CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01461/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva con cui si rileva l'amnriissibilità del ricorso richiedendo la riassegnazione del procedimento alla Sezione competente OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di lec ge in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis cod. pen e. riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha osservato che il contributo da valorizzarsi nel procedimento in corso fosse solo qi ello se del caso - utile nell'ambito dello stesso e non anche quello relativo ad altre condotte prc se in esame in altri procedimenti; che, sotto tale aspetto, determinante risulta la parte della d2cisione che ha rilevato come, relativamente all'accusa contenuta nei fatti contestati, le dich arazioni del ricorrente fossero intervenute solo dopo l'emersione degli elementi ormai significat ii , vertendo le propalazioni rese eminentemente su aspetti che tendevano ad una diversa e più mite qualificazione giuridica delle accuse mosse e tese a ridimensionare la propria respo sabilità; rilevato che il ricorso risulta, altresì, aspecifico là dove omette un reale confr into proprio con la parte della motivazione che rileva come la documentazione allegata da o_ si sarebbe tratto un contributo positivo fornito dal ricorrente era relativa ad altri procediment ed estranei ai fatti contestati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c mdanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in ravore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis