cui non è estraneo il soggetto che l’ha condivisa, sicché nonviene in rilievo alcun profilo di violazione della libertà e segretezza dellacorrispondenza presidiate dall’art. 15 Cost. avverso interferenze indebite; b) lacorrispondenza, una volta pervenuta sul dispositivo del destinatario, in forza deiprincipi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, nondeve necessariamente essere appresa nelle forme delineate dall’art. 254 cod.proc. pen., che regola esclusivamente il sequestro di corrispondenza operatopresso i gestori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni,ossia il sequestro di corrispondenza “in itinere”, che interrompe il flussocomunicativo (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746 – 01; Sez. 5, n.6024 del 18/09/2025, dep. 2026, non massimata).D’altra parte ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazionivia "whatsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire ilsupporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve esserevalutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa edell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del06/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771 – 01, in relazione a fattispecie in temadi atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice dimerito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e diestrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendoviragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa inmerito alla provenienza e al contenuto dei messaggi).Nella vicenda in esame, generica e versata in fatto è la doglianza relativaad una possibile alterazione intervenuta nella catena di trasmissione dei supportiaudiovideo (dalla bambina, alla mamma, alla polizia giudiziaria che ha procedutoalla trascrizione), mentre alcun dubbio può esservi sulla loro provenienza, attesoil contenuto delle immagini, che ritraggono scene di vita tra l’imputato e lapersona offesa, avvenute alla presenza della bambina, che ha provveduto adestrarre tali immagini.Non è pertinente al caso, alla luce di quanto precede, il principio evocatodal ricorrente secondo cui, in tema di mezzi di prova, sono affetti dainutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, imessaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen.,mediante screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria, ma di iniziativa della poliziae senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblicoministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287039).Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non si è affatto in presenzadi una prova decisiva.Va ricordato, al proposito, che è onere della parte che eccepiscel'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso percassazione per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio echiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sìda potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato(Sez.

U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).Ebbene, alla luce della c.d. prova di resistenza, l’inutilizzabilità dei repertiaudiovisivi, nella vicenda che occupa, non farebbe venir meno gli ulteriorielementi dimostrativi, costituiti in larga prevalenza dalle dichiarazioni rese dallavittima e riscontrate dai testi escussi, addotti dalla [OSCURATO:PERSONA].2.

È manifestamente infondato il secondo motivo, relativo al mancatoespletamento di perizia al fine di accertare la possibile incidenza, più che dellapatologia neurologica in sé, dei trattamenti farmacologici cui il ricorrente si èconseguentemente sottoposto, sui comportamenti delittuosi ascritti incontestazione.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la mancataeffettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso percassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto laperizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di unmezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alladiscrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art.495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discaricoche abbiano carattere di decisività (Sez.

U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv.270936 – 01, con riferimento a mancato espletamento di perizia sulla capacità atestimoniare di un minore vittima di violenza sessuale; nello stesso senso Sez. 4,n. 9455 del 09/01/2025, Lauro, Rv. 287734 - 01).La Corte di merito ha respinto la doglianza di rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, finalizzata all'espletamento di una perizia, con motivazioneesauriente e scevra da profili di illogicità.Al di là del numero delle crisi epilettiche (certamente non riducibili ad unasola, alla stregua di quanto riferito da più testi) e della risalenza del trattamentofarmacologico con barbiturici (come attestata dal medico di base), i Giudici dimerito hanno dato atto di avere acquisito la documentazione clinica prodottadall’imputato e hanno valorizzato, in particolare, la relazione del medico delDipartimento di [OSCURATO:PERSONA] della ASP di Messina, che ha escluso in terminiinequivoci la presenza di alterazioni di carattere psicopatologico.

Si è ritenutoesaustivo il dato che, nel periodo di osservazione, pur se circoscritto a due mesi,l’imputato è apparso senza turbe del pensiero, né sensopercettive, con umore inasse, con coartazione affettivo-emotiva ed elementi di rigidità in soggetto il cuiesame di realtà è apparso “adeguato, privo di turbe di rilevanza psicopatologica”.La Corte ha dunque congruamente motivato che la necessità di unapprofondimento specialistico è stata solo addotta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla base dielementi inconsistenti.Conclusivamente, non si è prospettato un dubbio effettivo eragionevolmente fondato sulla imputabilità – in termini di vizio parziale di mente- tale da rendere necessario l’accertamento di ufficio della idoneità intellettiva delsoggetto.3.

Sono aspecifiche e declinate in fatto le doglianze che investono lamotivazione, quanto all’elemento materiale della fattispecie.Le medesime censure sono già state esaminate e respinte conargomentazioni esaustive e coerenti dai Giudici di merito del doppio grado.Quanto al giudizio di attendibilità della persona offesa, vi è stato unpositivo vaglio di credibilità delle sue dichiarazioni, nel loro contenuto intrinseco,perché univoche, spontanee, coerenti e circostanziate, nella analisiestremamente analitica operata dal primo Giudice, per una molteplicità di episodicontestati; apprezzamento che è stato confermato dalla Corte di appello, sullabase, in special modo, delle deposizioni rese dalle colleghe di lavoro dellapersona offesa e dai coniugi che ospitarono la madre e la figlia nel mese diottobre 2022 (testi oculari questi, non solo indiretti, dello stato di terrore in cuiversavano entrambe, in fuga dalla abitazione dopo l’ennesima aggressione daparte dell’imputato).Estremamente significative, tra i riscontri alle dichiarazioni difensive, leregistrazioni spontanee effettuate dalla figlia minore, riportate analiticamentealle pagg. da 15 a 20 della sentenza di primo grado, che con la prima si integra aformare un unitario corpo argomentativo.Valutate come “inquietanti” nel loro contenuto, esse corroborano leripetute ed ossessive azioni di violenza psicologica e fisica perpetrate ai dannidella denunciante, gli atti di disprezzo ed umiliazione, come riferiti dalla vittima,ma anche il coinvolgimento, in quanto presente a diversi episodi, della figliaminore, fatta essa stessa oggetto di continue minacce di morte proprio al fine diannichilire la volontà della madre.Si tratta, in ogni caso, di elementi corroborativi non strettamentenecessari posto che – come sancito da giurisprudenza oramai sedimentata - leregole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alledichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente posteda sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal casoessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone; mentre, nel caso in cui la persona offesa siacostituita parte civile, può essere (solo) opportuno procedere al riscontro di talidichiarazioni con altri elementi (Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.253214 – 01).Ove una tale acquisizione sia opportuna, i riscontri possono consistere inqualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante,non dovendo risolversi in prove autonome del fatto, né assistere ogni segmentodella narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01).La Corte di appello ha, dunque, interpretato il disposto dell'art. 572 cod.pen. in conformità ai principi di diritto costantemente ribaditi dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia èintegrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutaticomplessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, ladignità e ident i tà del la persona of fesa, l imitandone la sfera diautodeterminazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv.285273 - 01).Risulta integrata, e ne è data adeguata motivazione, la violenza assistitada parte della minore, in quanto spettatrice delle violenze poste in essere controla madre e sicuramente destinataria a sua volta di insistite minacce.Il terrore di lei emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni della testeGnoffo, che l’accolse in casa, nonché dall’esigenza della stessa ragazza didocumentare le condotte aggressive del padre.A fronte di un compendio ampiamente analizzato nelle conformi decisionidi merito – che divergono, ma per pochi aspetti inessenziali - le censuredifensive sollecitano una alternativa ricostruzione delle emergenze processuali.I l r icorso si svi luppa nel “passare al setaccio” espressionidecontestual izzate, che segmenta e ulter iormente parcel l izza.Le doglianze sollecitano una divergente lettura dei dati processuali, che intesi difensiva sarebbe più aderente ai principi della logica, e, infine, un diversogiudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova; esattamente ciò che èprecluso al sindacato di questa Corte, che deve stabilire se i Giudici di meritoabbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornitouna corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logicanello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).Ne consegue che non sono censurabili in questa sede di legittimità, se nonentro gli appena esposti limiti, né la valutazione del giudice di merito circaeventuali contrasti testimoniali, né la sua scelta tra divergenti versioni einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).Sul punto, il ricorso indulge ad una non consentita comparazione di valoretra il peso delle testimonianze di opposto segno, enfatizzando la maggiorepregnanza delle prove dichiarative a discarico e svilendo quella delle prove acarico, talora semplicemente perché indirette.Dunque, ancora una volta, una serie di deduzioni declinate in fatto, cheeccedono il perimetro del sindacato di questa Corte di legittimità.Peraltro, nel dedurre la illogicità della motivazione, il ricorrente dimenticache il vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., è soltanto la illogicità manifesta, cioè di spessore tale da risultarepercepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare larispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n.47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il sindacato è, invero, funzionale a verificarela compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con ilimiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lostabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fattipossibile, né condividerne la giustificazione (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).Parimenti reiterative sono le censure sulla mancanza del requisitodell’abitualità.La sentenza impugnata ha dato atto del dato che le condotte prevaricatricied umilianti non si esauriscono in quelli registrate nei video e che a nulla rileva laloro non precisa collocazione temporale, a fronte di un sistematico protrarsi, findall’inizio della relazione coniugale - dopo i primi aborti - sicché è integratol'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale si sostanzia incomportamenti re iterat i , ancorché non s istematic i , che, valutat icomplessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, ladignità e ident i tà del la persona of fesa, l imitandone la sfera diautodeterminazione (tra le molte, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv.285273 - 01).4.

Il quarto motivo, che lamenta vizio di motivazione in ordineall’elemento psicologico del reato, è reiterativo ed aspecifico.Sulle premesse che il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede lasussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata,fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte, tale da cagionare leabituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente lasola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria,già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima(Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, O., 279326 – 01), la Corte ha congruamenteevidenziato come proprio la intensità e la ripetitività dei comportamenti ed il lorosviluppo in un arco di tempo definito ed apprezzabile lascia presumere unobiettivo unitario ed estrinseca “una volontà comprendente il complesso dei fattie coincidente con il fine di rendere oltremodo penosa l’esistenza della personaoffesa”.Alla luce della operata ricostruzione dei fatti, solidamente agganciata allerisultanze processuali, alcun dubbio ragionevole – non dunque, meramenteipotetico e fantasioso - residua sulla integrazione del reato nella sua componenteoggettiva e soggettiva-5.

Da tutto quanto precede scaturisce la manifesta infondatezza dellarichiesta di diversa qualificazione del delitto di maltrattamenti in quello diminacce e lesioni, con la conseguente declaratoria di estinzione del reatoprescrizione, formulata con il quinto motivo di ricorso.Nel caso in esame, le minacce poste in essere costituiscono una dellemodalità di estrinsecazione della violenza morale propria della fattispecieprevista dall'art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 33091 del 19/06/2003, Arda, Rv.226443) e pertanto risultano assorbite nel più grave delitto di maltrattamenti.

Lelesioni, pur suscettibili di concorrere con il delitto di maltrattamenti, non risultanocontestate.6.

Immuni da censure, perché motivati in modo non illogico, risultanotanto il diniego delle attenuanti generiche, in ragione delle gravissime modalitàdelle condotte attuate e della personalità allarmante del ricorrente, quanto loscostamento dal minimo edittale della pena.La patologia neurologica è stata valutata, all’evidenza, recessiva rispettoalla ritenuta gravità delle condotte come risultante dal compendio istruttorio.Quanto poi al trattamento sanzionatorio, ancora dirimente è il dato dellagenericità dei motivi a fronte di una pena determinata facendo un uso delladiscrezionalità non ingiustificato e parametrato ai criteri indicati dagli artt. 132 e133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv.259142).Sintetico, ma non illogico, il richiamo al livello culturale dell’imputato, cheinnegabilmente incide sul disvalore dei suoi agiti, in quanto non espressivi didisagio sociale né di pochezza di strumenti di osservazione e di analisi dei fattiche il ricorrente attribuiva alla persona offesa.Le valutazioni sul punto risultano nel complesso severe, ma non illogiche.Di qui la non accoglibilità dei benefici invocati e della richiesta diapplicazione di pene sostitutive.7.

Il settimo motivo è manifestamente infondato.Innegabile l’esistenza di danni, se non altro di quelli morali correlati allacommissione del reato nei confronti di due persone offese (la parte civile ècostituita nella duplice veste, in proprio e quale esercente la responsabilitàgenitoriale sulla figlia minore).In ogni caso, anche la quantificazione della provvisionale si sottrae adogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017,Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), atteso il carattereinterinale della relativa statuizione che non definisce il giudizio sulla domandarisarcitoria ed è destinata ad essere assorbita nella liquidazione definitiva.8.

Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v.

Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).Da ultimo, va disposta la condanna dell’imputato alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, chesi ritiene congruo liquidare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXche liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
atore Mariella DeMasellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.Con la decisione in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermatola sentenza con cui il Tribunale di Messina ha disposto nei confronti diXXXXXXXXXXXXXXXX la condanna alla pena di anni quattro e mesi tre direclusione per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi - ritenutaassorbita la circostanza aggravante di cui all’art. 61-quinquies cod. pen. in quelladi cui all’art. 572, comma secondo, cod. pen. –, la condanna alla pena accessoriadella interdizione dai pubblici uffici, nonché la condanna generica al risarcimentodei danni ed accessori in favore della parte civile, l’assegnazione di provvisionalein ragione di 10.000,00 euro.2. Ha proposto ricorso l’imputato, in cui ha dedotto i motivi di seguitosintetizzati nei limiti in cui risulta funzionale per le esigenze della motivazione, aisensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen..2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione agliartt. 191 e 254 cod. proc. pen., con riferimento all’inutilizzabilità delleregistrazioni audiovisive eseguite con smartphone dalla figlia dell’imputato,trasmesse tramite chat whatsapp alla mamma, nonché moglie dell’imputato,infine riversate su supporti CD dalla polizia giudiziaria.Non può ritenersi legittima l’acquisizione di tali registrazioni, perché, nonessendo stato disposto il sequestro del dispositivo contenente i files nativi, letrascrizioni eseguite dalla polizia giudiziaria sulla base della messaggistica messaa disposizione dalla persona offesa XXXXXXXXXXXX non danno alcuna certezzadella provenienza e della integralità del loro contenuto.Pur se frammentario ed incompleto, tale contenuto è stato valutatoessenziale ai fini della c.d. prova di resistenza.2.2.Con il secondo motivo si deduce mancata assunzione di una provadecisiva, in violazione del disposto di cui agli artt. 190, 220, 507 e segg., 603cod. proc. pen., non essendo stata disposta d’ufficio perizia neuro-psichiatrica alfine di accertare la entità della patologia sofferta dall’imputato.La Corte di appello, pur avendo acquisito, in sede di rinnovazioneistruttoria, l’ampia documentazione prodotta dalla difesa sulla epilessia da cuil’imputato è affetto non ha considerato che: a) l’assunzione costante di farmaciantiepilettici da parte sua, ancorché in mancanza di un piano terapeutico daparte di uno specialista, è stata confermata dal medico di base prescrittore, dott.Termini; b) la consulenza del dott. [OSCURATO:PERSONA], in relazione alle risultanze dellarelazione redatta dal Centro di [OSCURATO:PERSONA] dell’ASP, ha evidenziato lanecessità di approfondita analisi specialistica al fine di accertare l’incidenza dellamalattia neurologica, nonché del trattamento farmacologico (suscettibile diprodurre alterazioni del tono dell’umore e del comportamento), sulle condotteincriminate.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione, quantoalla materialità oggettiva del reato di cui all’art. 572, commi 1 e 2, cod. pen.stante il manifesto travisamento delle prove acquisite, come precisato nei puntidi cui alle pagine 14 e ss., punti 1-18, del ricorso.I Giudici dei gradi di merito hanno erroneamente ritenuto configurabilel’elemento materiale del reato e l’aggravante relative alla violenza assistita, sullabase di una distorta valutazione degli elementi significativi, fondando il proprioconvincimento sul contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, che invecerisultano intrinsecamente non attendibili, dato che la narrazione degli eventi èstata caratterizzata da eccessivo coinvolgimento emotivo, scarsa linearità,numerose incongruenze e contraddittorietà (punti sub nn. da 1 a 11, a pagg. 22e ss. del ricorso).In particolare, non si è tenuto conto della marcata animosità e della indolelitigiosa e provocatoria della persona offesa, del tutto obliterando la versionedell’imputato, incorso in poche intemperanze verbali, espressione reattiva econtingente di uno stato di tensione.Le dichiarazioni accusatorie della prima non sono suffragate da riscontriestrinseci, tali non potendo ritenersi i contributi dichiarativi valorizzati dai Giudicidi merito, per lo più costituenti deposizioni de relato actoris.Le sentenze dei due gradi sarebbero incorse in eguali contraddizionimotivazionali anche nell’apprezzamento delle prove a discarico, erroneamenteritenute non conferenti o immotivatamente trascurate nel loro contenuto,sebbene dalle stesse fosse possibile evincere, univocamente, la natura serenadella relazione del ricorrente con la figlia minore, che mai è stata destinataria diagiti violenti, né mai vi ha assistito.Si è ricostruita una abitualità di vessazioni in violazione dei corretti canonidi valutazione della prova e del principio del ragionevole dubbio.Alcun valore dirimente è dato attribuire alle risultanze delle registrazioniin quanto, a prescindere dalla loro inutilizzabilità, esse riproducono episodichediscussioni con isolati momenti di blackout cognitivo, con delirio da verosimilestress farmacologico.3.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia vizio di motivazionequanto all’elemento psicologico del reato di cui all’art. 572, commi 1 e 2, cod.pen. stante il travisamento degli elementi asseritamente comprovanti lacolpevolezza, ritenuta in violazione del principio dell’al di là di ogni ragionevoledubbio.Vi è stata violazione del diritto alla prova quanto alla mancataeffettuazione della perizia medica che, per le ragioni sopra indicate, avrebbe inconcreto dimostrato l’assenza di capacità – se non di intendere – almeno divolere, rilavante a sensi degli artt. 85 e 89 cod. pen.La relazione del Dipartimento di [OSCURATO:PERSONA] ha, invero, esclusoalterazioni psicopatologiche e l’emersione di turbe del pensiero o della senso-percezione, ma in relazione al solo momento del colloquio; e ha, invece,significativamente ritenuto nell’agente una situazione di coartazioneemotivo–affettiva ed elementi di rigidità, tali da richiedere un approfondimentospecialistico.Le risultanze probatorie sono state travisate sia in relazione alla cronicitàdella patologia epilettica, da cui il ricorrente è risultato affetto dalla nascita, siacon riferimento alla costante assunzione di barbiturici nel periodo in questione,come attestata dalle certificazioni e dalla deposizione del medico di base .In ogni caso, vi è assenza di prova in ordine alla consapevolezza edintenzionalità dell’agente di svilire, attraverso condotte reiterate nel tempo, lapersona offesa.2.5. Con il quinto motivo si deducono vizi cumulativi di motivazione, inrelazione al diniego di riqualificazione del fatto nei reati di minaccia, percosse elesioni, invece emergenti dai sopra denunciati travisamenti probatori, e ad oggiprescritti.2.6. Il sesto motivo denuncia violazione di legge e vizi cumulativi dimotivazione in ordine alla negazione delle attenuanti generiche, alla dosimetriadella pena, ai negati benefici di legge ed all’applicazione delle sanzionisostitutive.Si sarebbe dovuto tenere conto, quanto alle circostanze attenuantigeneriche, della rilevanza degli stati di ansia e, quanto alla entità della pena,della non rilevanza del livello culturale e professionale dell’imputato.Di contro, non sussistono i motivi di asserita preclusione, ravvisati insentenza: i) nelle gravissime modalità attuative delle condotte, posto che non èstato acquisito alcun referto medico comprovante le violenze fisiche; ii) nellapersonalità allarmante dell’imputato, in realtà sempre rispettoso nei confrontidella moglie ed affettuoso verso la figlia, a fronte di una personalità invece noncollaborativa e prevaricatrice della persona offesa; iii)nella notevole intensità deldolo, senza tener conto della patologia neurologica e del trattamentoterapeutico.In ogni caso, sotto il profilo personologico rileva in senso contrariol’avvenuto affievolimento della misura nei confronti dell’imputato, a cui è statoapplicato, dopo gli arresti domiciliari, il divieto di avvicinamento alle personeoffese.L’entità della pena irrogata ha determinato il diniego della sospensionecondizionale e delle pene sostitutive.2.7. Con il settimo motivo si lamentano vizi di motivazione ed omessaassunzione di prove decisive, posto che è mancata la prova del danno sia nell’anche nel quantum e, dunque, dei necessari presupposti per avanzare domanda diliquidazione equitativa ai sensi del combinato disposto degli artt. 1226 e 2056cod. civ. e, ovviamente, per la rifusione delle spese sostenute per la difesa dellaparte civile.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso nei termini riportati inepigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito di espongono.2. Il primo motivo, afferente alla inutilizzabilità delle registrazioniaudiovisive, è aspecifico e manifestamente infondato.Le Sezioni Unite hanno sancito che la registrazione fonografica diconversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggettopartecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi,costituisce - sempre che non si tratti della riproduzione di atti processuali - provadocumentale secondo la disciplina dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 36747del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 225466 - 01) e come tale può essere acquisita nelprocesso.In progressione temporale , si sono affermate nuove e più agili forme dicomunicazione e di gestione delle relative registrazioni.Questa Corte ha avuto modo di precisare, con riferimento all’acquisizionedi "screenshots" di messaggi scambiati attraverso il programma di messaggisticaWhatsapp – ma i principi, mutatis mutandis, valgono egualmente per leregistrazioni audiovisive – che, nell’ipotesi in cui tali messaggi siano messi adisposizione degli inquirenti da uno dei partecipi della comunicazione, non èrichiesta la adozione di un provvedimento di sequestro del pubblico ministero aisensi dell’art. 254 cod. proc. pen., in quanto tali supporti: a) documentano unaconversazione a cui non è estraneo il soggetto che l’ha condivisa, sicché nonviene in rilievo alcun profilo di violazione della libertà e segretezza dellacorrispondenza presidiate dall’art. 15 Cost. avverso interferenze indebite; b) lacorrispondenza, una volta pervenuta sul dispositivo del destinatario, in forza deiprincipi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 170 del 2023, nondeve necessariamente essere appresa nelle forme delineate dall’art. 254 cod.proc. pen., che regola esclusivamente il sequestro di corrispondenza operatopresso i gestori di servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni,ossia il sequestro di corrispondenza “in itinere”, che interrompe il flussocomunicativo (Sez. 5, n. 11743 del 28/02/2025, L., Rv. 287746 – 01; Sez. 5, n.6024 del 18/09/2025, dep. 2026, non massimata).D’altra parte ai fini dell'utilizzabilità della trascrizione delle conversazionivia "whatsapp" effettuata dalla persona offesa, la necessità di acquisire ilsupporto telematico o figurativo contenente la relativa registrazione deve esserevalutata in concreto, tenendo conto della credibilità della persona offesa edell'attendibilità delle sue dichiarazioni accusatorie (Sez. 5, n. 2658 del06/10/2021, dep. 2022, M., Rv. 282771 – 01, in relazione a fattispecie in temadi atti persecutori, in cui la Corte ha affermato che correttamente il giudice dimerito aveva ritenuto superflua la richiesta difensiva di accertamento tecnico e diestrazione dei dati del traffico telefonico delle utenze interessate, non essendoviragione di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa inmerito alla provenienza e al contenuto dei messaggi).Nella vicenda in esame, generica e versata in fatto è la doglianza relativaad una possibile alterazione intervenuta nella catena di trasmissione dei supportiaudiovideo (dalla bambina, alla mamma, alla polizia giudiziaria che ha procedutoalla trascrizione), mentre alcun dubbio può esservi sulla loro provenienza, attesoil contenuto delle immagini, che ritraggono scene di vita tra l’imputato e lapersona offesa, avvenute alla presenza della bambina, che ha provveduto adestrarre tali immagini.Non è pertinente al caso, alla luce di quanto precede, il principio evocatodal ricorrente secondo cui, in tema di mezzi di prova, sono affetti dainutilizzabilità patologica, in considerazione della loro natura di corrispondenza, imessaggi "WhatsApp" acquisiti, in violazione dell'art. 254 cod. proc. pen.,mediante screenshot eseguiti dalla polizia giudiziaria, ma di iniziativa della poliziae senza ragioni di urgenza, in assenza di decreto di sequestro del pubblicoministero (Sez. 6, n. 39548 del 11/09/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287039).Diversamente da quanto dedotto dalla difesa, non si è affatto in presenzadi una prova decisiva.Va ricordato, al proposito, che è onere della parte che eccepiscel'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso percassazione per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio echiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sìda potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato(Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01).Ebbene, alla luce della c.d. prova di resistenza, l’inutilizzabilità dei repertiaudiovisivi, nella vicenda che occupa, non farebbe venir meno gli ulteriorielementi dimostrativi, costituiti in larga prevalenza dalle dichiarazioni rese dallavittima e riscontrate dai testi escussi, addotti dalla [OSCURATO:PERSONA].2. È manifestamente infondato il secondo motivo, relativo al mancatoespletamento di perizia al fine di accertare la possibile incidenza, più che dellapatologia neurologica in sé, dei trattamenti farmacologici cui il ricorrente si èconseguentemente sottoposto, sui comportamenti delittuosi ascritti incontestazione.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che la mancataeffettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso percassazione ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto laperizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di unmezzo di prova "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alladiscrezionalità del giudice, laddove l'articolo citato, attraverso il richiamo all'art.495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discaricoche abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A, Rv.270936 – 01, con riferimento a mancato espletamento di perizia sulla capacità atestimoniare di un minore vittima di violenza sessuale; nello stesso senso Sez. 4,n. 9455 del 09/01/2025, Lauro, Rv. 287734 - 01).La Corte di merito ha respinto la doglianza di rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, finalizzata all'espletamento di una perizia, con motivazioneesauriente e scevra da profili di illogicità.Al di là del numero delle crisi epilettiche (certamente non riducibili ad unasola, alla stregua di quanto riferito da più testi) e della risalenza del trattamentofarmacologico con barbiturici (come attestata dal medico di base), i Giudici dimerito hanno dato atto di avere acquisito la documentazione clinica prodottadall’imputato e hanno valorizzato, in particolare, la relazione del medico delDipartimento di [OSCURATO:PERSONA] della ASP di Messina, che ha escluso in terminiinequivoci la presenza di alterazioni di carattere psicopatologico. Si è ritenutoesaustivo il dato che, nel periodo di osservazione, pur se circoscritto a due mesi,l’imputato è apparso senza turbe del pensiero, né sensopercettive, con umore inasse, con coartazione affettivo-emotiva ed elementi di rigidità in soggetto il cuiesame di realtà è apparso “adeguato, privo di turbe di rilevanza psicopatologica”.La Corte ha dunque congruamente motivato che la necessità di unapprofondimento specialistico è stata solo addotta dal dott. [OSCURATO:PERSONA] sulla base dielementi inconsistenti.Conclusivamente, non si è prospettato un dubbio effettivo eragionevolmente fondato sulla imputabilità – in termini di vizio parziale di mente- tale da rendere necessario l’accertamento di ufficio della idoneità intellettiva delsoggetto.3. Sono aspecifiche e declinate in fatto le doglianze che investono lamotivazione, quanto all’elemento materiale della fattispecie.Le medesime censure sono già state esaminate e respinte conargomentazioni esaustive e coerenti dai Giudici di merito del doppio grado.Quanto al giudizio di attendibilità della persona offesa, vi è stato unpositivo vaglio di credibilità delle sue dichiarazioni, nel loro contenuto intrinseco,perché univoche, spontanee, coerenti e circostanziate, nella analisiestremamente analitica operata dal primo Giudice, per una molteplicità di episodicontestati; apprezzamento che è stato confermato dalla Corte di appello, sullabase, in special modo, delle deposizioni rese dalle colleghe di lavoro dellapersona offesa e dai coniugi che ospitarono la madre e la figlia nel mese diottobre 2022 (testi oculari questi, non solo indiretti, dello stato di terrore in cuiversavano entrambe, in fuga dalla abitazione dopo l’ennesima aggressione daparte dell’imputato).Estremamente significative, tra i riscontri alle dichiarazioni difensive, leregistrazioni spontanee effettuate dalla figlia minore, riportate analiticamentealle pagg. da 15 a 20 della sentenza di primo grado, che con la prima si integra aformare un unitario corpo argomentativo.Valutate come “inquietanti” nel loro contenuto, esse corroborano leripetute ed ossessive azioni di violenza psicologica e fisica perpetrate ai dannidella denunciante, gli atti di disprezzo ed umiliazione, come riferiti dalla vittima,ma anche il coinvolgimento, in quanto presente a diversi episodi, della figliaminore, fatta essa stessa oggetto di continue minacce di morte proprio al fine diannichilire la volontà della madre.Si tratta, in ogni caso, di elementi corroborativi non strettamentenecessari posto che – come sancito da giurisprudenza oramai sedimentata - leregole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alledichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente posteda sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato,previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva deldichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che deve in tal casoessere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone; mentre, nel caso in cui la persona offesa siacostituita parte civile, può essere (solo) opportuno procedere al riscontro di talidichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv.253214 – 01).Ove una tale acquisizione sia opportuna, i riscontri possono consistere inqualsiasi elemento idoneo ad escludere l'intento calunniatorio del dichiarante,non dovendo risolversi in prove autonome del fatto, né assistere ogni segmentodella narrazione (Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312 – 01).La Corte di appello ha, dunque, interpretato il disposto dell'art. 572 cod.pen. in conformità ai principi di diritto costantemente ribaditi dallagiurisprudenza di legittimità, secondo cui il reato di maltrattamenti in famiglia èintegrato da comportamenti reiterati, ancorché non sistematici, che, valutaticomplessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, ladignità e ident i tà del la persona of fesa, l imitandone la sfera diautodeterminazione (ex plurimis, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv.285273 - 01).Risulta integrata, e ne è data adeguata motivazione, la violenza assistitada parte della minore, in quanto spettatrice delle violenze poste in essere controla madre e sicuramente destinataria a sua volta di insistite minacce.Il terrore di lei emerge inequivocabilmente dalle dichiarazioni della testeGnoffo, che l’accolse in casa, nonché dall’esigenza della stessa ragazza didocumentare le condotte aggressive del padre.A fronte di un compendio ampiamente analizzato nelle conformi decisionidi merito – che divergono, ma per pochi aspetti inessenziali - le censuredifensive sollecitano una alternativa ricostruzione delle emergenze processuali.I l r icorso si svi luppa nel “passare al setaccio” espressionidecontestual izzate, che segmenta e ulter iormente parcel l izza.Le doglianze sollecitano una divergente lettura dei dati processuali, che intesi difensiva sarebbe più aderente ai principi della logica, e, infine, un diversogiudizio di rilevanza o di attendibilità delle fonti di prova; esattamente ciò che èprecluso al sindacato di questa Corte, che deve stabilire se i Giudici di meritoabbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se ne abbiano fornitouna corretta interpretazione, dando esaustiva e convincente risposta allededuzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logicanello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta dideterminate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997,Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, Clarke, Rv. 203428).Ne consegue che non sono censurabili in questa sede di legittimità, se nonentro gli appena esposti limiti, né la valutazione del giudice di merito circaeventuali contrasti testimoniali, né la sua scelta tra divergenti versioni einterpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, Rv. 271623).Sul punto, il ricorso indulge ad una non consentita comparazione di valoretra il peso delle testimonianze di opposto segno, enfatizzando la maggiorepregnanza delle prove dichiarative a discarico e svilendo quella delle prove acarico, talora semplicemente perché indirette.Dunque, ancora una volta, una serie di deduzioni declinate in fatto, cheeccedono il perimetro del sindacato di questa Corte di legittimità.Peraltro, nel dedurre la illogicità della motivazione, il ricorrente dimenticache il vizio inquadrabile nel paradigma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.pen., è soltanto la illogicità manifesta, cioè di spessore tale da risultarepercepibile ictu oculi, senza possibilità, per la Corte di cassazione, di verificare larispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n.47289 del24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il sindacato è, invero, funzionale a verificarela compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con ilimiti di un apprezzamento plausibile, non rientrando tra le sue competenze lostabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fattipossibile, né condividerne la giustificazione (ex multis, Sez. 1, n. 45331 del17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).Parimenti reiterative sono le censure sulla mancanza del requisitodell’abitualità.La sentenza impugnata ha dato atto del dato che le condotte prevaricatricied umilianti non si esauriscono in quelli registrate nei video e che a nulla rileva laloro non precisa collocazione temporale, a fronte di un sistematico protrarsi, findall’inizio della relazione coniugale - dopo i primi aborti - sicché è integratol'elemento oggettivo del delitto di maltrattamenti, il quale si sostanzia incomportamenti re iterat i , ancorché non s istematic i , che, valutat icomplessivamente, siano volti a ledere, con violenza fisica o psicologica, ladignità e ident i tà del la persona of fesa, l imitandone la sfera diautodeterminazione (tra le molte, Sez. 6, n. 37978 del 03/07/2023, B., Rv.285273 - 01).4. Il quarto motivo, che lamenta vizio di motivazione in ordineall’elemento psicologico del reato, è reiterativo ed aspecifico.Sulle premesse che il dolo del delitto di maltrattamenti non richiede lasussistenza di uno specifico programma criminoso, verso il quale sia finalizzata,fin dalla loro rappresentazione iniziale, la serie di condotte, tale da cagionare leabituali sofferenze fisiche o morali della vittima, essendo, invece, sufficiente lasola consapevolezza dell'autore del reato di persistere in un'attività vessatoria,già posta in essere in precedenza, idonea a ledere la personalità della vittima(Sez. 1, n. 13013 del 28/01/2020, O., 279326 – 01), la Corte ha congruamenteevidenziato come proprio la intensità e la ripetitività dei comportamenti ed il lorosviluppo in un arco di tempo definito ed apprezzabile lascia presumere unobiettivo unitario ed estrinseca “una volontà comprendente il complesso dei fattie coincidente con il fine di rendere oltremodo penosa l’esistenza della personaoffesa”.Alla luce della operata ricostruzione dei fatti, solidamente agganciata allerisultanze processuali, alcun dubbio ragionevole – non dunque, meramenteipotetico e fantasioso - residua sulla integrazione del reato nella sua componenteoggettiva e soggettiva-5. Da tutto quanto precede scaturisce la manifesta infondatezza dellarichiesta di diversa qualificazione del delitto di maltrattamenti in quello diminacce e lesioni, con la conseguente declaratoria di estinzione del reatoprescrizione, formulata con il quinto motivo di ricorso.Nel caso in esame, le minacce poste in essere costituiscono una dellemodalità di estrinsecazione della violenza morale propria della fattispecieprevista dall'art. 572 cod. pen. (Sez. 6, n. 33091 del 19/06/2003, Arda, Rv.226443) e pertanto risultano assorbite nel più grave delitto di maltrattamenti. Lelesioni, pur suscettibili di concorrere con il delitto di maltrattamenti, non risultanocontestate.6. Immuni da censure, perché motivati in modo non illogico, risultanotanto il diniego delle attenuanti generiche, in ragione delle gravissime modalitàdelle condotte attuate e della personalità allarmante del ricorrente, quanto loscostamento dal minimo edittale della pena.La patologia neurologica è stata valutata, all’evidenza, recessiva rispettoalla ritenuta gravità delle condotte come risultante dal compendio istruttorio.Quanto poi al trattamento sanzionatorio, ancora dirimente è il dato dellagenericità dei motivi a fronte di una pena determinata facendo un uso delladiscrezionalità non ingiustificato e parametrato ai criteri indicati dagli artt. 132 e133 cod. pen. (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 04/02/2014, Ferrario, Rv.259142).Sintetico, ma non illogico, il richiamo al livello culturale dell’imputato, cheinnegabilmente incide sul disvalore dei suoi agiti, in quanto non espressivi didisagio sociale né di pochezza di strumenti di osservazione e di analisi dei fattiche il ricorrente attribuiva alla persona offesa.Le valutazioni sul punto risultano nel complesso severe, ma non illogiche.Di qui la non accoglibilità dei benefici invocati e della richiesta diapplicazione di pene sostitutive.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato.Innegabile l’esistenza di danni, se non altro di quelli morali correlati allacommissione del reato nei confronti di due persone offese (la parte civile ècostituita nella duplice veste, in proprio e quale esercente la responsabilitàgenitoriale sulla figlia minore).In ogni caso, anche la quantificazione della provvisionale si sottrae adogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/2017,Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704), atteso il carattereinterinale della relativa statuizione che non definisce il giudizio sulla domandarisarcitoria ed è destinata ad essere assorbita nella liquidazione definitiva.8. Alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese delprocedimento nonché al versamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma che si valuta equo quantificare nella misura indicata in dispositivo, nonvertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (v. Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).Da ultimo, va disposta la condanna dell’imputato alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, chesi ritiene congruo liquidare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileXXXXXXXXXXXXXche liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori dilegge.Così è deciso, 01/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 24721/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris