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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30031/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 10265/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza volta ad escludere la sussistenza dell'elemento psicologico, è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso, inerente l'applicazione della recidiva qualificata contestata, dal momento che il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 10265/26 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 336 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la doglianza volta ad escludere la sussistenza dell'elemento psicologico, è manifestamente infondata in quanto riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; Ritenuto inammissibile il secondo motivo di ricorso, inerente l'applicazione della recidiva qualificata contestata, dal momento che il trattamento punitivo risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricor P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 30031/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris