CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 08532/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l'opposizione proposta da D'[OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 9 dicembre 2020 di revoca dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata il 18 febbraio 2019. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA]Argenio propone ricorso per cassazione censurando l'ordinanza, con un primo motivo, per violazione degli artt. 76, 79, 91, 96 e 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 nonché vizio di motivazione, violazione del principio di non colpevolezza e del divieto di reformatio in peius. Il giudice per le indagini preliminari aveva revocato il provvedimento di ammissione al beneficio sulla considerazione che vi fosse motivo di credere che il richiedente non versasse nelle condizioni di cui agli artt. 76 e 92 d.P.R. n.115/2002 senza alcun riferimento ai parametri indicati dall'art. 96, comma 2, T.U. n.115/2002, ossia omettendo di considerare le condizioni personali e familiari nonché il tenore di vita del richiedente, fondando il giudizio sulla presenza di carichi pendenti inerenti a reati produttivi di proventi illeciti. Il giudice dell'opposizione ha confermato la decisione, nuovamente fondandola sui carichi pendenti, dai quali ha desunto che il richiedente sia un criminale professionale che trae cospicui guadagni illeciti non dichiarati. Il giudice ha fondato la decisione su procedimenti in corso in assenza di pronunce definitive e senza confrontarsi con le reali condizioni di vita del ricorrente. Al fine di presumere il superamento del limite di reddito stabilito per l'ammissione al beneficio, secondo la difesa, il giudice dell'opposizione ha violato il divieto di reformatio in peius integrando la motivazione del primo giudice con ulteriori argomentazioni e considerazioni a sostegno della revoca. 3. L'Avvocatura dello Stato, per conto dell'Agenzia delle Entrate, ha depositato memoria richiamando la consistenza e gravità degli illeciti per ì quali il D'Argenio è sottoposto a processo penale, in alcuni casi con sentenza di condanna in primo grado, chiedendo che il ricorso sia rigettato. 4. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, ritenendo che il provvedimento presenti motivazione apparente, nella parte in cui si limita a richiamare l'esistenza di pendenze giudiziarie, e comunque erronea perché fondata su un criterio non previsto dalla legge a fondamento del giudizio presuntivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Secondo il principio interpretativo enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio in esame, disposto a norma dell'art. 112 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, è impugnabile negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall'art.99, relativo alla decisione sull'istanza di ammissione, poiché il citato testo unico, avendo natura «compilativa», non ha abrogato i diritti e le garanzie difensive previste dalla previgente disciplina e, quindi, il «ricorso» al presidente dell'ufficio giudiziario di appartenenza del giudice che ha disposto la revoca e il successivo ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che definisce il predetto giudizio (Sez. U. n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667). Nell'affermare detto principio, il [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che l'impianto originario della legge n.217/1990 prevedeva, sia per i casi di originario rigetto dell'istanza, che per quelli di successiva revoca d'ufficio del beneficio, lo stesso sistema di rimedi (ricorso dell'interessato all'organo giudiziario di appartenenza del giudice emittente e successivo ricorso per Cassazione per violazione di legge, proponibile dall'interessato e dall'Intendente di Finanza, avverso la decisione sul primo ricorso). Il T.U. del 2002 ha confermato con l'art. 99 la precedente articolazione di rimedi in relazione all'ipotesi di (originario) rigetto dell'istanza, ma non l'ha più richiamata per le ipotesi di revoca disciplinate dall'art.112, comma 1 lett.d), prevedendo (all'art. 113) la ricorribilità per Cassazione avverso il decreto che revoca il provvedimento di ammissione e creando un'apparente discrasia nel sistema impugnatorio. Tuttavia, data la natura compilatoria del T.U. n.115/02, il [OSCURATO:PERSONA], nella richiamata decisione, ha ritenuto che un'interpretazione della nuova normativa nel senso dell'abrogazione dei rimedi precedentemente previsti avverso la revoca d'ufficio fosse gravemente pregiudizievole per le (già riconosciute) garanzie difensive dell'interessato e, come tale - oltre che difficilmente compatibile con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost. - certamente non autorizzata dal legislatore delegante. Su tale assetto è intervenuta la legge 17 agosto 2005, n.168 di conversione del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, che ha previsto espressamente la possibilità della revoca d'ufficio da parte del magistrato (art. 112 co. 1 lett. d) nelle ipotesi di mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli artt. 76 e 92, con conseguente applicabilità del medesimo sistema impugnatorio, ivi compresa la ricorribilità per cassazione per violazione di legge anche in relazione a tale provvedimento (Sez. 4, n. 11771 del 07/12/2016, dep.2017, [OSCURATO:PERSONA]. 269672). 3. E' pacifico che nel concetto di violazione di legge possa comprendersi la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, quali ad esempio l'art. 125 cod.proc.pen., secondo cui la motivazione è prevista a pena di nullità. L'apparenza della motivazione del provvedimento impugnato non consente, invero, il controllo del procedimento logico seguito dal giudice. Non possono ricomprendervisi la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione, previste come autonomo motivo di annullamento dall'art. 606 lett. e) cod.proc.pen., ne' il travisamento del fatto non risultante dal testo del provvedimento. Nella violazione di legge debbono, quindi, intendersi compresi sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. 4. Con riguardo alla prova dei requisiti utili al riconoscimento o al mantenimento del diritto al patrocinio a spese dello Stato, è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio per cui rilevano anche i redditi da attività illecite, che possono essere accertati con gli ordinari mezzi di prova, tra cui le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 cod. civ. (ex ceteris, Sez. 4, n. 21974 del 20/05/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 24730001; Sez. 4, n.45159 del 04/10/2005, Bagarella, Rv. 23290801; Sez. 6, n.1390 del 17/04/1998, Pattarello, Rv.21131101). Il giudice può, in particolare, tenere conto dei redditi da attività illecite percepiti dall'istante ricorrendo a presunzioni semplici desumibili dal fatto noto dei precedenti penali risultanti dal casellario giudiziale, peraltro espressamente indicato quale fonte di prova dall'art.96, comma 2, d.P.R. n.115/2002, unitamente al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivita' economiche eventualmente svolte. Ma il Collegio ritiene utile ribadire il principio già espresso in precedenza per cui, in ossequio alla presunzione d'innocenza, deve ritenersi illegittimo il diniego del beneficio fondato su una condanna non definitiva dalla quale possa inferirsi l'esistenza di redditi illeciti (Sez. 4, n. 18591 del 20/02/2013, Selis, Rv. 255228).5. Non va ignorato, inoltre, che le presunzioni semplici disciplinate dall'art.2729 cod. civ., proprio perché non stabilite dalla legge, attribuiscono al giudice un ampio potere discrezionale; con tale norma il legislatore rimette alla «prudenza» del giudice il compito di risalire da un fatto noto al fatto ignorato, potendosene desumere per il giudicante l'obbligo di argomentare con attenzione il percorso logico seguito. Nel contesto normativo in cui ci si colloca, il fatto ignoto al quale il giudizio presuntivo deve condurre è il superamento di un limite- soglia reddituale predeterminato in termini monetari dal legislatore. Risulta, quindi, ineludibile l'indicazione dell'intero percorso logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per giungere, secondo il suo prudente apprezzamento, dall'accertata presenza di precedenti penali per reati contro il patrimonio (fatto noto) all'accertamento del predetto superamento del limite reddituale (fatto ignorato). Ove, come nel caso in esame, manchi l'indicazione di precedenti condanne irrevocabili per reati contro il patrimonio e manchi anche la menzione di altri elementi presi in considerazione per giungere dal fatto noto al fatto ignorato, la motivazione risulta apodittica in quanto priva di quell'imprescindibile anello logico che collega la commissione di reati contro il patrimonio alle reali condizioni reddituali della persona ammessa al beneficio (Sez. 4, n.15338 del 30/01/2020, Troiano, Rv. 27886701; Sez. 4, n. 44900 del 18/09/2018, Troiano, Rv. 27427101). 6. L'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al Presidente Tribunale di Avellino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Presidente del Tribunale di Avellino per nu