CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2025
Cassazione n. 00310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza n. 34667 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Seconda Sezione della Corte di cassazione visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che, con il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza della Seconda Sezione di questa Corte n. 34667, emessa, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in data 10/10/2025, si prospetta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt.127, commi 1 e 5, 178 e 179 cod. proc. pen., per avere dichiarato l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 11/07/2025, emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen., omettendo la notifica dell'avviso dell'udienza in Cassazione sia al difensore che al ricorrente; Rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.i la Corte di cassazione dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità, fra l'altro, del ricorso contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato che, con l'impugnata ordinanza, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello palermitana, emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., sicchè correttamente la Corte di cassazione ha seguito il procedimento de plano disciplinato dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., che non prevede la notifica di avvisi di fissazione dell'udienza alle parti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio; Rilevato che, come già affermato condivisibilmente da questa Corte, in tema di concordato in appello, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. nella parte che prevede la procedura "de plano" per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi proposti avverso le sentenze pronunciate a norma dell'art. 599-bis, cod. proc. pen., poichè è ragionevole la scelta del legislatore di semplificare le forme definitorie dell'impugnazione proposta avverso una decisione che accoglie la concorde prospettazione delle parti e perchè avverso la decisione di inammissibilità è comunque esperibile il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 40139 del 21/06/2018, Rv. 273920-01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso è inammissibile, poiché deduce questioni, all'evidenza, estranee all'errore di fatto, e ciò ne consente la trattazione con procedura de plano (Sez. 5, n. 14380 del 01/02/2024, Rv.286368-01; Sez. 6, n. 33847 del 17/09/2025, non massimata), e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 dicembre 2025 1)/Consigliere es