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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 39733/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 10 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 73. comma 5. d.P.R 309 del 90 e l'aveva condannata alla pena di 1 anno di reclusione e mille euro di multa.

Con unico motivo si censura la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione per essersi i giudici di appello limitati a ribadire in modo pedissequo la motivazione del primo giudice specie in relazione alle modalità del fatto e alla configurazione giuridica nonchè in relazione alla mancata riduzione della pena.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico a fronte della motivazione resa in sentenza, che in modo completo giustifica la valutazione di congruità espressa in punto di determinazione della pena, unico motivo dedotto in appello: il motivo pertanto. si risolve in una non consentita censura al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella richiesta di rimodulazione della pena inflitta.

E' infatti, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez.

5. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014.

Ferrario, Rv. 259142) e nel caso di specie. la Corte di appello ha dato conto della valutazione di congruità della pena, determinata dal primo giudice in misura assolutamente non prossima al massimo edittale. tenuto conto delle caratteristiche del fatto e del comportamento processuale dell'imputata, trovata in possesso di 4 grammi di crack, suddivisi in pezzi.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 15 ottobre 2021 Il Presidente tensore Anna C i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa in data 10 luglio 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato l'imputata colpevole del reato di cui all'art. 73. comma 5. d.P.R 309 del 90 e l'aveva condannata alla pena di 1 anno di reclusione e mille euro di multa. Con unico motivo si censura la manifesta illogicità e la contraddittorietà della motivazione per essersi i giudici di appello limitati a ribadire in modo pedissequo la motivazione del primo giudice specie in relazione alle modalità del fatto e alla configurazione giuridica nonchè in relazione alla mancata riduzione della pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico a fronte della motivazione resa in sentenza, che in modo completo giustifica la valutazione di congruità espressa in punto di determinazione della pena, unico motivo dedotto in appello: il motivo pertanto. si risolve in una non consentita censura al potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena e nella richiesta di rimodulazione della pena inflitta. E' infatti, inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5. n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014. Ferrario, Rv. 259142) e nel caso di specie. la Corte di appello ha dato conto della valutazione di congruità della pena, determinata dal primo giudice in misura assolutamente non prossima al massimo edittale. tenuto conto delle caratteristiche del fatto e del comportamento processuale dell'imputata, trovata in possesso di 4 grammi di crack, suddivisi in pezzi. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 15 ottobre 2021 Il Presidente tensore Anna C i
Sentenza Cassazione n. 39733/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris